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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02934/2023 del 31/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per difetto della prescritta procura speciale del difensore. Ha inoltre condannato l'avvocato del ricorrente, e non la parte, al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate, e ha dato atto dei presupposti per il versamento, da parte del medesimo difensore, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un commerciante di autovetture per l'anno d'imposta 2012, dopo il controllo delle movimentazioni bancarie del contribuente, da cui erano emersi versamenti e prelevamenti per complessivi 129.678,76 euro; detratti i costi ritenuti accertati, l'ufficio contestava ricavi non dichiarati per 101.553,00 euro ai fini IRPEF e IVA. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla CTP di Como, che aveva rigettato il ricorso; l'appello era stato a sua volta respinto dalla CTR Lombardia. In cassazione il contribuente ha proposto un unico motivo denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi non autorizza l'ufficio a presumere automaticamente l'esistenza di un reddito e che l'accertamento avrebbe dovuto tenere conto di tutti i dati e le notizie disponibili. La Corte, però, non ha esaminato il motivo nel merito perché ha rilevato il difetto di valida procura speciale del difensore: la procura richiamata era quella conferita a margine del ricorso di primo grado, quindi anteriore alla sentenza impugnata e inidonea a legittimare il ricorso per cassazione, per il quale è necessaria una procura speciale successiva alla decisione impugnata e specificamente riferita al giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973

    "l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi non legittima l'ufficio a presumere immotivatamente l'esistenza di un reddito, dovendosi necessariamente riferire a tutti i dati e a tutte le notizie disponibili"

    La norma era invocata dal ricorrente per contestare l'accertamento induttivo; la Corte non è entrata nel merito della sua applicazione per la carenza di procura speciale.

  • art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per difetto di valida procura, deve essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ponendo la relativa conseguenza processuale a carico del difensore responsabile dell'attività processuale.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se il difensore agisce senza una procura speciale valida, cioè conferita dopo la pubblicazione del provvedimento impugnato e riferita specificamente al giudizio di legittimità.
  • La procura rilasciata per il giudizio di primo grado o per l'appello non è idonea a sorreggere il ricorso per cassazione, perché non soddisfa il requisito della specialità e della posteriorità rispetto alla sentenza impugnata.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per difetto di procura speciale, l'attività del difensore non produce effetti per la parte; pertanto, le spese di legittimità possono essere poste a carico del difensore.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato nei confronti del difensore che abbia assunto la responsabilità dell'iniziativa processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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