Sentenza n. 925/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto di revoca in via di autotutela della agevolazione emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico il 2 novembre 2016 n.-OMISSIS- e notificato alla ricorrente ad istanza di Unicredit S.p.a. in data 19 dicembre 2016; PER LA CONSEGUENTE CONDANNA del Ministero dello Sviluppo Economico alla restituzione alla ricorrente della somma di €. 204.751,06 riscossa dall'Agenzia delle Entrate in data 27 febbraio 2019 per effetto della revoca delle agevolazioni di cui sopra.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di revoca in autotutela di un'agevolazione fiscale concessa nell'ambito di un progetto unitario per lo sviluppo del commercio elettronico
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto di revoca dell'agevolazione, adottato a oltre dieci anni dall'ammissione e dalla concessione del beneficio e dopo il suo utilizzo, sostenendo che la revoca non fosse fondata su un inadempimento o su fatti sopravvenuti, ma su una rivalutazione tardiva dei presupposti originari di ammissibilità del progetto. In particolare, la revoca traeva origine dalla ritenuta incidenza dell'esclusione di una delle imprese partecipanti sulla ripartizione percentuale delle categorie di spesa, circostanza che non era stata rilevata nelle precedenti verifiche del gestore e del Ministero. La ricorrente ha inoltre chiesto la restituzione di euro 204.751,06, versati all'Erario in esecuzione della cartella di pagamento conseguente alla revoca. In udienza ha precisato che la domanda indicata nel ricorso come risarcitoria doveva intendersi quale domanda di condanna alla restituzione dell'importo indebitamente versato.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere quanto alla domanda di annullamento, poiché il medesimo provvedimento di revoca era già stato annullato con sentenza del TAR, confermata dal Consiglio di Stato, in un giudizio promosso da altra impresa beneficiaria del medesimo progetto. Il progetto, l'ammissione alle agevolazioni e la successiva revoca sono stati ritenuti unitari; pertanto, l'annullamento produce effetti inscindibili anche nei confronti della ricorrente. Il Collegio ha respinto la tesi dell'amministrazione, che chiedeva il rigetto delle domande e tentava di riproporre questioni già definite nel precedente giudizio, rilevando che non era stata dimostrata la scindibilità degli effetti della revoca. La domanda di condanna è stata accolta. Il giudice ha qualificato la pretesa non come risarcitoria, ma come restitutoria: l'annullamento della revoca con effetti ex tunc ha fatto venir meno la causa giustificativa del pagamento, trasformando il versamento in un indebito oggettivo, senza necessità di accertare la colpa dell'amministrazione. In applicazione dei principi di pienezza ed effettività della tutela, il Ministero e il gestore sono stati condannati alla restituzione dell'importo non legittimamente ricevuto, oltre interessi e spese di legge. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 30 c.p.a.
la domanda di condanna non è limitata ai casi di risarcimento del danno
La domanda di condanna nel processo amministrativo può avere a oggetto non solo il risarcimento del danno, ma anche obblighi restitutori e altri adempimenti derivanti dall'accertamento giurisdizionale.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
misure ai fini dell'attuazione delle sue pronunce
Il giudice amministrativo può adottare misure necessarie ad attuare le proprie pronunce, comprese quelle dirette a realizzare l'obbligo restitutorio conseguente all'annullamento di un provvedimento.
art. 1 c.p.a.
principio di pienezza ed effettività della tutela
Il principio di pienezza ed effettività della tutela giustifica l'utilizzo di tecniche di tutela diverse dall'annullamento, tra cui la condanna alla restituzione di quanto indebitamente versato.
art. 74 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base per la decisione, ritenuta evidente alla luce del precedente annullamento del medesimo provvedimento.
art. 3, comma 2, c.p.a.
Richiamato per giustificare l'omissione della dettagliata ricostruzione delle vicende processuali pregresse, in applicazione del dovere di sinteticità.
Massime di principio
- Quando un provvedimento di revoca riguarda un progetto unitario, un annullamento già pronunciato nei confronti di uno dei beneficiari può produrre effetti inscindibili anche nei confronti degli altri beneficiari, se l'amministrazione non dimostra la scindibilità degli effetti del provvedimento.
- L'annullamento con effetti ex tunc di un provvedimento che aveva imposto la restituzione di un'agevolazione fa venir meno la causa giustificativa del pagamento eseguito dal beneficiario e determina un indebito oggettivo.
- La domanda di restituzione conseguente all'annullamento di un provvedimento amministrativo non ha natura risarcitoria: per il suo accoglimento non è necessario accertare la colpa dell'amministrazione, trattandosi del ripristino della situazione sostanziale anteriore all'atto illegittimo.
- Nel processo amministrativo la domanda di condanna, in attuazione dei principi di pienezza ed effettività della tutela, può comprendere obblighi restitutori e misure necessarie all'attuazione dell'accertamento giurisdizionale, oltre al risarcimento del danno.
- L'annullamento già intervenuto sul medesimo provvedimento impedisce all'amministrazione di riproporre, in un successivo giudizio relativo allo stesso atto e al medesimo progetto unitario, questioni dirette a rimetterne in discussione la legittimità.
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