Cassazione Civile, Sentenza n. 26363/2020 del 19/11/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva due motivi principali: 1) violazione e falsa applicazione degli artt.112 e 340 c.p.c. perché la Corte d'appello, nell'accogliere l'eccezione di tardività dell'impugnazione formulata dall'appellato, non avrebbe esaminato la precedente eccezione di improponibilità dell'appello sollevata da Guggia, fondata sulla riserva d'appello formulata dalla difesa erariale all'udienza del 24/9/2014; il ricorrente sosteneva che, se fosse stata dichiarata improponibile l'impugnazione, ne avrebbe tratto un minor pregiudizio, potendo impugnare successivamente la sentenza definitiva. 2) violazione e falsa applicazione degli artt.1 e 3 della legge n.742/1969 e dell'art.92 del R.D. n.12/1941: il ricorrente riteneva applicabile la sospensione feriale dei termini all'opposizione al precetto (intesa come giudizio di cognizione anteriore all'esecuzione), sicché l'appello sarebbe stato tempestivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha dichiarato l'inammissibilità per difetto d'interesse del ricorrente: l'omessa pronuncia su un'eccezione proposta dalla controparte non può costituire pregiudizio configurabile ai fini dell'interesse a ricorrere in cassazione. Sul secondo motivo ha ritenuto infondato il profilo relativo alla sospensione feriale: ha confermato il principio consolidato secondo cui le opposizioni al processo esecutivo, compresa l'opposizione al precetto, non sono soggette alla sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale (art.3 legge 7/10/1969 n.742 e art.92 Ordinamento giudiziario), quindi l'appello era tardivo. Ha condannato il ricorrente alle spese processuali, liquidate in euro 10.000,00 oltre euro 200,00 per esborsi e spese generali forfettarie del 15%.
Norme richiamate
art.112 cod.proc.civ.
Richiamato in relazione ai principi di ammissibilità dei motivi e alla materia dell'appello e della impugnazione; nel contesto, fa parte del quadro normativo valutato in ordine ai profili processuali di ammissibilità.
art.340 cod.proc.civ.
Richiamato in riferimento alle disposizioni sulla cassazione e sui vizi procedurali denunciabili; utilizzato nel motivo relativo alla presunta violazione procedurale da parte della Corte d'appello.
art.327 cod.proc.civ.
Citato in apertura riguardo al termine semestrale; nel contesto dell'opposizione all'esecuzione è rilevante per la determinazione dei termini processuali applicabili.
legge n.742/1969, art.1
Parte della normativa sulla sospensione feriale dei termini processuali; il ricorrente ne richiedeva l'applicazione, ma la Corte ha ritenuto che non trovi applicazione alle opposizioni esecutive.
legge n.742/1969, art.3
Stabilisce la sospensione feriale dei termini processuali; la Corte ha interpretato che tale sospensione non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione, compresa l'opposizione al precetto.
R.D. n.12/1941 (Ordinamento giudiziario), art.92
Norma dell'ordinamento giudiziario richiamata in combinato con la legge 742/1969: la Corte ha affermato che l'art.92 non estende la sospensione feriale ai procedimenti di opposizione all'esecuzione.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia della corte sull'eccezione o sulla domanda proposta dalla controparte non costituisce, di per sé, interesse a proporre ricorso per Cassazione se il ricorrente non dimostra una concreta soccombenza o pregiudizio derivante da tale omissione.
- Le opposizioni al processo esecutivo, comprese l'opposizione al precetto e le opposizioni all'esecuzione, non sono soggette alla sospensione feriale dei termini processuali (legge n.742/1969 art.3 e R.D. n.12/1941 art.92): i termini di impugnazione decorrono anche durante il periodo feriale.
- La tempestività dell'impugnazione in materia esecutiva va valutata senza beneficiare della sospensione estiva; le eccezioni di tardività possono essere decisive e portare all'inammissibilità dell'appello.
- Per proporre ricorso per Cassazione è necessario dimostrare un interesse attuale e concreto, ossia una situazione di soccombenza derivante dal vizio denunciato; questioni meramente formali o omissioni che non arrecano pregiudizio concreto rischiano di essere dichiarate inammissibili.
- In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali in misura significativa; è quindi importante valutare preliminarmente l'ammissibilità e la concreta rilevanza del vizio dedotto.
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