Sentenza n. 6244/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento dell'obbligo di provvedere con un provvedimento espresso relativamente alla domanda di cittadinanza avente codice identificativo K10/-OMISSIS- presentata in data 02.9.2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Ministero dell'Interno sull'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata il 2 settembre 2022
Esito
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Interno sulla domanda di cittadinanza italiana. Nel corso del giudizio, il Ministero ha depositato il decreto del 14 gennaio 2026 con cui ha conferito la cittadinanza, notificato il 15 gennaio 2026, seguito dal giuramento effettuato il 21 gennaio 2026. Il ricorrente ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'Amministrazione ha adottato, nelle more del giudizio, un provvedimento satisfattivo della posizione del ricorrente e ha quindi fornito riscontro all'istanza oggetto dell'azione avverso il silenzio. Le spese sono state integralmente compensate, considerando l'elevato numero di istanze di cittadinanza pendenti e il breve periodo intercorso tra la scadenza del termine per provvedere e l'adozione del provvedimento espresso.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale per la definizione del giudizio in presenza di una sopravvenienza satisfattiva della pretesa azionata.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l'Amministrazione adotta il provvedimento espresso richiesto e questo soddisfa la posizione sostanziale del ricorrente, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
- Nelle controversie sul silenzio in materia di cittadinanza, la sopravvenuta adozione del decreto di concessione della cittadinanza e il successivo perfezionamento mediante giuramento rendono non più attuale la domanda diretta a ottenere un provvedimento espresso.
- La compensazione delle spese può essere disposta in ragione dell'elevato numero di istanze pendenti e del ridotto intervallo temporale tra la scadenza del termine per provvedere e l'adozione del provvedimento espresso.
Come è indicizzato
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