Provvedimento AGCM I805E n. 31072 del 20/02/2024
PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE ONDULATI E IMBALLAGGI DEL FRIULI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento ridetermina, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 671/2023, le sanzioni già irrogate a Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A. per la partecipazione a due intese orizzontali distinte ma connesse: una nel mercato della produzione e commercializzazione di fogli in cartone ondulato e una nel mercato della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato. L’AGCM, senza rimettere in discussione l’accertamento dell’infrazione ex art. 101 TFUE, rimodula la quantificazione tenendo conto del diverso grado di coinvolgimento della società e della necessità di correggere la proporzionalità del trattamento sanzionatorio. All’esito, le sanzioni sono confermate negli importi originari di €855.093 e €1.052.422.
Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A. - rideterminazione delle sanzioni per partecipazione a due intese restrittive nei mercati del cartone ondulato: confermata la sanzione di €855.093 e €1.052.422
Ondulati ed Imballaggi del Friuli: rideterminazione delle sanzioni per due cartelli nel cartone ondulato
Il provvedimento riguarda la rideterminazione, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 671/2023, delle sanzioni irrogate a Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A. per la partecipazione a due intese orizzontali restrittive della concorrenza nei mercati dei fogli e degli imballaggi in cartone ondulato. L’Autorità non rivede l’accertamento dell’infrazione, già definitivamente confermato nel merito, ma interviene solo sulla proporzionalità della sanzione.
Parti e origine del procedimento
Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A. è attiva nella produzione e commercializzazione di fogli e imballaggi in cartone ondulato; al 31 dicembre 2018 il fatturato consolidato risultava pari a circa 60 milioni di euro. Il procedimento I/805E è stato avviato dopo l’annullamento parziale del provvedimento AGCM del 17 luglio 2019, limitatamente alla quantificazione delle sanzioni a carico della società.
Accertamento originario delle intese
Nel provvedimento originario del 17 luglio 2019 l’AGCM aveva accertato, ai sensi dell’art. 101 TFUE, due uniche e complesse intese continuate nel tempo:
- una nel mercato della produzione e commercializzazione di fogli in cartone ondulato;
- una nel mercato della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato.
Le intese coinvolgevano numerose imprese del settore, nonché l’associazione di categoria Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato. Per Ondulati ed Imballaggi del Friuli erano state irrogate sanzioni pari a €855.093 per il cartello dei fogli e €1.052.422 per il cartello degli imballaggi.
Decisione del Consiglio di Stato e perimetro della rideterminazione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il criterio sanzionatorio applicato in origine determinasse un eccessivo appiattimento delle sanzioni sul tetto edittale, impedendo una reale graduazione in funzione delle specificità della condotta e del ruolo della singola impresa. Ha quindi richiesto all’Autorità di rideterminare gli importi dando rilievo al coinvolgimento pieno, medio e lieve, nel rispetto del principio di proporzionalità e del valore primario dell’art. 15 L. 287/1990.
Istruttoria nel procedimento di rideterminazione
Nel procedimento di rideterminazione la società è stata sentita in audizione e ha depositato una memoria. Ha sostenuto che:
- nel cartello dei fogli il proprio ruolo era mediano, con partecipazione non totale e in un’area geografica locale;
- nel cartello degli imballaggi la partecipazione era più limitata, anche in termini di durata;
- le riduzioni già riconosciute ex punto 34 delle Linee guida sanzioni non sarebbero state proporzionate;
- l’attenuante per compliance avrebbe dovuto operare sul massimo edittale;
- la condotta avrebbe dovuto essere considerata unitaria, con conseguente unica sanzione;
- avrebbe dovuto continuare a operare il giudicato formatosi sull’istanza di incapacità contributiva.
L’Autorità ha respinto tali eccezioni, osservando che la sentenza di appello non aveva rimesso in discussione l’accertamento dell’illecito né la prova della partecipazione della società, ma solo la commisurazione della sanzione. Ha inoltre escluso che potesse essere irrogata un’unica sanzione, poiché i cartelli restano distinti pur essendo connessi.
Criteri utilizzati per la nuova quantificazione
Per adeguarsi alle indicazioni del giudice, l’AGCM ha confermato gli elementi base del calcolo originario, cioè:
- valore delle vendite;
- coefficiente di gravità;
- durata dell’infrazione;
- circostanze attenuanti e aggravanti;
- applicazione dell’art. 15, comma 1-bis, L. 287/1990;
- riduzioni ai sensi del punto 34 delle Linee guida sanzioni.
Ha quindi elaborato una distinzione tra partecipazione:
- lieve, per durata inferiore a tre anni o in presenza di almeno una circostanza attenuante non collegata alla compliance;
- media, per durata pari o superiore a tre anni senza attenuanti rilevanti;
- piena, per imprese non beneficiarie della riduzione soggettiva.
Rideterminazione per il mercato dei fogli
Per l’intesa relativa ai fogli in cartone ondulato, Ondulati ed Imballaggi del Friuli è stata collocata nel livello di coinvolgimento medio, poiché la partecipazione è durata 7,38 anni e la società aveva già beneficiato della riduzione soggettiva ex punto 34 delle Linee guida. L’Autorità ha ritenuto di incrementare la riduzione già riconosciuta e di aggiungere un ulteriore correttivo, fino a una riduzione complessiva del 50% sulla soglia ex art. 15, comma 1-bis. Nonostante il ricalcolo, l’importo finale è stato confermato in €855.093.
