Sentenza del 27/05/2016 n. 10999 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva liquidato, mediante procedura automatizzata, le imposte IRPEG, IRAP, IVA e le ritenute dichiarate e non versate dalla società per gli anni d'imposta 2002 e 2003, emettendo una cartella di pagamento di Euro 4.710.931. La società contestava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo, da un lato, la nullità della decisione per carenza o contraddittorietà della motivazione e, dall'altro, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, sostenendo che l'appello fosse stato erroneamente ritenuto privo della specificità dei motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto adeguata la motivazione della sentenza regionale, dalla quale risultava chiaramente che l'appello era stato dichiarato inammissibile per genericità dei motivi, sostanzialmente riproduttivi di quelli proposti in primo grado. La Corte ha inoltre precisato di non poter riesaminare gli apprezzamenti di fatto del giudice tributario regionale, poiché la società aveva dedotto soltanto violazioni di legge e non uno specifico vizio motivazionale. La società è stata condannata al pagamento delle spese processuali: Euro 15.000 in favore dell'Agenzia delle Entrate e Euro 15.000 in favore di Equitalia Sud S.p.A., oltre agli ulteriori accessori indicati in sentenza.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
Consente la liquidazione automatizzata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni fiscali, comprese quelle dichiarate e non versate.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA e la conseguente iscrizione a ruolo delle somme dovute.
Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis
Riguarda il condono per omessi o ritardati versamenti; nel caso concreto, le somme versate per una domanda di condono non perfezionata erano state detratte dall'importo richiesto.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2
La sentenza deve contenere la succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto.
La sentenza non è nulla se, pur sinteticamente, consente di individuare la motivazione e la ratio decidendi adottata dal giudice.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53
L'appello tributario deve contenere motivi specifici; la mera riproduzione delle doglianze di primo grado può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione.
Codice di procedura civile, art. 156
Il contrasto tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza solo quando impedisce di ricostruire il concreto comando giudiziale.
Codice di procedura civile, art. 360
La Corte di cassazione, se viene dedotta soltanto la violazione di legge, non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dei fatti né riesaminare la sufficienza logica della motivazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'atto di appello deve contestare in modo puntuale le specifiche argomentazioni della sentenza impugnata; la semplice riproposizione del ricorso originario può condurre all'inammissibilità.
- La nullità per motivazione apparente o per contrasto tra motivazione e dispositivo sussiste solo quando non sia possibile comprendere la decisione concretamente adottata; una motivazione sintetica ma chiara è normalmente sufficiente.
- In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione dei fatti attraverso la mera denuncia di violazione di legge: occorre dedurre correttamente uno specifico vizio ammesso dalla legge processuale.
- Quando l'appello è dichiarato inammissibile per genericità dei motivi, il giudice di legittimità tende a non riesaminare il merito della pretesa tributaria.
- La soccombenza nel giudizio di Cassazione può comportare una significativa condanna al pagamento delle spese in favore sia dell'Amministrazione finanziaria sia dell'agente della riscossione.
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