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Ordinanza

Ordinanza n. 217/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento: – del provvedimento della Provincia di Cosenza comunicato a mezzo PEC in data 20.01.2026 (prot. n. 260002555 del 20/01/2026), a firma del Segretario Generale e della Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane, recante diniego alla diffida del 3 gennaio 2026 e rifiuto di procedere allo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per n. 2 unità – Conduttore macchine operatrici complesse – categoria B3, approvata con determinazione n. 2430 del 28 dicembre 2022 e prorogata sino al 28 dicembre 2025; – nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto, ivi compresi, per quanto occorra, gli atti eventualmente adottati in attuazione del diniego impugnato.

Giustizia amministrativa202600491

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della Provincia di Cosenza di procedere allo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per due posti di conduttore di macchine operatrici complesse

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (provincia)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento comunicato il 20 gennaio 2026, con cui la Provincia di Cosenza ha respinto la diffida del 3 gennaio 2026 e rifiutato di procedere allo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per due unità di conduttore di macchine operatrici complesse, approvata nel dicembre 2022 e prorogata sino al 28 dicembre 2025. È stata proposta domanda cautelare incidentale. A sostegno del periculum in mora, i ricorrenti hanno allegato la situazione di disoccupazione o lo svolgimento di occupazioni precarie e, più in generale, l'esigenza di conseguire un reddito per far fronte alle esigenze familiari. Il testo non espone ulteriori motivi di legittimità dedotti contro il diniego.

La decisione

Il TAR, in sede cautelare e sulla base di una cognizione sommaria, ha respinto la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato. Ha ritenuto che il pregiudizio allegato, consistente nella disoccupazione o nella precarietà lavorativa e nelle esigenze reddituali e familiari, fosse generico e privo di adeguato supporto probatorio; non risultando quindi dimostrato il periculum in mora, la domanda cautelare non poteva essere accolta. Le spese della fase cautelare sono state compensate, anche in considerazione della materia trattata e della decisione fondata esclusivamente sul requisito del periculum in mora.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il rigetto è stato motivato esclusivamente dall'insufficiente allegazione e prova del periculum in mora.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il pregiudizio derivante dalla mancata assunzione o dal mancato scorrimento di una graduatoria non può essere dimostrato mediante il solo richiamo generico alla disoccupazione, alla precarietà lavorativa o alle esigenze familiari e reddituali; occorre un'adeguata allegazione e un supporto probatorio concreto.
  • Quando il giudice cautelare fonda il rigetto esclusivamente sulla mancata dimostrazione del periculum in mora, la decisione cautelare non definisce nel merito le questioni relative alla legittimità del provvedimento amministrativo impugnato.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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