Ordinanza n. 217/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento: – del provvedimento della Provincia di Cosenza comunicato a mezzo PEC in data 20.01.2026 (prot. n. 260002555 del 20/01/2026), a firma del Segretario Generale e della Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane, recante diniego alla diffida del 3 gennaio 2026 e rifiuto di procedere allo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per n. 2 unità – Conduttore macchine operatrici complesse – categoria B3, approvata con determinazione n. 2430 del 28 dicembre 2022 e prorogata sino al 28 dicembre 2025; – nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto, ivi compresi, per quanto occorra, gli atti eventualmente adottati in attuazione del diniego impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della Provincia di Cosenza di procedere allo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per due posti di conduttore di macchine operatrici complesse
Esito
Favorevole al resistente (provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento comunicato il 20 gennaio 2026, con cui la Provincia di Cosenza ha respinto la diffida del 3 gennaio 2026 e rifiutato di procedere allo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per due unità di conduttore di macchine operatrici complesse, approvata nel dicembre 2022 e prorogata sino al 28 dicembre 2025. È stata proposta domanda cautelare incidentale. A sostegno del periculum in mora, i ricorrenti hanno allegato la situazione di disoccupazione o lo svolgimento di occupazioni precarie e, più in generale, l'esigenza di conseguire un reddito per far fronte alle esigenze familiari. Il testo non espone ulteriori motivi di legittimità dedotti contro il diniego.
La decisione
Il TAR, in sede cautelare e sulla base di una cognizione sommaria, ha respinto la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato. Ha ritenuto che il pregiudizio allegato, consistente nella disoccupazione o nella precarietà lavorativa e nelle esigenze reddituali e familiari, fosse generico e privo di adeguato supporto probatorio; non risultando quindi dimostrato il periculum in mora, la domanda cautelare non poteva essere accolta. Le spese della fase cautelare sono state compensate, anche in considerazione della materia trattata e della decisione fondata esclusivamente sul requisito del periculum in mora.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il rigetto è stato motivato esclusivamente dall'insufficiente allegazione e prova del periculum in mora.
Massime di principio
- In sede cautelare, il pregiudizio derivante dalla mancata assunzione o dal mancato scorrimento di una graduatoria non può essere dimostrato mediante il solo richiamo generico alla disoccupazione, alla precarietà lavorativa o alle esigenze familiari e reddituali; occorre un'adeguata allegazione e un supporto probatorio concreto.
- Quando il giudice cautelare fonda il rigetto esclusivamente sulla mancata dimostrazione del periculum in mora, la decisione cautelare non definisce nel merito le questioni relative alla legittimità del provvedimento amministrativo impugnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 1107/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 1109/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 190/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 191/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 192/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 193/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →