Cassazione Penale, Sentenza n. 3093/2023 del 25/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente, tramite difensore, proponeva ricorso per cassazione articolando cinque motivi diretti a contestare l'accertamento della responsabilità e il trattamento sanzionatorio. Tuttavia, prima della trattazione del ricorso, l'imputato è deceduto l'11/08/2022; per tale motivo i reati contestati si sono estinti ai sensi dell'art. 150 cod. pen. e la questione processuale principale è divenuta l'effetto estintivo della morte sull'azione penale e sul provvedimento impugnato.
La decisione
La Corte di Cassazione, con decisione resa nella camera di consiglio del 27/10/2022, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato. La Corte ha ritenuto che la morte intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso impone l'annullamento senza rinvio e preclude ogni pronuncia di proscioglimento nel merito; ha inoltre disposto che la causale dell'annullamento (estinzione del reato per morte) sia enunciata nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 150 cod. pen.
Stabilisce l'estinzione del reato per morte dell'imputato; applicata per ritenere estinti i reati contestati e quindi sopravvenuta la causa estintiva dell'azione penale
art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Consente l'annullamento senza rinvio quando, tra l'altro, il reato è estinto per causa sopravvenuta; applicata per annullare la sentenza impugnata senza rinviare il procedimento
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Impone che, quando il reato è estinto per causa sopravvenuta come la morte, non può essere pronunciato un proscioglimento nel merito; la Corte ha richiamato questo principio per escludere ogni pronuncia di merito
Sez. U, n. 30 del 25/10/2000 (Poggi Longostrevi, Rv. 217245)
Giurisprudenza consolidata richiamata per il principio secondo cui la morte dell'imputato intervenuta dopo la proposizione del ricorso impone l'annullamento senza rinvio e l'enunciazione della causale nel dispositivo, esaurendo il rapporto processuale
Massime di principio
- Se l'imputato muore dopo la proposizione del ricorso in Cassazione, i reati si estinguono per morte ai sensi dell'art. 150 c.p. e la Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata senza rinvio (art. 620 c.p.p.).
- La morte sopravvenuta preclude alla Corte qualsiasi pronuncia nel merito, incluso un proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; la decisione deve enunciare espressamente la causale estintiva nel dispositivo.
- È necessario che la difesa produca certificato anagrafico o altra documentazione attestante la morte per consentire alla Corte di accertare la causa estintiva e decidere sull'annullamento senza rinvio.
- L'estinzione del reato per morte non elimina automaticamente eventuali profili di responsabilità civile: le azioni civili possono sopravvivere e essere esercitate contro gli eredi se consentito dalla legge.
- Se la morte interviene prima della proposizione del ricorso, il procedimento di impugnazione non può essere proseguito; in ogni caso, va valutato tempestivamente l'informazione al giudice e la produzione della documentazione anagrafica per evitare atti inutili.
- In situazioni analoghe il difensore deve segnalare immediatamente il decesso alle autorità giudiziarie competenti e depositare il certificato di morte per ottenere l'annotazione dell'estinzione del reato e la relativa pronuncia di annullamento senza rinvio.
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