Sentenza del 25/06/2018 n. 16948 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate contestava la vendita infragruppo di energia elettrica effettuata da H. Srl a una consociata con un margine di circa 0,10 euro per megawatt, ritenuto anormalmente basso e antieconomico rispetto ai prezzi praticati a soggetti terzi. Secondo l'Ufficio, lo scostamento dal valore normale previsto dall'art. 9 TUIR integrava un'ipotesi di transfer pricing domestico o di abuso del diritto, giustificando la rettifica del reddito ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600 del 1973. La contestazione relativa ai proventi finanziari non dichiarati, pari a oltre 94.000 euro, non era stata impugnata dalla contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha stabilito che le transazioni infragruppo tra società residenti non sono soggette, di per sé, alla determinazione del valore normale ai sensi dell'art. 9 TUIR e che lo scostamento dal prezzo di mercato non può automaticamente fondare una contestazione di elusività o transfer pricing domestico. Tale scostamento può però costituire un elemento indiziario di antieconomicità, purché l'Amministrazione dimostri, sulla base di elementi oggettivi, l'inattendibilità dell'operazione. Nel caso concreto, la CTR aveva correttamente ritenuto plausibile l'operazione, qualificandola come intermediazione inserita in una strategia economica complessiva del gruppo, nella quale il reddito non doveva necessariamente derivare dalla singola vendita. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lettera d
accertamento del maggior reddito d'impresa mediante ricostruzione induttiva
La norma consente l'accertamento quando elementi oggettivi, tra cui l'antieconomicità dell'operazione, facciano ritenere inattendibili i dati dichiarati. L'antieconomicità non può però essere desunta dalla sola non condivisione delle scelte imprenditoriali.
D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 9
Il valore normale non è applicabile automaticamente alle transazioni interne tra società residenti appartenenti allo stesso gruppo. Lo scostamento dal valore normale può avere soltanto valore indiziario nell'accertamento dell'antieconomicità.
D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 110, comma 7
disciplina dei prezzi di trasferimento
La disciplina del transfer pricing non si applica alle operazioni tra imprese residenti o localizzate nel territorio dello Stato, come chiarito dalla norma interpretativa successiva.
D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 2
la disposizione di cui al testo unico delle imposte sui redditi, art. 110, comma 7, ... si interpreta nel senso che la disciplina ivi prevista non si applica per le operazioni tra imprese residenti o localizzate nel territorio dello Stato
La disposizione ha natura interpretativa e conferma che le regole del transfer pricing internazionale non possono essere estese alle operazioni infragruppo esclusivamente interne.
Codice civile, art. 2697
L'Amministrazione deve fornire elementi idonei a sostenere la contestazione di inattendibilità o antieconomicità; una volta forniti indizi concreti, il contribuente deve dimostrare la ragionevolezza economica dell'operazione.
Codice civile, artt. 2727 e seguenti
La divergenza dai prezzi di mercato può essere utilizzata come presunzione semplice, ma deve essere valutata insieme ad altri elementi e non è sufficiente, da sola, a dimostrare evasione o elusione.
Massime di principio
- In una transazione tra società residenti appartenenti allo stesso gruppo, il prezzo diverso da quello di mercato non determina automaticamente transfer pricing domestico, elusione o recupero di maggiori ricavi.
- Lo scostamento dal valore normale può costituire un indizio di antieconomicità, ma l'Amministrazione deve dimostrare con elementi oggettivi che l'operazione sia inattendibile o finalizzata all'occultamento di ricavi.
- Il contesto complessivo del gruppo, le funzioni di intermediazione, le strategie commerciali e i vantaggi economici indiretti possono giustificare margini ridotti o anche l'assenza di profitto sulla singola operazione.
- Il giudice tributario non può sostituire la propria valutazione a quella dell'imprenditore: non basta sostenere che una scelta sia insolita o lontana dai prezzi di mercato, occorre provare che sia priva di razionalità economica.
- È opportuno conservare contratti, analisi dei prezzi, documentazione sulle funzioni svolte, motivazioni commerciali e prove dei benefici complessivi dell'operazione, così da dimostrare la sua coerenza economica.
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