Cassazione Civile, Sentenza n. 2133/2020 del 30/01/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione)
La controversia
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva riferito di essere cresciuto in un villaggio, di appartenere a un gruppo etnico e religioso indicati nel provvedimento con omissioni, di essere rimasto orfano e di aver lavorato come contadino. Nel 2015 aveva rivendicato i terreni del padre, con l’appoggio dello zio materno; gli zii paterni avrebbero quindi minacciato di ucciderlo. Aveva dichiarato di aver tentato invano di sporgere denuncia, perché la polizia non l’avrebbe accettata e gli avrebbe chiesto denaro, e di non aver ricevuto aiuto dal capovillaggio. Aveva inoltre riferito di essere stato aggredito da quattro persone armate di bastoni e di essere riuscito a fuggire, prima grazie all’intervento di altre persone e poi con l’aiuto dello zio, quando gli aggressori sarebbero tornati durante la notte. La Commissione territoriale aveva respinto la domanda di status di rifugiato, protezione sussidiaria e protezione umanitaria; il Tribunale di Milano, con decreto del 15 ottobre 2018, aveva respinto il ricorso contro tale decisione. In Cassazione, notificata il 6 novembre 2018, il ricorrente ha anzitutto chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 35-bis, comma 13, del D.Lgs. n. 25/2008, deducendo che la definizione con decreto non reclamabile e l’abolizione dell’appello nel merito, nell’ambito del rito camerale, violerebbero gli artt. 3, 24 e 111 Cost. Ha inoltre denunciato, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 25/2008: secondo la sua tesi, la povertà estrema nel Paese d’origine, in quanto incompatibile con un’esistenza dignitosa, avrebbe autonoma rilevanza per il riconoscimento della protezione umanitaria.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso la rilevanza della questione di legittimità costituzionale sull’abolizione dell’appello: i dubbi prospettati non incidevano sulla decisione di merito, fondata su ragioni estranee alla disciplina processuale introdotta nel 2017, e il ricorrente aveva comunque denunciato vizi di legge suscettibili di controllo in cassazione, sicché la mancata previsione dell’appello non determinava nel caso un pregiudizio concreto ed effettivo. Quanto alla protezione umanitaria, la Corte ha richiamato il criterio della valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva nel Paese d’origine e il livello d’integrazione raggiunto in Italia. Il ricorrente non aveva contestato efficacemente la valutazione negativa del Tribunale sul proprio inserimento socio-lavorativo in Italia e aveva dedotto la povertà nel Paese d’origine in modo generico, senza specifici elementi riferibili alla propria situazione personale; inoltre, secondo la valutazione di merito richiamata, non aveva conseguito in Italia una condizione di vita dignitosa. La violazione di legge è stata quindi esclusa. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l’Amministrazione non si era ritualmente costituita; la Corte ha inoltre dato atto che, allo stato, non sussistevano i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, D.Lgs. n. 25/2008
Nel caso in esame, i dubbi di costituzionalità sollevati non hanno in effetti nulla a che vedere con la decisione adottata dal giudice di merito, che non ha trovato fondamento nella disciplina processuale introdotta nel 2017 (D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, recante: “Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonchè per il contrasto dell’immigrazione illegale”).
La questione sulla disciplina processuale che esclude il reclamo non è rilevante nel giudizio quando la decisione impugnata non è fondata su tale disciplina e l’eventuale accoglimento della questione non produrrebbe un effetto concreto sul processo principale.
art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 25/2008
Anche a prescindere dalla insussistenza dell’altro piatto della bilancia della valutazione comparativa, ossia l’inserimento sociale in Italia, la condizione di povertà è peraltro dedotta in modo del tutto generico, neppur corredata dei riferimenti alle dichiarazioni che le conferirebbero concreta dimensione e semplicemente desunta dalle condizioni generali economiche del Paese di provenienza, senza un concreto e specifico collegamento alla situazione personalizzata del richiedente asilo.
La povertà nel Paese d’origine non fonda, da sola e sulla base di condizioni economiche generali, il riconoscimento della protezione umanitaria: deve essere dedotta con elementi concreti e specifici riferiti alla situazione individuale del richiedente, nell’ambito della valutazione comparativa.
art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286/1998
secondo la recentissima sentenza delle Sezioni Unite del 13/11/2019 n. 29460, che avalla l’interpretazione maggioritaria inaugurata da Sez. 1, n. 4890 del 19/02/2019, Rv. 652684 – 01, in tema di successione delle leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile; ne consegue che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito con L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge
Per le domande di protezione umanitaria presentate prima del 5 ottobre 2018 si applica la disciplina vigente alla data della domanda; il diritto va valutato con riferimento alla vulnerabilità esistente al momento dell’ingresso in Italia e, in caso di accertamento dei presupposti previgenti, comporta il rilascio del permesso per casi speciali previsto dalla normativa sopravvenuta.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto che non sussistono, allo stato, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.
La Corte ha dato atto che nel caso concreto non sussistevano, allo stato, i presupposti processuali per imporre al ricorrente l’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La questione di legittimità costituzionale di una disciplina processuale è rilevante solo se un suo eventuale accoglimento può produrre un effetto concreto sul giudizio principale; è irrilevante quando la decisione impugnata si fonda su ragioni estranee alla disciplina censurata e la tutela richiesta può comunque essere scrutinata in cassazione.
- Ai fini della protezione umanitaria secondo la disciplina previgente, occorre una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese d’origine con il grado d’integrazione raggiunto nel Paese di accoglienza.
- La condizione di povertà nel Paese d’origine, dedotta in termini generali e senza un collegamento concreto e specifico alla condizione personale del richiedente, non è sufficiente a fondare il riconoscimento della protezione umanitaria.
- Per le domande di protezione umanitaria presentate prima del 5 ottobre 2018, la disciplina applicabile è quella vigente al momento della domanda; l’eventuale riconoscimento dei presupposti secondo la normativa previgente comporta il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali previsto dalla disciplina successiva.
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