Sentenza del 11/02/2016 n. 242 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Ricorso per revocazione - Omessa considerazione, da parte del giudice, di fatti rilevanti - Non costituisce errore di fatto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che il giudice avesse omesso di considerare fatti rilevanti ai fini della decisione, qualificando tale omissione come errore di fatto idoneo a fondare la revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.
La decisione
La censura non integra un errore di fatto revocatorio. Ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., la revocazione è ammessa soltanto quando la sentenza dipende da un errore macroscopico ed evidente di percezione, risultante dagli atti o documenti, consistente nella supposizione di un fatto la cui verità è incontrovertibilmente esclusa oppure nell’ignoranza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, purché il fatto non fosse controverso. La mera omessa considerazione di fatti rilevanti riguarda invece un possibile vizio di motivazione o di esame e deve essere fatta valere, ricorrendone i presupposti, con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. Il ricorso per revocazione, pertanto, non è accolto.
Norme richiamate
Art. 395, n. 4, codice di procedura civile
Se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.
La revocazione è ammessa solo per un errore percettivo evidente e oggettivamente verificabile dagli atti, relativo a un fatto non controverso; non è sufficiente una diversa valutazione giuridica o la mancata considerazione di fatti rilevanti.
Art. 360, n. 5, codice di procedura civile
Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
L’omessa considerazione di un fatto decisivo discusso tra le parti appartiene, se ne ricorrono i presupposti, all’ambito del ricorso per cassazione e non a quello della revocazione per errore di fatto.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto richiede un errore di percezione, non un errore di valutazione: il giudice deve avere considerato esistente un fatto certamente inesistente oppure inesistente un fatto certamente esistente.
- L’errore deve risultare direttamente dagli atti o documenti del processo, essere macroscopico e riguardare un fatto non controverso tra le parti.
- La mancata valutazione di un fatto rilevante o decisivo non equivale automaticamente a errore revocatorio; normalmente deve essere dedotta attraverso il rimedio processuale previsto per l’omesso esame, ove applicabile.
- Non si può utilizzare la revocazione per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o per sostituire la propria interpretazione a quella del giudice.
- Prima di proporre revocazione occorre distinguere tra errore percettivo sul fatto, errore di diritto, insufficienza o omissione della motivazione: solo il primo, nei rigorosi limiti previsti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., può fondare la revocazione.
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