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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41882/2021 del 29/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno 2003 nei confronti di una società finanziaria, per omessa contabilizzazione di polizze fideiussorie rilasciate dalla società. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l'atto; la Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento ritenendo illegittimo l'accertamento per violazione dell'art. 12, comma 2, della L. 212/2000, perché al momento dell'avvio della verifica non sarebbero state adeguatamente comunicate al contribuente le ragioni dell'accesso, e richiamando anche i principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza della L. 241/1990. L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione deducendo, con tre motivi strettamente connessi: 1) violazione delle norme sugli accessi, ispezioni e verifiche fiscali e dell'art. 12 dello Statuto del contribuente, sostenendo che le 'effettive esigenze di indagine' riguardano le modalità della verifica e non lo scopo dell'accertamento, che non può essere sindacato dal contribuente; 2) violazione dell'art. 12 L. 212/2000 perché l'eventuale incompleta esplicitazione delle ragioni della verifica non sarebbe sanzionata con nullità dell'avviso, in mancanza di previsione espressa; 3) violazione della L. 241/1990, in particolare dell'art. 24, sostenendo che il procedimento tributario è sottratto all'applicazione integrale dei principi della legge generale sul procedimento amministrativo. La Corte, dopo avere affrontato anche profili di ritualità della notifica del ricorso alla società trasferita all'estero e al domiciliatario, ritiene fondati i tre motivi nel merito: l'obbligo informativo dell'art. 12 L. 212/2000 non è assistito da nullità espressa; non esiste un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale nella fase di raccolta degli elementi; la L. 241/1990 ha applicazione solo residuale e non può determinare da sola l'invalidità dell'avviso di accertamento tributario. Ne consegue la cassazione della sentenza regionale con rinvio ad altra composizione della CTR Sicilia per nuovo esame e per le spese.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito della CTR, che aveva annullato l'avviso di accertamento per asserita violazione delle garanzie informative dell'art. 12 dello Statuto del contribuente e dei principi della L. 241/1990, viene dunque travolta. La Corte afferma che l'art. 12 L. 212/2000 non prevede la nullità dell'atto per omessa o incompleta esplicitazione delle ragioni della verifica, che non si può desumere un generale obbligo di contraddittorio preventivo nella fase di acquisizione degli elementi istruttori e che la disciplina del procedimento amministrativo comune ha portata residuale rispetto alla normativa tributaria speciale.

Norme richiamate

  • art. 12 L. 212/2000

    "quando viene iniziata la verifica il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda"

    L'obbligo di informare il contribuente all'avvio della verifica esiste, ma non è assistito da una sanzione di nullità espressa; non si ricava un generale obbligo di contraddittorio preventivo nella mera fase di raccolta degli elementi.

  • art. 1 L. 241/1990

    I principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza del procedimento amministrativo non si applicano in via automatica e integrale al procedimento tributario, che è regolato prioritariamente da norme speciali.

  • art. 24 L. 241/1990

    La legge sul procedimento amministrativo non opera integralmente nei procedimenti tributari, che restano disciplinati da regole speciali.

  • art. 13 L. 241/1990

    "dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano"

    Conferma l'inapplicabilità delle norme sulla partecipazione procedimentale ai procedimenti tributari, salvo disciplina speciale.

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    Richiamato come base della disciplina speciale dell'accertamento delle imposte dirette.

  • art. 56 d.P.R. 633/1972

    Richiamato come base della disciplina speciale dell'accertamento IVA.

  • artt. 52 e 63 d.P.R. 633/1972

    Richiamati a sostegno della disciplina dei poteri di accesso, ispezione e verifica in materia IVA.

  • art. 33 d.P.R. 600/1973

    Richiamato in tema di poteri istruttori e accertativi dell'Amministrazione finanziaria.

  • art. 3 d.P.R. 600/1973

    Richiamato nei motivi di ricorso come norma del sistema accertativo.

  • art. 330 c.p.c.

    Applicabile al ricorso per cassazione anche nel processo tributario; la notifica può essere eseguita presso il procuratore costituito o nel domicilio eletto/residenza dichiarata.

  • art. 145 c.p.c.

    Per le società di capitali la notifica può essere effettuata alternativamente presso la sede o alla persona fisica che rappresenta l'ente.

  • art. 170 c.p.c.

    Richiamato per distinguere le notificazioni endoprocessuali dalla notifica dell'impugnazione.

  • art. 17 d.lgs. 546/1992

    La sua disciplina sulle notificazioni opera nel processo tributario di merito, ma non esclude l'applicazione dell'art. 330 c.p.c. in cassazione.

  • art. 10 l.fall.

    Richiamato per chiarire che la cancellazione dal registro delle imprese per trasferimento all'estero non comporta, di per sé, estinzione della società ai fini dei rapporti fiscali.

  • art. 2945 c.c.

    Richiamato incidentalmente nel ragionamento sulla non estinzione della società trasferita all'estero.

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato per il contraddittorio endoprocedimentale nei tributi armonizzati.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato insieme agli artt. 41 e 48 CDFUE nel tema del contraddittorio e della tutela del destinatario dell'atto.

  • art. 48 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato insieme agli artt. 41 e 47 CDFUE nel tema del contraddittorio e della tutela del destinatario dell'atto.

Massime di principio

  • In materia tributaria, l'obbligo di informare il contribuente sulle ragioni e sull'oggetto della verifica, previsto dallo Statuto del contribuente, non comporta di per sé la nullità dell'accertamento se la legge non la prevede espressamente.
  • Non esiste un generale obbligo di contraddittorio endoprocedimentale nella fase di mera raccolta degli elementi istruttori; il contraddittorio preventivo opera solo nei casi previsti dalla legge o, per i tributi armonizzati, nei limiti richiesti dal diritto dell'Unione.
  • L'acquisizione irrituale di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento non determina automaticamente la loro inutilizzabilità in assenza di una specifica previsione normativa.
  • Il procedimento tributario è disciplinato in via prioritaria dalla normativa speciale fiscale e dallo Statuto del contribuente; la legge generale sul procedimento amministrativo ha applicazione solo residuale e non può essere trasposta automaticamente per affermare nullità non previste.
  • La notificazione del ricorso per cassazione nei confronti di una società può essere validamente eseguita presso la sede, presso il legale rappresentante o presso il domiciliatario/procuratore costituito, secondo le regole processuali applicabili, e la consegna a persona addetta allo studio è idonea se la relata attesta la ricezione senza riserve.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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