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Sentenza

Sentenza del 01/10/2015 n. 19623 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva dichiarato inammissibile il proprio appello contro l'annullamento di un avviso di accertamento relativo a imposte dirette e IVA per l'anno 1998. Sosteneva che, non avendo ricevuto dall'ufficio postale l'avviso di ricevimento della notificazione, avrebbe dovuto esserle concesso un rinvio dell'udienza o la rimessione in termini per depositare il duplicato, successivamente ottenuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate e ha confermato l'inammissibilità dell'appello. La mancata produzione dell'avviso di ricevimento rende l'impugnazione inammissibile, salvo che la parte dimostri documentalmente di essersi tempestivamente attivata per ottenere dall'amministrazione postale un duplicato. Nel caso concreto, l'Agenzia si è attivata solo dopo circa diciotto mesi dalla spedizione e dopo la segnalazione della contribuente, sicché la richiesta di semplice rinvio non poteva essere accolta. Il successivo ricevimento del duplicato, avvenuto dopo l'udienza, non ha sanato l'inammissibilità. L'Agenzia è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.300 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre agli oneri di legge.

Norme richiamate

  • Art. 184-bis c.p.c.

    La rimessione in termini può essere concessa quando la parte dimostri documentalmente di essersi tempestivamente attivata per ottenere il documento mancante, come il duplicato dell'avviso di ricevimento. Non è sufficiente una generica richiesta di rinvio.

  • Legge n. 890 del 1982, art. 6, comma 1

    l'Amministrazione postale è tenuta a rilasciare senza spesa un duplicato ed a farlo avere al mittente nel più breve tempo possibile

    In caso di smarrimento dell'avviso di ricevimento, il mittente deve richiedere tempestivamente all'amministrazione postale il duplicato, che deve essere rilasciato senza spese.

  • Art. 291 c.p.c.

    rinnovazione della notificazione

    La rinnovazione della notificazione non è applicabile per sanare la mancata produzione dell'avviso di ricevimento quando l'impugnazione è già divenuta inammissibile.

  • Art. 111 Cost.

    ragionevole durata del processo

    La richiesta di un semplice differimento dell'udienza per produrre tardivamente l'avviso di ricevimento non può essere accolta quando contrasta con la ragionevole durata del processo e con l'effetto già prodotto dall'omissione.

Massime di principio

  • Chi propone un'impugnazione notificata per posta deve conservare e depositare la prova della notificazione, in particolare l'avviso di ricevimento.
  • Se l'avviso di ricevimento non viene restituito, la parte deve attivarsi tempestivamente presso l'amministrazione postale per ottenere un duplicato e deve documentare quando e come ha presentato la richiesta.
  • La mera richiesta di rinvio dell'udienza non consente normalmente di recuperare la prova mancante; occorre chiedere la rimessione in termini e dimostrare una causa non imputabile e un comportamento diligente.
  • Un'attivazione tardiva, soprattutto successiva alla contestazione della controparte o prossima all'udienza, può comportare l'inammissibilità definitiva dell'impugnazione.
  • La produzione del duplicato dopo l'udienza non sana necessariamente l'inammissibilità già verificatasi; la prova deve essere disponibile nei tempi processuali rilevanti o deve essere stata tempestivamente richiesta con adeguata documentazione.

Testo integrale

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