Cassazione Penale, Sentenza n. 28297/2023 del 03/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Gjoni era stato destinatario di provvedimento di espulsione eseguito con accompagnamento alla frontiera il 3/10/2018. Il 19/6/2019 gli era stata concessa autorizzazione temporanea a rientrare in Italia ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 286/1998 per partecipare a udienza il 10/7/2019. Successivamente è stato riscontrato sul territorio nazionale in più occasioni (14/9/2019, 29/9/2019, 12/7/2020, 27/7/2020, 25/1/2021). È stato condannato in primo grado (giudizio abbreviato) e la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna a 8 mesi per violazione dell'art. 13, comma 13, d.lgs. 286/1998 (reingresso/permamenza illegale dopo espulsione). Con ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: (i) insufficiente motivazione e errata qualificazione della condotta in rapporto alla natura 'permanente' del reato; (ii) violazione di legge per aver confuso reingresso e mera permanenza dopo rientro autorizzato; (iii) carenza di motivazione sull'elemento soggettivo; (iv) mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; (v) mancata concessione delle attenuanti generiche non adeguatamente motivate; (vi) ingiustificato rifiuto dei benefici (sospensione condizionale della pena e non menzione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito sia corretta: l'autorizzazione temporanea ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 286/1998 ha efficacia limitata al periodo autorizzato e, alla sua scadenza, l'ordine di espulsione riacquista efficacia. Pertanto la permanenza nel territorio italiano oltre il termine autorizzato integra il reato ex art. 13, comma 13. La Cassazione ha richiamato precedenti (es. pronuncia Kajmaku) e la direttiva 2008/115/CE per distinguere soggiorno irregolare da divieto di ingresso; ha escluso la non punibilità ex art. 131-bis in ragione del lungo periodo di permanenza e dei precedenti penali; ha ritenuto legittima la valutazione negativa circa le attenuanti generiche e la sospensione condizionale (motivazione adeguata basata su gravità, modalità e personalità dell'imputato). Il ricorso è stato quindi respinto e la condanna confermata.
Norme richiamate
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13 comma 13
Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'Interno; in caso di trasgressione è previsto il reato
La Corte ha interpretato la norma nel senso che essa sanziona non solo il reingresso dopo effettivo rimpatrio, ma anche la permanenza illegale nel territorio italiano trascorso il periodo di efficacia di una autorizzazione temporanea: l'autorizzazione sospende l'efficacia dell'espulsione solo per il tempo fissato
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 17
Lo straniero parte offesa o sottoposto a procedimento penale può essere autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza
L'autorizzazione ex art. 17 crea una parentesi temporanea nell'efficacia dell'ordine di espulsione; alla scadenza della autorizzazione l'ordine di espulsione riprende efficacia e la permanenza oltre il termine configura il reato
codice penale, art. 131-bis
La Corte ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità per la durata e le modalità della permanenza e per la presenza di precedenti penali, valutando negativamente la prognosi di ravvedimento
Preleggi, art. 14 (divieto di analogia in malam partem)
La Cassazione ha ritenuto che non sia stata operata analogia in malam partem: la fattispecie è direttamente prevista e l'interpretazione dei giudici di merito non estende la norma oltre il suo testo e finalità
Direttiva 2008/115/CE
Richiamata in motivazione per distinguere concettualmente soggiorno irregolare e divieto di ingresso con provvedimento di rimpatrio, supportando la tesi che l'ordine di espulsione con divieto di ingresso è un atto autonomo la cui efficacia può essere temporaneamente sospesa ma non soppressa senza revoca
Massime di principio
- Un'autorizzazione temporanea al rientro (art. 17 d.lgs. 286/1998) crea una parentesi di legalità limitata nel tempo: se la persona rimane nel territorio oltre la scadenza, l'ordine di espulsione riacquista efficacia e la permanenza integra il reato ex art. 13, comma 13
- Non è necessario provare un nuovo attraversamento della frontiera (effettivo reingresso) quando vi è prova della presenza sul territorio italiano oltre il periodo autorizzato: la persistenza oltre il termine è idonea a integrare il reato
- La mancanza di contestazioni formali da parte della Polizia in controlli successivi non esclude la responsabilità penale se l'imputato era a conoscenza della temporaneità dell'autorizzazione (es. biglietto di ritorno, prenotazione)
- La causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e i benefici (attenuanti generiche, sospensione condizionale, non menzione) possono essere esclusi sulla base della durata della permanenza, delle modalità della condotta e dei precedenti penali; il giudice di merito può motivare la prevalenza di tali elementi
- I giudici possono limitarsi a indicare gli elementi ritenuti prevalenti nell'esercizio del potere discrezionale (es. gravità, recidiva) senza dover analizzare esaustivamente ogni elemento indicato dall'art. 133 c.p., purché la motivazione sia congrua
- In caso di provvedimento amministrativo di espulsione eseguito e non revocato, la facoltà di rientro autorizzato non equivale a una cessazione dell'ordine di espulsione oltre il termine fissato
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