Rideterminazione per il mercato degli imballaggi
Per l’intesa relativa agli imballaggi in cartone ondulato, la partecipazione della società è stata qualificata come lieve, in considerazione della durata pari a 2,36 anni. Anche qui l’Autorità ha rimodulato le riduzioni ex punto 34 delle Linee guida, arrivando a una riduzione complessiva del 60% sulla soglia ex art. 15, comma 1-bis. L’importo finale della sanzione è stato tuttavia confermato in €1.052.422.
Esito
Il provvedimento conclude che, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, le sanzioni da applicare a Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A. restano quelle già irrogate nel 2019:
- €855.093 per la partecipazione al cartello nel mercato della produzione e vendita di fogli in cartone ondulato;
- €1.052.422 per la partecipazione al cartello nel mercato della produzione e vendita di imballaggi in cartone ondulato.
Il provvedimento dispone la notificazione alla parte interessata e la pubblicazione nel Bollettino AGCM.
Punti principali
Origine del procedimento e perimetro della decisione
Il procedimento I/805E è stato avviato dopo la sentenza del Consiglio di Stato n. 671 del 19 gennaio 2023, che ha annullato solo la parte del provvedimento AGCM del 17 luglio 2019 relativa alla quantificazione della sanzione irrogata a Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A. L’Autorità era quindi chiamata esclusivamente a rideterminare gli importi sanzionatori, non a riesaminare l’accertamento della responsabilità.
Intese accertate nel provvedimento originario
Nel provvedimento del 17 luglio 2019 l’AGCM aveva accertato due uniche e complesse intese continuate nel tempo, restrittive per oggetto e contrarie all’art. 101 TFUE: una nel mercato dei fogli in cartone ondulato e una nel mercato degli imballaggi in cartone ondulato. Le intese coinvolgevano numerose imprese del settore e il Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato; per alcune società era stata dichiarata la responsabilità in solido della capogruppo.
Criterio di rideterminazione richiesto dal Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il meccanismo applicato in origine producesse un appiattimento della sanzione sul tetto massimo edittale, con sacrificio della graduazione in base alle effettive responsabilità. Ha quindi richiesto di valorizzare il coinvolgimento pieno, medio e lieve delle singole imprese, mantenendo la funzione deterrente delle sanzioni e la loro proporzionalità rispetto all’interconnessione tra i due cartelli.
Valutazioni difensive di Ondulati ed Imballaggi del Friuli
La società ha sostenuto di avere un coinvolgimento mediano nel cartello dei fogli e lieve in quello degli imballaggi, valorizzando la propria dimensione locale, la durata non integrale della partecipazione, il mancato apporto ad alcune riunioni e la debolezza probatoria di talune dichiarazioni di un leniency applicant. Ha inoltre contestato la modalità di applicazione delle riduzioni ex punto 34 delle Linee guida sanzioni e chiesto di considerare l’interconnessione tra i due illeciti come base per un’unica sanzione.
Risposta dell’Autorità sulle eccezioni della parte
L’AGCM ha respinto le contestazioni volte a rimettere in discussione l’accertamento dell’infrazione e della responsabilità, rilevando che la sentenza di appello aveva confermato il merito dell’accertamento ed era intervenuta solo sulla proporzionalità della sanzione. Ha escluso anche la possibilità di irrogare un’unica sanzione, poiché il giudice aveva considerato interconnessi i mercati ma non identici i cartelli.
Nuova griglia di valutazione del coinvolgimento
Per la rideterminazione, l’Autorità ha distinto le partecipazioni in coinvolgimento lieve, medio o pieno. È stato considerato lieve il coinvolgimento con durata inferiore a tre anni o con almeno una circostanza attenuante diversa dalla compliance; medio quello con durata pari o superiore a tre anni senza attenuanti rilevanti; pieno quello senza riduzione soggettiva ex punto 34 delle Linee guida.
Rideterminazione per il cartello dei fogli
Per il mercato della produzione e vendita di fogli in cartone ondulato, Ondulati ed Imballaggi del Friuli è stata qualificata con coinvolgimento medio, in ragione della partecipazione pari a 7,38 anni e della riduzione soggettiva già riconosciuta. L’Autorità ha incrementato le riduzioni già applicate, arrivando a una riduzione complessiva del 50% sulla soglia ex art. 15, comma 1-bis, L. 287/1990, ma ha poi confermato la sanzione finale in €855.093, pari all’importo originario.
Rideterminazione per il cartello degli imballaggi
Per il mercato della produzione e vendita di imballaggi in cartone ondulato, la partecipazione è stata considerata lieve, con durata pari a 2,36 anni. L’AGCM ha applicato un aggravamento della riduzione già riconosciuta, portandola complessivamente al 60% sulla soglia ex art. 15, comma 1-bis, L. 287/1990, ma anche in questo caso ha confermato l’importo originario della sanzione, pari a €1.052.422.
Esito finale
Il provvedimento conclude che la rideterminazione in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato non modifica gli importi originariamente irrogati a Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A.: €855.093 per il cartello dei fogli e €1.052.422 per il cartello degli imballaggi. Restano ferme la notificazione al soggetto interessato e la pubblicazione nel Bollettino AGCM.
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