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Sentenza

Sentenza del 12/09/2018 n. 5877 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

IVA - Operazioni di commercializzazione di rottami ferrosi - Presenza di operazioni fraudolente - Circostanze fattuali che inducono a ravvisarne la sussistenza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Non è possibile ricostruire con certezza il dispositivo o l'esito processuale, poiché il testo della sentenza non è stato fornito. Dalla massima emerge tuttavia che tali circostanze, considerate unitariamente, possono essere ritenute sufficienti a dimostrare la presenza di un meccanismo fraudolento e, conseguentemente, a fondare il disconoscimento dei relativi effetti IVA nei confronti del soggetto che sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La massima riguarda la contestazione della detrazione o del trattamento IVA nell'ambito di operazioni di commercializzazione di rottami ferrosi ritenute inserite in un possibile meccanismo di frode carosello. La frode viene desunta da una valutazione complessiva di circostanze fattuali, tra cui acquisti e vendite effettuati nello stesso giorno, assenza di impianti siderurgici o di strutture necessarie alla lavorazione, pagamenti tramite bonifico seguiti immediatamente dalla richiesta di assegni circolari per importi corrispondenti e breve durata dei soggetti presenti nella filiera distributiva.

Norme richiamate

  • Normativa IVA in materia di operazioni fraudolente e diritto alla detrazione

    Il diritto alla detrazione IVA può essere negato quando l'Amministrazione dimostri, mediante elementi oggettivi e una valutazione complessiva delle circostanze, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un'operazione collegata a una frode.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione richiamata nella massima

    Cass. ord. 17161/2018; Cass. sent. 20059/2014; Cass. sent. 15044/2014; Cass. sent. 25778/2014; Cass. sent. 24426/2013; Cass. sent. 6229/2013

    La giurisprudenza ammette che la consapevolezza della frode possa essere desunta da presunzioni e da una pluralità di anomalie commerciali, purché valutate nel loro insieme e non isolatamente.

Massime di principio

  • In presenza di una possibile frode carosello, le singole anomalie devono essere valutate complessivamente: prezzi, tempistiche, modalità di pagamento, struttura aziendale e durata dei soggetti coinvolti possono assumere valore indiziario congiunto.
  • L'assenza di strutture, impianti o capacità operative coerenti con l'attività dichiarata può indicare che l'impresa svolga un ruolo meramente interposto nella catena commerciale.
  • Operazioni di acquisto e rivendita concluse nello stesso giorno, unite a movimenti finanziari anomali e a soggetti di breve durata, costituiscono indicatori rilevanti di una filiera artificiosa.
  • Per conservare il diritto alla detrazione, il contribuente deve poter dimostrare di avere adottato cautele commerciali ragionevoli e di non essere stato consapevole, né negligentemente inconsapevole, dell'irregolarità della filiera.
  • La mera regolarità formale delle fatture o l'effettiva consegna dei beni non escludono necessariamente la frode, se il complesso degli elementi oggettivi evidenzia un'operazione artificiosa.

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