Sentenza del 31/03/2015 n. 6518 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR del Lazio che aveva annullato l'accertamento IVA relativo al 2003. Contestava, da un lato, la mancata applicazione della presunzione legale di cessione delle merci risultanti dalla contabilità ma non rinvenute in magazzino e, dall'altro, l'esclusione delle violazioni relative all'omessa emissione e registrazione di nove fatture. Secondo l'Agenzia, la CTR aveva attribuito erroneamente rilievo a un inventario fallimentare redatto due anni dopo e fondato su una nota di credito non esibita durante la verifica, omettendo di considerare il processo verbale di constatazione e le altre risultanze contabili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto tutti i motivi di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo viziata e insufficiente la motivazione della CTR. Ha affermato che il mancato rinvenimento nei locali aziendali di beni risultanti in carico all'impresa determina, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53, una presunzione legale di cessione senza fattura. Tale presunzione può essere superata soltanto mediante la prova di una diversa destinazione, fornita con i documenti e nei limiti previsti dalla legge. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio a un'altra sezione della CTR del Lazio, che dovrà riesaminare la controversia e liquidare anche le spese del giudizio di legittimità. Non vi è stata quindi una decisione definitiva sul merito dell'imposta, ma l'esito in Cassazione è favorevole all'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53, come modificato dal D.P.R. n. 441 del 1997, art. 1
Il mancato rinvenimento, nei locali in cui il contribuente esercita la sua attività, di beni risultanti in carico all'azienda pone una presunzione legale di cessione senza fattura.
La disponibilità contabile dei beni, unita alla loro assenza fisica nei locali aziendali, consente di presumere che siano stati ceduti senza fatturazione. Il contribuente deve dimostrare una diversa destinazione mediante gli specifici documenti previsti dalla norma.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, comma 2, n. 2
La presunzione di cessione legittima il ricorso dell'Ufficio al metodo di accertamento induttivo.
Quando i beni risultano contabilmente presenti ma non sono rinvenuti e il contribuente non dimostra una diversa destinazione, l'Amministrazione può determinare induttivamente l'imposta dovuta.
Art. 2728 c.c.
Le presunzioni legali dispensano colui a favore del quale sono stabilite dall'onere di provare i fatti sui quali la presunzione si fonda.
La presunzione prevista dalla disciplina IVA opera automaticamente una volta accertata l'assenza dei beni, salvo prova contraria qualificata da parte del contribuente.
Art. 2700 c.c.
L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza.
Il processo verbale di constatazione è assistito da fede privilegiata per i fatti direttamente constatati dai verificatori. Tali fatti non possono essere contestati con semplici allegazioni, ma devono essere messi in discussione mediante querela di falso, quando ricorrano i presupposti.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 5
I documenti non esibiti o non trasmessi in sede di verifica possono non essere utilizzabili in sede contenziosa.
La mancata esibizione durante la verifica fiscale può precludere l'utilizzo successivo della documentazione, salvo le eccezioni previste dalla legge. Nel caso concreto, la nota di credito non esibita ai verificatori non è stata ritenuta idonea a superare la presunzione.
Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su fatti decisivi.
La Cassazione ha ritenuto che la CTR avesse sia applicato erroneamente le norme sulla presunzione di cessione e sull'efficacia del verbale di constatazione, sia motivato in modo insufficiente e illogico.
Massime di principio
- Quando beni risultano dalla contabilità aziendale ma non vengono trovati nei locali dell'impresa, l'Amministrazione finanziaria può presumere che siano stati ceduti senza fattura.
- Per superare la presunzione non basta una ricostruzione successiva o generica: il contribuente deve documentare tempestivamente una diversa destinazione dei beni, come restituzione, distruzione, trasferimento o deposito presso terzi, utilizzando i documenti richiesti dalla normativa.
- Un inventario fallimentare redatto molto tempo dopo la verifica non è automaticamente sufficiente a dimostrare che i beni erano ancora esistenti o che coincidevano con quelli mancanti, soprattutto se si fonda su documenti non esibiti ai verificatori.
- Le circostanze direttamente constatate dalla Guardia di Finanza nel processo verbale hanno particolare forza probatoria; per contestarle non sono sufficienti dichiarazioni o documenti generici e, nei limiti previsti, può essere necessaria una querela di falso.
- La mancata reperibilità delle fatture durante una verifica può sostenere l'irrogazione delle sanzioni per omessa emissione o registrazione, e la presenza o assenza dell'ex amministratore non elimina di per sé gli obblighi documentali della società o della curatela.
- In una controversia analoga, è essenziale conservare ed esibire durante la verifica tutta la documentazione idonea a spiegare la movimentazione dei beni e contestare puntualmente, già nella fase amministrativa, le risultanze del processo verbale.
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