Ordinanza n. 63/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del verbale del 17 febbraio 2026, n. 3 recante approvazione della graduatoria generale di merito relativa alla procedura per l'ammissione ad anni successivi al primo del CdLM in Medicina e Chirurgia - a.a. 2025/2026, pubblicata in data 20 febbraio 2026, nella parte in cui il ricorrente non risulta utilmente collocato ai fini dell'iscrizione; - del primo, secondo, terzo e quarto scorrimento della predetta graduatoria di merito, nella parte in cui non determinano l'ammissione del ricorrente all'anno di interesse; - ove occorra e nei limiti di interesse, del D.R. Rep. n. 1878/2025 del 2 dicembre 2025, recante “Avviso di selezione per l'ammissione ad anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia - anno accademico 2025/2026”, degli atti e delle comunicazioni relativi alla gestione degli scorrimenti, delle accettazioni, delle rinunce e delle riassegnazioni dei posti nonché di ogni altro atto precedente, successivo e consequenziale, anche non conosciuto, comunque lesivo degli interessi del ricorrente; nonché - in via incidentale - per l'accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere l'ostensione della documentazione richiesta in data 21 febbraio 2026, ex artt. 22 e ss. L. n. 241/1990 e dell'art. 116, co. 2, c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria generale di merito e successivi scorrimenti relativi alla procedura di ammissione ad anni successivi al primo del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, nella parte in cui il candidato non è stato ammesso
Esito
Favorevole al ricorrente (studente candidato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale di approvazione della graduatoria generale di merito della procedura di ammissione ad anni successivi al primo del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026, nonché i primi quattro scorrimenti della graduatoria, gli atti di gestione delle accettazioni, rinunce e riassegnazioni dei posti e, ove occorrente, l'avviso di selezione presupposto. Ha inoltre chiesto incidentalmente l'accertamento del diritto di accesso alla documentazione richiesta all'Università. In sede cautelare ha dedotto l'illegittimità degli atti impugnati, valorizzando la nullità dell'avviso di selezione presupposto già dichiarata con sentenza del TAR Abruzzo - Pescara n. 192 del 2026.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistenti i presupposti per la tutela interinale poiché l'avviso di selezione del 2 dicembre 2025, atto presupposto della graduatoria e degli scorrimenti impugnati, era stato dichiarato nullo con la sentenza del TAR Abruzzo - Pescara n. 192 del 2026. Per l'effetto, ha sospeso l'efficacia degli atti impugnati e ha fissato l'udienza pubblica del 9 aprile 2027 per la trattazione del merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. L'ordinanza non definisce la domanda di accesso né il merito dell'impugnazione.
Norme richiamate
artt. 55 e 57 c.p.a.
Disciplinano la tutela cautelare nel processo amministrativo e la relativa trattazione; il Collegio li richiama quale base processuale della decisione cautelare.
artt. 22 e ss. l. 241/1990
Richiamati dal ricorrente quale fondamento della domanda di ostensione della documentazione amministrativa; la domanda non è definita dall'ordinanza.
art. 116, comma 2, c.p.a.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla domanda incidentale di accesso; l'ordinanza non statuisce su tale domanda.
Massime di principio
- La domanda cautelare può essere accolta quando l'atto impugnato costituisce attuazione di un atto presupposto già dichiarato nullo dal giudice amministrativo, poiché la nullità dell'atto presupposto incide sulla legittimità degli atti conseguenti.
- La sospensione cautelare degli atti impugnati non definisce il merito del ricorso né le eventuali domande accessorie, che restano da trattare nella successiva fase di merito.
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