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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14718/2022 del 14/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Roma che lo aveva assolto per il capo B (truffa aggravata) e aveva confermato la declaratoria di non doversi procedere per prescrizione per il capo A (riqualificato in peculato d'uso e abuso d'ufficio). Il motivo di cassazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per aver la Corte ritenuto che non fosse provata l'innocenza dell'imputato, nonostante l'imputato, in qualità di Project Manager, si fosse limitato a compiere adempimenti d'ufficio (invio di verbali, richiesta di una gru) e non avesse competenza per verificare i requisiti delle imprese appaltatrici; contestava inoltre che la Corte non avesse adeguatamente valutato una serie di elementi probatori emersi nel dibattimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, in presenza di una causa di estinzione del reato (prescrizione) e in assenza di una decisione di condanna con pretesa risarcitoria della parte civile, il giudice d'appello doveva limitarsi a una 'constatazione' ictu oculi dell'innocenza per pronunciare l'assoluzione nel merito ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.; non essendo possibile una valutazione piena e approfondita delle risultanze probatorie (quella richiesta dal ricorrente), il motivo era inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen. (comma secondo)

    art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.

    L'assoluzione nel merito al termine del giudizio, in presenza di una causa estintiva del reato, è ammessa solo quando circostanze escludenti l'esistenza del fatto o la responsabilità dell'imputato emergono dagli atti in modo assolutamente non contestabile (percezione 'ictu oculi'), incompatibile con necessità di ulteriori accertamenti.

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Se è presente la parte civile e vi è stata condanna in primo grado, il giudice d'appello, pur rilevando la causa estintiva, è tenuto a pronunciare sull'azione civile; ciò impone al giudice d'appello una valutazione più approfondita del compendio probatorio.

  • art. 530 cod. proc. pen. (comma secondo)

    secondo comma dell'art. 530 del codice di rito

    Richiamato dalle Sezioni unite per spiegare il principio del favor rei: in presenza di prove ambivalenti il giudice d'appello può comunque applicare la regola probatoria favorevole all'imputato quando ciò sia compatibile con la necessità di un giudizio pieno.

  • Sezioni Unite, sentenza n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)

    Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274

    Precisa il rapporto tra art. 129 e art. 578: il giudice d'appello, in presenza di causa estintiva e in assenza di obblighi derivanti dalla presenza della parte civile o dalla condanna di primo grado, può pronunciarsi con una mera constatazione ictu oculi; viceversa, ove necessario, deve compiere una valutazione approfondita del compendio probatorio.

Massime di principio

  • Se nel corso del giudizio interviene una causa estintiva (es. prescrizione) e non sussistono obblighi derivanti da art. 578 (parte civile e condanna di primo grado), il giudice d'appello può limitarsi a una valutazione 'ictu oculi' per dichiarare l'estinzione o l'assoluzione; non è ammessa una rivalutazione probatoria piena in sede di legittimità.
  • Per ottenere l'assoluzione nel merito nonostante una causa estintiva, l'imputato deve dimostrare dalle risultanze processuali fatti che escludono l'evento o la sua responsabilità in modo incontestabile; semplici argomentazioni di diversa interpretazione delle prove non sono sufficienti in Cassazione.
  • Quando è presente una parte civile e/o vi è stata condanna in primo grado, il giudice d'appello deve svolgere un esame probatorio più approfondito e decidere anche sull'azione civile, fermo il coordinamento tra art. 129 e art. 578 cod. proc. pen.
  • In ricorsi per cassazione avverso decisioni che si fondano su cause estintive, è strategico puntare su profili di diritto (errata applicazione della norma sull'estinzione, difetto di motivazione rispetto al requisito 'ictu oculi', violazioni procedurali) più che su semplice riconsiderazione del materiale probatorio.

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