Cassazione Penale, Ordinanza n. 20457/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che aveva confermato la decisione di primo grado di condanna per concorso in un furto aggravato. Con il primo motivo ha dedotto l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 529 c.p.p., sostenendo che mancasse la condizione di procedibilità per assenza di una formale querela della persona offesa. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione sulla responsabilità e sulla valutazione del compendio probatorio, chiedendo in sostanza una nuova lettura delle prove e contestando l'affermazione di colpevolezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché dalle sommarie informazioni del 3 febbraio 2023 risultava la volontà della persona offesa di sporgere querela e di chiedere la punizione dei responsabili, con integrazione della condizione di procedibilità nei termini dell'art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022. Ha ritenuto non consentito il secondo motivo, poiché mirava a una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa al giudizio di legittimità in assenza di specifici travisamenti. Ne è derivata la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È richiamato dal ricorrente in tema di improcedibilità o assenza di condizione di procedibilità; la Corte ne esclude la violazione perché la querela risulta comunque validamente manifestata dalla persona offesa.
art. 85, d.lgs. n. 150 del 2022
È utilizzato per affermare che la volontà della persona offesa espressa nelle sommarie informazioni integra, nei termini previsti dalla norma, la condizione di procedibilità della querela.
Massime di principio
- Ai fini della procedibilità nei reati perseguibili a querela, non è necessario che la volontà punitiva sia espressa con formule sacramentali, potendo risultare anche da una chiara manifestazione di volontà resa alla polizia giudiziaria o nel corso delle sommarie informazioni, se conforme ai requisiti di legge.
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto la veste del vizio di motivazione, solleciti una nuova valutazione del merito e una diversa lettura delle prove, salvo che siano specificamente indicati travisamenti decisivi delle risultanze processuali.
- La deduzione dell'assenza della condizione di procedibilità è infondata quando dagli atti emerga una tempestiva e inequivoca volontà della persona offesa di querelare e di perseguire i responsabili del reato.
Come è indicizzato
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