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Sentenza

Sentenza del 20/09/2018 n. 3894 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Catasto - illegittimità di un provvedimento che non costituisce presupposto tributario - Non compete alla Commissione Tributaria - competenza del Giudice Amministrativo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario, ritenendo competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia. Ha precisato che la controversia può essere riproposta davanti al giudice amministrativo nei termini e nelle forme previste dall'art. 59 della legge n. 69/2009. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della complessità delle questioni esaminate.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato il frazionamento della particella catastale originaria n. 438 e, in particolare, la classificazione della nuova particella n. 4362 come demanio marittimo. La contestazione non riguardava una pretesa tributaria, né una variazione catastale idonea a determinare un maggiore carico fiscale; al contrario, la classificazione come demanio marittimo comportava un minor carico impositivo. La questione consisteva quindi nella legittimità dell'azione amministrativa catastale e non nella determinazione o nell'applicazione di un tributo.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 2, D.P.R. n. 645/1992

    Appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti, tra l'altro, l'intestazione di una particella.

    La disposizione non va letta isolatamente: la giurisdizione tributaria sussiste solo quando la controversia catastale incide sull'assoggettamento a tributo o sulla determinazione dell'entità del tributo.

  • Art. 59, legge n. 69/2009

    Consente, in caso di declinatoria della giurisdizione, di riproporre la domanda davanti al giudice munito di giurisdizione, rispettando termini, modalità e forme previste dalla legge.

  • Cassazione, Sezioni Unite, n. 13691/2006

    Le controversie catastali rientrano nella giurisdizione tributaria quando riguardano delimitazione, estensione o configurazione dei terreni quale presupposto dell'imposizione o della quantificazione dei tributi.

  • Cassazione n. 26900/2016

    Le controversie sull'intestazione catastale che mettono in discussione la titolarità o l'estensione dei diritti sull'immobile, anziché meri errori formali, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.

Massime di principio

  • Una controversia catastale appartiene al giudice tributario solo quando l'atto catastale costituisce il presupposto per applicare un tributo o per determinarne un importo maggiore.
  • Se la contestazione riguarda esclusivamente la legittimità di un provvedimento amministrativo catastale privo di effetti impositivi, la competenza spetta al giudice amministrativo.
  • Se invece la controversia riguarda la titolarità, l'estensione o l'individuazione dei diritti reali sull'immobile, la competenza spetta in linea generale al giudice ordinario.
  • La qualificazione formale dell'atto come variazione o intestazione catastale non è decisiva: occorre verificare l'effetto concreto della contestazione e l'interesse sostanziale fatto valere.
  • Quando il giudice adito declina la propria giurisdizione, la domanda può essere riassunta davanti al giudice indicato come competente, rispettando i termini e le modalità previste dalla legge.

Testo integrale

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