Sentenza n. 953/2026 - Latina, Sezione 2
per l'annullamento PREVIA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA a) della Determinazione dirigenziale nr.1160 del 5.6.2026, recante Avviso pubblico per l’affidamento, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di n. 86 concessioni di beni demaniali marittimi, situati nel Litorale di Terracina, “con finalità turistico ricreative” e del bando/avviso/disciplinare pubblico e relativi allegati: “1. Schede descrittive dei beni demaniali in affidamento (Allegato 1); 2…” ; b) se del caso, della Determinazione Dirigenziale n.925 del 5.5.2026 avente ad oggetto “Gestione delle aree del demanio marittimo in via eccezionale e temporanea, al fine di garantire il regolare svolgimento per l’annualità 2026 delle attività di cui all’art.3 comma 1 d), e) f),e g del R.R. Lazio n.19/2026 …” ; c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ivi incluso, per quanto d’interesse, del Regolamento Regionale Lazio n.19/2016, art. 3.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Avviso pubblico e determinazione dirigenziale per l'affidamento comparativo di 86 concessioni di beni demaniali marittimi, comprendente anche le aree oggetto delle concessioni della ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (ente concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, dichiarandosi titolare delle concessioni demaniali marittime TE-054 e TE-175, ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 1160 del 5 giugno 2026 e il relativo avviso pubblico, nella parte in cui includevano nella procedura comparativa il Lotto n. 1, corrispondente alle aree oggetto delle sue concessioni. Il ricorso era diretto anche, ove occorrente, contro ulteriori atti presupposti e connessi, inclusa la disciplina regolamentare regionale richiamata in epigrafe. Dal testo non risultano ulteriori motivi di legittimità specificamente esposti, poiché la decisione è stata definita per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR, ritenuti sussistenti i presupposti per la decisione con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Dopo la proposizione del ricorso, il Comune ha adottato la determinazione dirigenziale n. 1809 del 20 agosto 2026, approvando un nuovo testo coordinato dell'avviso e disponendo la sostituzione integrale della precedente determinazione n. 1160/2026 e del relativo avviso. Il nuovo provvedimento ha inoltre escluso dalla procedura il lotto corrispondente alle aree TE-054 e TE-175, ritenendo che i compendi, ricadenti nel perimetro dell'area portuale e non direttamente ubicati presso l'arenile o uno specchio acqueo, fossero soggetti a diversa disciplina e programmazione. Poiché le aree della ricorrente non erano più comprese nella procedura impugnata, l'eventuale annullamento dell'atto originario non avrebbe arrecato alcuna utilità concreta e attuale. Le spese sono state integralmente compensate per giusti e particolari motivi connessi all'evoluzione della vicenda.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata quando ne ricorrono i presupposti, previa interlocuzione con le parti.
art. 73 c.p.a.
È stato richiamato per dare avviso alle parti della possibile definizione del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
Massime di principio
- Il ricorso avverso un atto amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, successivamente alla sua proposizione, l'amministrazione sostituisce integralmente l'atto impugnato e rimuove dalla procedura la posizione sostanziale del ricorrente, sicché l'eventuale annullamento non potrebbe procurargli alcuna utilità concreta e attuale.
- La sostituzione dell'avviso di gara o di una procedura comparativa e l'esclusione dal nuovo procedimento del lotto o della posizione specificamente contestata determinano il venir meno dell'interesse al ricorso contro l'atto originario, ormai privo di effetti utili nei confronti del ricorrente.
- La sopravvenuta improcedibilità per carenza di interesse non comporta necessariamente la condanna alle spese: il giudice può compensarle integralmente quando l'evoluzione della vicenda processuale integri giusti e particolari motivi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 set 2026Sentenza n. 1036/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 17 set 2026Sentenza n. 1035/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 17 set 2026Sentenza n. 4220/2026 - Milano, Sezione 3
- Sentenza · 17 set 2026Sentenza n. 4221/2026 - Milano, Sezione 3
- Sentenza · 17 set 2026Sentenza n. 4222/2026 - Milano, Sezione 3
- Sentenza · 17 set 2026Sentenza n. 1078/2026 - Genova, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →