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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18932/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello del 15/09/2022 che aveva confermato la responsabilità penale per il reato di cui all'art. 603-bis c.p. (reclutamento illecito/caporalato), contestando la valutazione della sussistenza dei presupposti del reato: il ricorrente sosteneva che la Corte non avesse indicato in che modo questi avesse approfittato dello stato di bisogno dei lavoratori e in che modo ne avesse tratto utilità; lamentava inoltre un travisamento della prova quanto all'abitualità della condotta (richiamata su accertamenti compiuti in date in cui il ricorrente dichiara di trovarsi altrove), e deduceva che il ruolo attribuitogli (anche sulla base della distribuzione delle paghe) fosse meramente esecutivo e non idoneo a provare un'attività di intermediazione professionale continuativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto coerente e logica la motivazione della Corte d'appello e del giudice di primo grado nel ritenere integrati i presupposti del reato di cui all'art. 603-bis c.p.: il reclutamento e la destinazione della manodopera a lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, unitamente all'approfittamento dello stato di bisogno delle vittime. Il Collegio ha richiamato la nozione e gli indici di "sfruttamento" (retribuzioni sotto i minimi, violazioni dell'orario e della sicurezza, condizioni di lavoro e di alloggio degradanti, metodi di sorveglianza) e la definizione giurisprudenziale di "stato di bisogno" come grave difficoltà che limita la volontà della vittima. Ha ritenuto probati elementi fattuali idonei a dimostrare l'attività di intermediazione del ricorrente (reclutamento presso baraccopoli, trasporto con furgoni, consegna della paga, accordi con il datore di lavoro, intercettazioni, suggerimenti per eludere controlli). I motivi del ricorso sono stati qualificati come una mera rivisitazione del compendio probatorio già valutato in sede di merito e pertanto inammissibili. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; le parti civili hanno chiesto la conferma della sentenza ma non hanno fornito apporto effettivo alla decisione, per cui non è stata disposta liquidazione delle spese a loro favore nella fase di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 603-bis cod. pen.

    comma 1 n.1 (reclutamento illecito), comma 1 n.2 (utilizzo di manodopera in condizioni di sfruttamento), comma 3 (indici di sfruttamento)

    La norma distingue due fattispecie: il reclutamento illecito (soggetto attivo il reclutatore) e l'utilizzo in condizioni di sfruttamento (soggetto attivo il datore di lavoro). Per integrare il reato di reclutamento illecito occorre la compresenza dello sfruttamento (riconoscibile tramite gli indici elencati al comma 3, non esaustivi) e dell'approfittamento dello stato di bisogno della vittima; la condotta non richiede la prova di un fine di lucro del reclutatore.

  • Legge 29/10/2016 n. 199

    Intervento legislativo che ha riformato l'art. 603-bis cod. pen., distinguendo le fattispecie e introducendo gli indici di sfruttamento.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    applicato per l'imposizione della somma in favore della Cassa delle Ammende

    Prevede l'onere a carico del ricorrente, nel caso di inammissibilità del ricorso per colpa, di versare una somma alla Cassa delle Ammende; la Corte lo ha applicato disponendo il pagamento di euro 3.000,00.

  • Corte Costituzionale, sent. n.186/2000

    Richiamata in relazione al giudizio di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità (criteri per l'addebito della somma alla Cassa delle Ammende).

  • Giurisprudenza di legittimità (es. Sez.4, sent. n.24441/2021; Sez.4, n.27582/2020)

    Precisa che lo 'stato di bisogno' è una situazione di grave difficoltà che limita la volontà della vittima e che gli indici elencati nell'art. 603-bis non sono esaustivi: il giudice può individuare altri comportamenti idonei a configurare lo sfruttamento.

Massime di principio

  • Per integrare il reato di "caporalato" (art. 603-bis) occorre dimostrare sia lo sfruttamento delle condizioni di lavoro sia l'approfittamento dello stato di bisogno della vittima; la sola irregolarità amministrativa o la condizione di precarietà non sono sufficienti da sole.
  • Gli indici di sfruttamento (retribuzioni sotto i minimi, violazioni orarie, carenze di sicurezza, condizioni di alloggio degradanti, metodi di sorveglianza) sono indicativi ma non esaustivi: il giudice può valutare altri elementi fattuali concreti che manifestino la rilevante soggezione del lavoratore.
  • Non è necessario provare un fine di lucro del reclutatore: rileva l'attività di intermediazione e la destinazione della manodopera in condizioni di sfruttamento a vantaggio di terzi.
  • In Cassazione la verifica è limitata a profili di legittimità; i tentativi di riqualificare o rimettere in discussione il compendio probatorio di merito, se si limitano a una rivalutazione dei fatti, sono inammissibili.
  • Prove come intercettazioni, riscontri sulle modalità di trasporto e pagamento, testimonianze sulle condizioni di lavoro e documentazione su pagamenti possono essere ritenute idonee a dimostrare l'attività di reclutamento e l'elemento soggettivo dell'approfittamento dello stato di bisogno.
  • Chi propone ricorso in Cassazione rischia, in caso di inammissibilità per colpa, l'obbligo di versare somme alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.) e le spese processuali; le parti civili ottengono la liquidazione delle spese di legittimità solo se hanno effettivamente contribuito con attività processuale concreta a contrastare il ricorso.

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