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Sentenza

Sentenza n. 2555/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, sia quanto al ricorso introduttivo, sia quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 22 ottobre 2025: a) del provvedimento del Comune di Benevento - Settore Urbanistica prot. n. 0093157 del 19 agosto 2025, avente a oggetto “Diniego definitivo - Istanza prot. n. 77948 del 07/07/2025 - BIO SRLS - Rinnovo autorizzazione impianto pubblicitario a pannello LED in Viale Aldo Moro s.n.c.”; b) del preavviso di diniego ex articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990 prot. n. 90195 del 6 agosto 2025; c) di tutti gli atti istruttori, ivi inclusi, per quanto occorra, il verbale della Polizia Municipale n. V/63088C/2021 e del correlato parere prot. n. 90047/2025, nonché del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari del Comune di Benevento, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 80 del 17 dicembre 2015 e modificato con delibera del Consiglio comunale n. 34 del 21 dicembre 2020; d) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente;

Giustizia amministrativa202504891

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego definitivo dell’autorizzazione al rinnovo e alla messa in esercizio di un impianto pubblicitario a pannello LED collocato presso una stazione di servizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il diniego del Comune di Benevento relativo alla richiesta di rinnovo o autorizzazione dell’impianto pubblicitario LED, nonché il preavviso di diniego, gli atti istruttori, il verbale della Polizia Municipale, il relativo parere negativo e il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari. L’impianto, costituito da uno schermo video di 5 metri per 3, con contenuti luminosi e dinamici, era stato oggetto di una precedente SCIA edilizia del 2019, successivamente annullata in autotutela e poi annullata dal TAR per difetto di motivazione. Il Comune ha ritenuto che non fosse mai stata rilasciata l’autorizzazione pubblicitaria prevista dal Piano comunale e che la domanda dovesse quindi essere trattata come nuova richiesta. Il diniego è stato motivato con l’assenza di documentazione tecnica completa sui valori di luminanza e sulla gestione dinamica dei contenuti, l’incompatibilità dell’impianto con la sicurezza stradale per la vicinanza a una rotatoria ad alto traffico, la permanenza di precedenti rilievi sanzionatori, la mancata acquisizione del riscontro dell’ENAC per la prossimità a un eliporto e l’irrilevanza della collocazione presso una stazione di servizio ai fini dell’applicazione dei divieti. La ricorrente ha dedotto difetto di istruttoria e motivazione, mancata effettuazione di un sopralluogo, contraddittorietà rispetto ad altri impianti autorizzati nella zona, insussistenza dell’obbligo di produrre certificazioni sui valori di luminanza, possibilità di imporre prescrizioni meno restrittive, inesistenza di uno specifico divieto di collocazione a meno di 50 metri dalla rotatoria, irrilevanza del verbale sanzionatorio già annullato dal Giudice di pace, nonché carenza di motivazione e violazione delle regole relative all’intervento dell’ENAC. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari è stato formalmente impugnato, ma senza specifiche censure.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto superfluo esaminare l’eccezione di inammissibilità per mancata notifica all’ENAC, dubitando che l’Ente fosse controinteressato, poiché non era impugnato alcun suo atto e non risultava titolare di un interesse contrario a quello della ricorrente. Nel merito, il Collegio ha affermato che l’autorizzazione degli impianti pubblicitari comporta un’ampia discrezionalità tecnica in ordine alla sicurezza della circolazione. L’articolo 23 del Codice della strada consente di vietare l’impianto quando, per caratteristiche e collocazione, possa arrecare disturbo visivo, distrarre gli utenti o creare pericolo, anche indipendentemente dal rispetto di una specifica distanza minima. Il parere negativo della Polizia Municipale, fondato sulla diretta visibilità dell’impianto da una rotatoria di rilevante traffico e sulla natura luminosa e dinamica del pannello, è stato legittimamente recepito dal Settore Urbanistica e costituisce motivazione sufficiente. Il difetto di sopralluogo non è stato ritenuto rilevante, poiché il Piano comunale non lo imponeva e la valutazione poteva fondarsi sulla documentazione, sulle caratteristiche tecniche e sulla rappresentazione della collocazione dell’impianto. La conformità eventualmente dichiarata ai valori di intensità luminosa non escludeva il distinto giudizio di pericolosità ai sensi dell’articolo 23 del Codice della strada e del Piano comunale. Neppure il sistema di spegnimento manuale dell’impianto garantiva in modo assoluto l’assenza di interferenze con l’eliporto. La disciplina che consente l’installazione di insegne e cartelli nelle stazioni di servizio non derogava ai divieti generali concernenti la sicurezza stradale, l’abbagliamento e la distrazione degli utenti. Il confronto con altri impianti non dimostrava l’illegittimità del diniego, poiché ogni installazione richiede una valutazione specifica. Le valutazioni dell’Amministrazione e della Polizia Municipale erano quindi sufficienti, da sole, a sostenere il diniego. Le spese sono state compensate per la complessità e la risalenza della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 23 d.lgs. 285/1992 (Codice della strada)

    “Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda [...] che [...] possono arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione”; “La collocazione [...] è soggetta in ogni caso ad autorizzazione”; “i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime [...] nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale”.

