Cassazione Penale, Sentenza n. 877/2023 del 12/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di patteggiamento che gli aveva applicato la pena per furto pluriaggravato, deducendo violazione dell'art. 69 cod. pen.: secondo la doglianza il Tribunale avrebbe bilanciato le circostanze attenuanti generiche solo con la recidiva semplice, senza confrontarle simultaneamente con le ulteriori circostanze aggravanti del furto, determinando così una pena "illegale" perché eccedente il corretto calcolo e/o i limiti previsti dal sistema normativo.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno dichiarato il ricorso inammissibile: hanno affermato il principio secondo cui l'errore nel bilanciamento tra circostanze eterogenee configura "pena illegale" solo se la pena risultante eccede i limiti edittali previsti (per genere, specie o quantità) dalle norme penali applicabili. Nel caso concreto la pena patteggiata rientrava nei limiti edittali (reclusione e multa conformi agli artt. 23, 24 e all'art. 625 c.p.), pertanto l'eventuale vizio nel passaggio intermedio di bilanciamento (violazione art. 69 c.p.) non la rendeva illegale. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali; non è stata disposta la condanna alla Cassa per le ammende per non aver ravvisato colpa nella proposizione del ricorso. La Corte ha inoltre esaminato i criteri per la liquidazione delle spese in favore della parte civile qualora questa abbia realmente contribuito con memorie o attività a contrastare il ricorso.
Norme richiamate
art. 69 cod. pen.
Disciplina il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti: ha carattere unitario e richiede la simultanea comparazione di tutte le circostanze coinvolte; la sua violazione, però, rileva ai fini della cassazione sul patteggiamento solo se produce una pena che esce dai limiti edittali.
art. 444 cod. proc. pen.
Regola l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). La sentenza di patteggiamento è sindacabile in Cassazione nei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis; il controllo del giudice di merito sulla congruità e legalità della pena è più penetrante rispetto a un mero ruolo notarile.
art. 448 cod. proc. pen.
art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Limita i motivi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento (tra cui: difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena). La norma consente il controllo in Cassazione della illegalità della pena, ma entro i casi tassativamente previsti.
art. 23 e art. 24 cod. pen.
Fissano i limiti edittali generali per le pene detentive e pecuniarie; la penalità applicata rientra nella legalità se, per genere, specie e quantità, non eccede tali limiti.
art. 99 cod. pen.
Disciplina la recidiva; se la recidiva non è specificatamente qualificata nell'imputazione, deve essere considerata semplice; ciò ha rilevanza per l'accesso al rito e per il calcolo degli aumenti.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, incluse le spese processuali a carico del ricorrente.
art. 610 cod. proc. pen.
Disciplina il rito camerale non partecipato e le relative formalità, ivi comprese le dichiarazioni di inammissibilità senza trattazione orale e le conseguenze per le parti civili che partecipino con memorie.
Massime di principio
- Nel patteggiamento (art. 444 c.p.p.) la Cassazione può sindacare la 'pena illegale', ma solo se la pena finale eccede i limiti edittali per genere, specie o quantità: errori nei passaggi intermedi di calcolo (es. bilanciamento delle circostanze) non sono di per sé sufficiente motivo di cassazione.
- La violazione dell'art. 69 c.p. sul bilanciamento delle circostanze determina un vizio rilevante in sede di legittimità solo se, a seguito di tale vizio, la pena concretamente irrogata risultasse fuori dalla cornice edittale prevista dalla legge.
- Per proporre ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento conviene contestare l'illegalità della pena in termini concreti (es. pena inferiore al minimo o superiore al massimo edittale, o di specie diversa), non solo errori argomentativi o di bilanciamento.
- Il giudice del patteggiamento ha l'obbligo di controllare la congruità e la legalità della pena proposta: può rifiutare l'accordo se la pena nasce evidentemente da applicazioni contra legem, ma non può limitarsi a un ruolo meramente notarile.
- Se la parte civile vuole ottenere la liquidazione delle spese in Cassazione deve dimostrare di aver effettivamente contribuito alla decisione (memorie, attività contrastante): la semplice presenza formale può non essere sufficiente, ma memorie tempestive e utili sono valutate ai fini della rifusione.
- In pratica, chi impugna una sentenza di patteggiamento per vizi di bilanciamento dovrebbe verificare preliminarmente se la pena finale ricade nei limiti edittali; se sì, il motivo di cassazione per "pena illegale" sarà probabilmente inammissibile.
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