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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11156/2026 del 25/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo, ha cassato la sentenza del Consiglio di Stato e ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. La causa dovrà essere riassunta dinanzi al giudice ordinario nel termine di legge; a quest'ultimo è stata rimessa anche la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (beneficiario)

La controversia

La controversia nasce dal recupero, richiesto dal gestore delle tariffe incentivanti, delle somme erogate a una società titolare di impianti fotovoltaici a seguito di provvedimenti di decadenza dal diritto agli incentivi. La società aveva già impugnato in sede amministrativa i provvedimenti di decadenza, ottenendo il rigetto sia in primo grado sia in appello. Successivamente il gestore ha promosso un autonomo giudizio per ottenere la restituzione delle somme percepite, qualificandole come indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c. La società ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che, una volta divenuta definitiva la decadenza, la domanda restitutoria fosse una mera azione di ripetizione dell'indebito di natura privatistica, devoluta al giudice ordinario. Ha inoltre dedotto, con secondo motivo, eccesso di potere giurisdizionale per il mancato rinvio/sospensione del giudizio in attesa dell'esito del riesame amministrativo dei provvedimenti di decadenza. La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la giurisdizione esclusiva amministrativa ex art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a. si radichi solo quando la lite investa l'esercizio di poteri pubblicistici o la legittimità di provvedimenti incidenti sulla produzione di energia; quando invece la decadenza sia ormai definitiva e non più contestata, la domanda di restituzione delle somme si risolve in una ordinaria pretesa restitutoria da indebito oggettivo, soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario. Il secondo motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    La domanda di recupero delle somme erogate dopo la decadenza definitiva dagli incentivi è qualificata come ripetizione di indebito oggettivo, fondata su un credito restitutorio di natura privatistica.

  • art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a.

    La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di produzione di energia riguarda le controversie che investono l'esercizio di poteri pubblicistici del gestore e la legittimità di provvedimenti incidenti sul regime incentivante; non si estende alla sola azione di recupero patrimoniale quando il provvedimento di decadenza sia ormai definitivo.

  • art. 295 c.p.c.

    Il secondo motivo, relativo alla sospensione necessaria del giudizio, è stato dichiarato assorbito per effetto dell'accoglimento del difetto di giurisdizione.

  • art. 362 c.p.c.

    È richiamato quale base del ricorso per cassazione avverso le decisioni del giudice amministrativo per motivi attinenti alla giurisdizione.

  • art. 110 c.p.a.

    È richiamato come norma processuale che consente il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione contro le sentenze del Consiglio di Stato.

  • art. 111, comma ottavo, Cost.

    È richiamato quale fondamento costituzionale del sindacato della Corte di cassazione sui soli motivi di giurisdizione.

  • art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011

    È richiamato nel contesto della disciplina degli incentivi e della richiesta di riduzione dell'importo da restituire, ma la sua applicazione è stata esclusa perché la norma sopravvenuta è stata ritenuta non retroattiva rispetto alla decadenza del 2017.

  • art. 56 del d.l. n. 76/2020

    È richiamato come disciplina sopravvenuta sul riesame dei provvedimenti di decadenza; la Corte ne prende atto solo sul piano del contesto, ma non lo considera idoneo a incidere sulla giurisdizione della controversia restitutoria.

Massime di principio

  • La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di produzione di energia non si estende automaticamente a ogni controversia che tragga origine da rapporti incentivanti: occorre che la lite investa, direttamente o indirettamente, l'esercizio di un potere autoritativo o la legittimità di un provvedimento amministrativo.
  • Quando il provvedimento di decadenza dagli incentivi sia ormai definitivo e non più contestabile, l'azione del gestore volta al recupero delle somme erogate si colloca sul piano della ripetizione dell'indebito e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • Ai fini del riparto di giurisdizione rilevano il petitum sostanziale e la causa petendi effettiva della domanda attorea; le eccezioni del convenuto non possono spostare il criterio di riparto se la pretesa azionata è già, sin dall'origine, di natura privatistica.
  • Il giudice della domanda restitutoria non deve riesaminare la legittimità del provvedimento di decadenza definitivamente consolidato, ma solo prenderlo come presupposto fattuale e giuridico della pretesa di restituzione.
  • Le pronunce che riconoscono la giurisdizione amministrativa in tema di incentivi energetici riguardano controversie sul riconoscimento, diniego, revoca, decadenza o rimodulazione del beneficio; non sono automaticamente estensibili alla successiva esecuzione patrimoniale di un assetto già consolidato.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziarioContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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