Sentenza n. 589/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato Prot. P-AP/L/Q/2025/100225, emesso dalla Prefettura di Ascoli Piceno – Sportello Unico per l’Immigrazione in data 19/09/2025 e notificato in pari data, con cui è stata disposta la revoca del nulla osta precedentemente rilasciato in favore del lavoratore su istanza del datore di lavoro Sig. Leonardi Samuele (doc. 1); - di ogni altro atto presupposto, connesso, preordinato e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato precedentemente rilasciato nell’ambito della procedura relativa al decreto flussi 2023
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’azienda agricola ha impugnato il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Ascoli Piceno aveva revocato il nulla osta al lavoro subordinato richiesto in favore di un lavoratore straniero. Il ricorso era diretto all’annullamento della revoca e degli atti presupposti, connessi e consequenziali. Nel corso del giudizio, a seguito del riesame disposto dal TAR con precedente ordinanza, il procedimento amministrativo si è concluso positivamente con il rilascio del nulla osta al lavoro. Il difensore della ricorrente ha quindi dichiarato il venir meno dell’interesse alla decisione, chiedendo tuttavia la condanna dell’Amministrazione alle spese. La difesa erariale si è opposta a tale richiesta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il riesame amministrativo si era concluso positivamente e il nulla osta al lavoro era stato nuovamente rilasciato, facendo venir meno l’utilità concreta di una pronuncia sull’impugnazione della revoca. La richiesta di condanna della Prefettura alle spese è stata respinta: il Collegio ha ritenuto sussistenti giusti motivi per compensare integralmente le spese processuali, valorizzando anche il comportamento dell’interessato, che non aveva tempestivamente informato l’Amministrazione della mancata presentazione dei lavoratori extracomunitari per la sottoscrizione del contratto di lavoro nell’ambito della procedura del decreto flussi 2023.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, sentite previamente le parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l’Amministrazione riesamina la posizione e adotta un nuovo provvedimento favorevole al ricorrente, facendo venir meno l’utilità concreta della decisione sull’atto originariamente impugnato, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse non comporta automaticamente la condanna dell’Amministrazione alle spese: il giudice può compensarle in presenza di giusti motivi, anche valutando il comportamento processuale e procedimentale del ricorrente.
- La mancata tempestiva comunicazione all’Amministrazione di circostanze rilevanti per la procedura amministrativa può costituire un elemento idoneo a giustificare la compensazione delle spese di lite.
Come è indicizzato
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