Cassazione Penale, Sentenza n. 37962/2024 del 16/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva che venisse applicata la "fungibilità" per il reato di cui alla sentenza n.1 del provvedimento esecutivo (art. 416-bis c.p.), in relazione al periodo detentivo patito tra il 19.9.2002 e il 20.6.2006, chiedendo la detrazione di mesi 2 e giorni 17 di reclusione dal residuo di mesi 6 e giorni 17. La corte territoriale rigettò la richiesta ritenendo che, poiché la sentenza di primo grado era del 21.12.2012 (successiva al periodo contestato) e la cessazione della permanenza non era precisata nell'imputazione, questa doveva presumersi fino alla data della sentenza di primo grado, impedendo l'applicazione della fungibilità ai sensi dell'art. 657 c.p.p.; il ricorrente censurò la mancata verifica concreta della cessazione da parte del giudice dell'esecuzione. In Cassazione il Procuratore Generale, in via principale, chiese l'annullamento con rinvio, e in via subordinata rilevò che, se il residuo era già stato espiato, il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, nonostante abbia rilevato un errore di diritto e di motivazione nella decisione della corte territoriale (ossia la mancata verifica concreta della data di cessazione della condotta). Il motivo dell'inammissibilità è che, per aggiornamento del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria in data 11.6.2024 acquisito negli atti, il residuo pena (mesi 6 e giorni 17) era già stato espiato e il ricorrente era stato scarcerato per espiazione pena; pertanto mancava un pregiudizio concreto eliminabile con la riforma della decisione. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, co.1, lett. a) c.p.p.; non sono state imposte spese processuali né sanzioni pecuniarie al ricorrente.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
Norma sostanziale che disciplina il reato associativo di tipo mafioso; qui indicata come titolo di condanna (contestata in forma "aperta" e con condotta "commesso dal 1990 con condotta perdurante").
art. 657 c.p.p.
La corte territoriale ha interpretato la norma nel senso che, quando la data di cessazione della condotta non è specificata, questa si presume accertata fino alla data della sentenza di primo grado e, conseguentemente, si porrebbe un divieto all'applicazione della fungibilità per periodi anteriori a tale data. La Cassazione ha però rilevato che tale ragionamento contiene un errore di diritto perché spetta al giudice dell'esecuzione accertare concretamente la data di cessazione mediante analisi degli elementi disponibili.
art. 666 c.p.p.
Norma richiamata nell'impugnazione in relazione alle questioni esecutive; la censura riguardava la corretta applicazione delle norme processuali sull'accertamento in sede esecutiva della cessazione della condotta nei reati permanenti.
art. 591 c.p.p.
Norma applicata dalla Corte di Cassazione per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse: il ricorrente non ha un pregiudizio concreto e suscettibile di eliminazione con l'annullamento, essendo il residuo pena già espiato.
Massime di principio
- Nel caso di reato permanente contestato in forma "aperta", se la sentenza di condanna non precisa la data di cessazione della condotta, il giudice dell'esecuzione ha l'onere di accertare concretamente la data di cessazione esaminando gli elementi a disposizione prima di escludere l'applicabilità di istituti quali la fungibilità.
- La mera affermazione per relationem che la cessazione debba presumersi fino alla sentenza di primo grado è insufficiente: occorre una verifica concreta degli elementi processuali che possano dimostrare un'interruzione anteriore della permanenza.
- Se, nel corso del procedimento di cassazione, il residuo della pena è già stato espiato e non sussiste un pregiudizio concreto eliminabile con l'annullamento, il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
- La presenza di un errore di diritto nel provvedimento di merito non è di per sé sufficiente a mantenere l'interesse all'impugnazione quando l'effetto pratico richiesto dal ricorrente (es. riduzione del residuo pena o scarcerazione) è già conseguito.
- In situazioni analoghe è consigliabile, prima di proporre ricorso in Cassazione, accertare lo stato di esecuzione della pena (aggiornamenti amministrativi) perché la sopravvenuta espiazione può rendere il ricorso privo di interesse.
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