Cassazione Civile, Ordinanza n. 14710/2023 del 26/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un'ingiunzione di pagamento con cui un Comune richiedeva alla società ricorrente il pagamento della TARSU per l'annualità 2008. La contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, in sintesi, che il servizio di raccolta rifiuti non era stato ancora istituito nella zona interessata e che l'atto presupposto richiamato dal Comune era viziato o comunque non idoneo a precludere ulteriori contestazioni, anche perché privo di indicazioni sul termine e sull'autorità per impugnare. La CTP aveva accolto il ricorso nel merito, ma la CTR aveva riformato la decisione ritenendo che un avviso di pagamento notificato nel 2009 fosse stato validamente emesso e dovesse essere tempestivamente impugnato, con conseguente preclusione a contestare l'ingiunzione nel merito. La ricorrente ha proposto tredici motivi, denunciando: errori nella qualificazione della decisione di primo grado e nell'esame dell'appello del Comune; omessa pronuncia e violazione delle regole sull'onere di specificità dei motivi di gravame; illegittima affermazione della validità e della notifica dell'avviso presupposto; erronea declaratoria di inammissibilità di alcuni motivi aggiunti/incidentali; mancato esame dell'eccezione di prescrizione; e, in generale, l'erronea preclusione all'esame del merito della pretesa tributaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei motivi principali, tranne il settimo che è stato rigettato. Ha ritenuto fondati, in particolare, i motivi relativi alla possibilità per la contribuente di integrare le difese e contestare il merito della pretesa anche in relazione all'avviso presupposto richiamato solo in corso di causa, nonché quelli concernenti l'erronea declaratoria di inammissibilità del gravame incidentale e il mancato esame dell'eccezione di prescrizione. Ha invece respinto la doglianza relativa al disconoscimento della copia del documento attestante la notifica, ritenendo che la contestazione fosse stata generica. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
comma primo, nn. 3, 4 e 5
La Corte richiama l'esigenza che i motivi di ricorso siano specifici e riconducibili alle tassative ipotesi di legittimità, ma ritiene comunque scrutinabili le censure articolate dalla ricorrente nei limiti della loro riconducibilità alle norme invocate.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
L'avviso di pagamento, se qualificabile come atto impositivo, è autonomamente impugnabile; tuttavia la mancata o erronea indicazione di termini e organo competente non ne determina nullità ma solo la non decorrenza del termine per ricorrere.
art. 20 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel quadro delle regole processuali del contenzioso tributario e della tempestività delle impugnazioni.
art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato in relazione ai termini di costituzione e al deposito documentale nel giudizio tributario.
art. 24 d.lgs. n. 546 del 1992
La Corte afferma che, quando emergano nuovi profili difensivi in seguito al deposito di documenti dell'ente impositore, è ammissibile l'integrazione delle difese mediante motivi aggiunti.
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato in tema di contenuto e specificità dell'appello nel processo tributario.
art. 54 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato in relazione ai limiti e alle modalità del devolutum in appello e della proposizione di nuove difese.
art. 3 l. n. 241 del 1990
L'avviso deve contenere gli elementi essenziali dell'atto e le indicazioni necessarie per la sua impugnazione, ma l'eventuale omissione non comporta nullità.
art. 7 l. n. 212 del 2000
L'atto tributario deve indicare presupposti, modalità e termini di impugnazione; l'omissione rileva come irregolarità e incide sul decorso del termine, non sulla validità dell'atto.
art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione all'omessa pronuncia sui motivi di appello o sulle eccezioni riproposte.
art. 132 c.p.c.
Richiamato per il vizio di motivazione/sentenza apparente e per la regolarità della decisione impugnata.
art. 111 Cost.
Richiamato per il dovere di motivazione e per la correttezza della decisione giudiziale.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova sulla notificazione dell'atto e sull'esistenza del presupposto impositivo.
art. 1335 c.c.
Richiamato a sostegno della disciplina della conoscenza degli atti recettizi e della notificazione postale.
art. 2934 c.c.
Richiamato in relazione alla prescrizione del credito tributario.
art. 2935 c.c.
Richiamato in relazione al dies a quo della prescrizione.
art. 2938 c.c.
Richiamato in relazione alla rilevabilità della prescrizione.
art. 2946 c.c.
Richiamato per la prescrizione ordinaria del credito.
art. 62 d.lgs. n. 507 del 1993
Richiamato dalla decisione di primo grado per affermare l'insussistenza del servizio di raccolta nella zona nel periodo d'imposta considerato.
art. 214 c.p.c.
Richiamato in tema di contestazione della documentazione prodotta in copia.
art. 2714 c.c.
Richiamato in tema di valore probatorio delle copie e dei documenti.
art. 2719 c.c.
Richiamato per la contestazione della conformità all'originale delle copie documentali.
art. 2724 c.c.
Richiamato incidentalmente nel quadro delle prove documentali.
art. 2725 c.c.
Richiamato incidentalmente nel quadro delle prove documentali.
art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006
Richiamato per i profili di notificazione e riscossione dei tributi locali.
d.m. 1/10/2006
Richiamato in relazione alle modalità di notificazione postale.
d.m. 1/10/2008
Richiamato in relazione alle modalità di notificazione postale.
L. n. 890 del 1982
Richiamata per la disciplina della notificazione a mezzo posta e dell'avviso di ricevimento.
Massime di principio
- Nel processo tributario, un atto impositivo autonomamente impugnabile deve contenere gli elementi essenziali e le indicazioni su termini, autorità e modalità di ricorso; l'omissione di tali indicazioni non determina nullità dell'atto, ma impedisce la decorrenza del termine per impugnarlo.
- Se l'ente impositore introduce in giudizio un documento che identifica in modo diverso o più preciso il presupposto della pretesa rispetto a quello originariamente contestato, può rendersi necessario consentire al contribuente l'integrazione delle difese con motivi aggiunti, quando il nuovo documento amplia il thema decidendum.
- Nel giudizio di impugnazione di un'ingiunzione fiscale, il giudice deve verificare concretamente quali siano gli atti richiamati dall'ingiunzione e quali eccezioni siano state effettivamente dedotte, senza precludere automaticamente contestazioni di merito quando il preteso atto presupposto non risulti adeguatamente portato a conoscenza del contribuente o non coincida con quello richiamato nell'atto impugnato.
- La contestazione della conformità all'originale di una copia documentale deve essere specifica e circostanziata; formule generiche di disconoscimento non sono sufficienti a far venir meno il valore probatorio della copia prodotta.
- L'eccezione di prescrizione del credito tributario deve essere esaminata dal giudice di merito quando risulti ritualmente proposta; il giudice può riqualificare il termine applicabile sulla base dei fatti allegati, senza violare il principio dispositivo.
- L'erronea declaratoria di inammissibilità di motivi aggiunti o di appello incidentale, quando fondata su una ricostruzione non corretta dell'oggetto del giudizio, integra vizio di legittimità e impone la cassazione con rinvio per nuovo esame.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14688/2023 del 26/05/2023
- ordinanza_civile · 26 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14690/2023 del 26/05/2023
- ordinanza_civile · 26 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14694/2023 del 26/05/2023
- ordinanza_civile · 26 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14696/2023 del 26/05/2023
- ordinanza_civile · 26 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14701/2023 del 26/05/2023
- ordinanza_civile · 26 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14702/2023 del 26/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →