Cassazione Civile, Ordinanza n. 19943/2021 del 13/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dalla proposizione, nel 2011, di una querela di falso relativa a una serie di scritture private, in particolare moduli e contratti di fideiussione che la parte attrice assumeva essere stati compilati dalla banca in modo difforme dagli accordi presi al momento della sottoscrizione. Il Tribunale dichiarava inammissibile la querela, ritenendo che la prospettazione integrasse, al più, un riempimento abusivo contra pacta e rilevando altresì la mancata indicazione delle prove della falsità. La Corte d'appello confermava la decisione, osservando da un lato che la fattispecie allegata era comunque da ricondurre al riempimento contra pacta e, dall'altro, che la querela non rispettava l'art. 221, comma 2, c.p.c. perché non indicava in modo specifico le prove della falsità; condannava inoltre l'appellante ex art. 96, comma 3, c.p.c. per abuso del diritto di impugnazione. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 221 c.p.c., contestando la qualificazione del fatto come riempimento contra pacta e sostenendo che si trattasse invece di riempimento absque pactis e di illeciti documentalmente provati; 2) violazione dell'art. 221, comma 2, c.p.c., assumendo di avere comunque allegato elementi e prove idonei a sostenere la querela; 3) violazione dell'art. 96 c.p.c., contestando la condanna per lite temeraria e sostenendo di avere agito a propria difesa contro illeciti subiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che l'art. 221, comma 2, c.p.c. impone un preliminare vaglio del giudice sulla sussistenza dei presupposti della querela di falso e sull'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e che la Corte territoriale si è attenuta a tale regola. Ha aggiunto che la mancata specifica capitolazione delle prove testimoniali legittimava la loro non utilizzabilità, mentre la valutazione di inconferenza delle altre prove richieste era apprezzamento di merito insindacabile in cassazione. Il rigetto del secondo motivo ha comportato l'assorbimento del primo. Il terzo motivo è stato respinto perché non si confrontava con la ratio decidendi della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., basata sulla sussistenza in concreto di un abuso del diritto di impugnazione e non sulla semplice allegazione di aver subito illeciti. La parte ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 221 c.p.c.
La querela di falso deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità; il giudice deve svolgere una delibazione preliminare sulla sussistenza dei presupposti per l'introduzione del giudizio di falso.
art. 244 c.p.c.
Le prove testimoniali devono essere articolate con specifica capitolazione; in difetto possono essere legittimamente ritenute non utilizzabili.
art. 96 c.p.c.
La condanna equitativa per responsabilità aggravata può essere pronunciata quando il giudice ravvisi un abuso del diritto di impugnazione nella concreta condotta processuale.
art. 24 Cost.
La sua deduzione non ha scalfito la qualificazione data dai giudici di merito alla fattispecie e non ha impedito il rigetto del ricorso.
art. 111 Cost.
La sua deduzione non ha portato a un diverso esito, poiché la Corte ha ritenuto corretto l'iter motivazionale della sentenza impugnata.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis
Parametro richiamato per determinare l'ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La querela di falso deve superare una verifica preliminare di ammissibilità sostanziale e formale: il giudice deve controllare che l'atto indichi specificamente gli elementi e le prove della falsità dedotta, pena la nullità dell'iniziativa.
- Le prove testimoniali a sostegno della querela di falso devono essere formulate con specifica capitolazione; richieste generiche o non conformi all'art. 244 c.p.c. possono essere disattese senza vizio di legittimità.
- La valutazione circa la pertinenza o inconferenza delle prove offerte rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito e non è normalmente sindacabile in cassazione se logicamente motivata.
- Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, ciascuna idonea a sorreggerla, è necessario censurarle tutte; il mancato superamento anche di una sola di esse rende assorbite o comunque irrilevanti le altre censure.
- La condanna per abuso del diritto di impugnazione ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede di confrontarsi con la concreta ratio della decisione, non essendo sufficiente invocare genericamente l'esistenza di illeciti subiti.
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