    La disposizione attribuisce all’amministrazione un potere autorizzatorio fondato su una valutazione tecnico-discrezionale della pericolosità dell’impianto; il diniego può essere legittimo anche senza la violazione di una specifica distanza minima, quando le caratteristiche e la collocazione dell’impianto siano idonee a distrarre gli utenti o a compromettere la sicurezza.

  • art. 51 d.P.R. 495/1992

    È richiamato quale disciplina dell’ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade e nelle fasce di pertinenza; concorre, insieme all’articolo 23 del Codice della strada e al Piano comunale, alla valutazione della compatibilità dell’impianto con la sicurezza della circolazione.

  • art. 50 d.P.R. 495/1992

    Il rispetto, anche se allegato, dei valori di intensità luminosa non esclude il distinto accertamento della pericolosità dell’impianto sotto il profilo della distrazione, dell’abbagliamento o dell’interferenza con la circolazione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    È richiamato in relazione al preavviso di diniego, senza che la sentenza fondi su tale disposizione una specifica statuizione decisiva.

  • Piano Generale degli Impianti Pubblicitari del Comune di Benevento, artt. 6.1-bis, 6.2-bis, 32 e 35

    “Gli impianti pubblicitari [...] non devono arrecare disturbo visivo agli utenti della strada e distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione”; “In caso di pubblicità luminosa è vietato l’uso del colore verde e rosso”; “Sono [...] vietati [...] le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento”; “su tutto il territorio comunale [è consentita] l’installazione di insegne e cartelli nelle stazioni di servizio carburanti”.

    La possibilità di installare insegne e cartelli nelle stazioni di servizio non elimina i limiti generali posti dal Piano per la sicurezza stradale, la visibilità della segnaletica, la distrazione e l’abbagliamento; tali limiti si applicano anche agli impianti collocati nelle aree di distribuzione carburanti.

  • art. 55 e art. 56 del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari del Comune di Benevento

    La sentenza dà atto che la SCIA edilizia non sostituiva l’autorizzazione pubblicitaria prevista dal Piano; in assenza di tale autorizzazione, la richiesta è stata trattata come nuova istanza soggetta alla disciplina vigente.

  • art. 17-bis l. 241/1990

    La disposizione è invocata dalla ricorrente in relazione al mancato riscontro dell’ENAC, ma il ricorso è respinto sulla base autonoma dell’incompatibilità dell’impianto con la sicurezza stradale e con il Piano comunale.

Massime di principio

  • L’autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari lungo le strade o visibili da esse comporta una valutazione tecnico-discrezionale sulla potenziale interferenza con la sicurezza della circolazione; il diniego è legittimo quando l’impianto, per caratteristiche luminose, dinamiche e collocazione, possa distrarre gli utenti, arrecare disturbo visivo o produrre abbagliamento, anche senza la violazione di una specifica distanza minima.
  • Il giudice amministrativo può sindacare la valutazione tecnica dell’amministrazione in materia di sicurezza stradale soltanto per manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento o difetto di motivazione; è sufficiente una motivazione fondata su elementi istruttori concreti, come il parere della Polizia Municipale, la visibilità dell’impianto da una rotatoria trafficata e le sue caratteristiche luminose e dinamiche.
  • La conformità dell’impianto a determinati valori di intensità luminosa o la predisposizione di un sistema di spegnimento non escludono il distinto potere dell’amministrazione di negare l’autorizzazione per il complessivo rischio di distrazione, abbagliamento o interferenza con la sicurezza stradale e con le attività di elisoccorso.
  • La disciplina che consente l’installazione di insegne e cartelli nelle stazioni di servizio non costituisce una deroga generale ai divieti posti dal Codice della strada e dalla disciplina comunale contro la distrazione degli utenti, l’abbagliamento e la compromissione della visibilità della segnaletica.
  • L’assenza di un sopralluogo non determina di per sé l’illegittimità del diniego quando la normativa non lo imponga e la valutazione amministrativa sia adeguatamente fondata sulla documentazione prodotta, sulle caratteristiche tecniche dell’impianto e sulla sua collocazione.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione stradale e viabilitàLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimento
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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