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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 701/2022 del 12/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di revisione della sentenza della Corte d'assise d'appello di Napoli del 13/03/1992 (divenuta irrevocabile il 21/10/1992) con cui Puca fu condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (capo M) e per violenza privata aggravata (capo N). Il ricorrente deduceva l'inconciliabilità dei fatti stabiliti nella sentenza di condanna con due sentenze irrevocabili della stessa Corte d'appello di Napoli (sent. n. 47/92, assoluzione dall'accusa di aver ordinato il ferimento di un dipendente comunale, e sent. n. 37/93, con esclusione della configurazione di associazione armata), sostenendo che tali decisioni avrebbero reso incompatibile la condanna e che la Corte territoriale aveva applicato de plano l'art. 634 cod. proc. pen. senza esperire il contraddittorio. Inoltre si lamentava che l'accertamento della violenza privata si fondava su dichiarazioni non confermate e che documentazione utile era stata trascurata. La Corte di legittimità ha inoltre rilevato il tardivo deposito di note d'udienza (memoria) e l'illeggibilità o non pertinenza di molte produzioni documentali.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato che la richiesta di revisione era manifestamente infondata: le sentenze indicate come antagoniste non risultano pertinenti o non incidono sui fatti che realmente hanno retto la condanna (la motivazione della sentenza di condanna poggiava su elementi autonomi quali l'ingerenza del Puca nell'attività del Comune di Casandrino, l'uso dell'intimidazione e rapporti con altri soggetti). La Corte ha inoltre rilevato la tardività del deposito delle memorie e l'illeggibilità di molte copie documentali, rendendo inefficace la deduzione di inconciliabilità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale sul reato associativo; nel caso si discuteva anche la rilevanza della circostanza aggravante prevista dal quarto comma. La Corte ha ritenuto che la prova della partecipazione associativa non dipendesse dal ferimento del Chiariello e che l'assoluzione in altro procedimento non neutralizzasse gli altri elementi probatori.

  • art. 610 cod. pen.

    Norma sul reato di violenza privata; contestata nel capo N ma la Corte ha rilevato che la doglianza sulla mancata conferma in dibattimento non sufficiente a rendere la richiesta di revisione ammissibile.

  • art. 634 cod. proc. pen.

    Consente la declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza della richiesta di revisione. La Corte d'appello l'ha correttamente applicata quando le ragioni dedotte risultano, in astratto, inidonee a consentire una verifica sull'esito del giudizio; la Cassazione ha confermato che il giudice può pronunciarsi de plano senza entrare nel merito quando le allegazioni sono manifestamente inconferenti.

  • art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Prevede la revisione quando i fatti stabiliti nella sentenza impugnata sono incompatibili con i fatti stabiliti in altra sentenza penale irrevocabile. La Corte richiede una sommaria comparazione tra le due sentenze per verificare la reale inconciliabilità; non è sufficiente l'esistenza di una sentenza irrevocabile se questa non accerta fatti effettivamente contrari a quelli fondanti la condanna.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze in caso di inammissibilità della richiesta di revisione, tra cui la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; applicata nella determinazione della somma di euro 3.000,00.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Termine di cinque giorni per il deposito di memorie prima dell'udienza; la Corte ha rilevato la tardività del deposito delle note d'udienza, giudicate come memoria presentata oltre il termine.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Termine di quindici giorni per il deposito delle memorie nel procedimento in camera di consiglio; richiamato per sottolineare che il deposito è stato comunque tardivo rispetto ai termini previsti.

Massime di principio

  • La richiesta di revisione fondata su presunta inconciliabilità tra sentenze richiede la precisa indicazione di sentenze irrevocabili che accertino fatti realmente incompatibili con quelli che hanno retto la condanna: non basta l'esistenza di un'assoluzione su un fatto secondario se la condanna poggia su elementi autonomi.
  • Il giudice può dichiarare inammissibile la domanda di revisione ex art. 634 cod. proc. pen. quando le ragioni siano manifestamente infondate; in tal caso non è obbligatorio un contraddittorio pieno o un esame approfondito del merito.
  • Le memorie e le produzioni devono essere depositate nei termini processuali; il deposito tardivo può essere disatteso e indebolisce la richiesta di revisione.
  • Le prove o documenti illeggibili o non pertinenti non sostengono la richiesta di revisione; l'onere probatorio di dimostrare l'inconciliabilità è del richiedente.
  • Le critiche all'argomentazione della sentenza di condanna (censure sulla motivazione) non sono, di per sé, idonee a costituire motivo di revisione: occorre che emergano fatti nuovi o accertamenti irrevocabili che contraddicano i fatti giudicati.
  • Il controllo preliminare della Corte deve effettuare una sommaria comparazione tra i giudicati per valutare la pertinenza e la potenziale incidenza dell'altro provvedimento; se questa comparazione mostra l'assenza di contrasto effettivo, la richiesta è inammissibile.

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