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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26859/2021 del 04/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano già promosso un giudizio ex lege Pinto lamentando l'irragionevole durata di un precedente processo amministrativo; quel giudizio di equa riparazione era poi stato rigettato e la decisione confermata in sede di legittimità. Successivamente hanno introdotto un ulteriore ricorso per equa riparazione per la durata del giudizio Pinto "presupposto", sostenendo che la domanda non potesse essere respinta per una mera infondatezza derivata e che la Corte d'appello avesse erroneamente applicato l'art. 2, comma 2 quinquies, lett. a), della legge n. 89/2001. Con l'unico motivo hanno dedotto violazione degli artt. 111 e 117 Cost., dell'art. 2, commi 2 e 2 quinquies, lett. a), L. 89/2001 e dell'art. 6, par. 1, CEDU, contestando la conclusione secondo cui non sarebbe dovuto alcun indennizzo perché essi avevano agito con piena consapevolezza dell'infondatezza della pretesa azionata nel giudizio presupposto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse deciso in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, effettuando una valutazione concreta e specifica del singolo procedimento Pinto presupposto e non una semplice applicazione automatica di una presunta infondatezza derivata. Ha inoltre osservato che la valutazione sulla consapevolezza dell'infondatezza della pretesa e sulla mancanza di patema d'animo era sorretta da motivazione congrua e non sindacabile in cassazione come riesame del fatto. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 360 bis, n. 1, c.p.c.

    fondamento dell'inammissibilità del ricorso quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità

  • art. 375, n. 5, c.p.c.

    richiamato nella proposta di manifesta infondatezza

  • art. 380 bis, comma 1, c.p.c.

    richiamato per la fissazione dell'adunanza in camera di consiglio

  • art. 380 bis, comma 2, c.p.c.

    richiamato in relazione alla memoria depositata

  • art. 111 Cost.

    norma costituzionale invocata dai ricorrenti a sostegno della censura

  • art. 117 Cost.

    norma costituzionale invocata dai ricorrenti a sostegno della censura

  • art. 2, L. 24 marzo 2001, n. 89

    disposizione sull'equa riparazione richiamata nel ricorso

  • art. 2, L. 24 marzo 2001, n. 89

    comma 2 quinquies, lett. a)

    la Corte d'appello ha applicato la previsione che esclude l'indennizzo quando la parte ha agito con piena consapevolezza dell'infondatezza della domanda

  • art. 6, par. 1, CEDU

    richiamato dai ricorrenti come parametro convenzionale del giusto processo

  • art. 5 ter, L. 24 marzo 2001, n. 89

    norma disciplinante l'opposizione avverso il decreto del consigliere designato

  • art. 10, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per escludere l'applicazione del contributo unificato nel giudizio di equa riparazione

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    ritenuto inapplicabile in ragione dell'esenzione dal contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di equa riparazione la verifica dell'esistenza del patema d'animo e della spettanza dell'indennizzo va compiuta con riferimento al singolo procedimento, mediante una valutazione concreta e specifica, non attraverso automatismi o ragionamenti puramente derivati da altri giudizi.
  • L'indennizzo non è dovuto quando risulti che la parte abbia agito nel procedimento presupposto con piena consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa; tale valutazione, se congruamente motivata, è censurabile in cassazione solo nei limiti del sindacato di legittimità.
  • La censura che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto processuale o delle circostanze concrete è inammissibile in sede di legittimità.
  • Quando il provvedimento impugnato è conforme alla giurisprudenza di legittimità, il ricorso può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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