Cassazione Penale, Sentenza n. 20018/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti contestavano, in massima: (a) per gli imputati Mauro, Lammardo e Cataldo, la riforma in appello dell'assoluzione pronunciata in primo grado riguardo agli episodi del 5 dicembre 2017 (capi 2 e 3): violazione dell'art. 521 c.p.p. per presunta mutatio facti, carenza della motivazione rafforzata richiesta per la riforma dell'assoluzione, travisamento della prova, omissione della rinnovazione istruttoria prevista dall'art. 603 c.p.p. rispetto a dichiarazioni e consulenze decisive, questioni tecniche su tabulati e video e criticità nella qualificazione giuridica (assorbimento nell'art. 513-bis). (b) questioni processuali preliminari sul termine di impugnazione del pubblico ministero. (c) la parte civile Ferrigno impugnava l'esclusione dell'aggravante del 'metodo mafioso' in relazione a capi 1 e 2.
La decisione
La Corte di Cassazione: (i) ha accolto in parte i ricorsi degli imputati e disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di Lammardo e Cataldo e nei confronti di Mauro limitatamente ai capi 2 e 3 e al capo 4 per la condotta del 05/12/2017, rinviando la trattazione a nuova Corte d'appello (Napoli) su tali capi; (ii) ha rigettato nel resto i ricorsi di Mauro (confermando la responsabilità irrevocabile per i capi 1 e 5 e per il capo 4 limitatamente agli episodi ricompresi nel capo 1); (iii) ha dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile Ferrigno relativo al mancato riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso e l'ha condannata alle spese e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende; (iv) ha rilevato vizi nelle motivazioni della Corte d'appello, in particolare omissione della motivazione rafforzata e mancata rinnovazione istruttoria rispetto a prove dichiarative e ricostruzioni alternative non esplorate in dibattimento.
Norme richiamate
art. 521, comma 2 c.p.p.
Protegge l'imputato dalla mutazione sostanziale del fatto in appello: la Corte sottolinea che l'eventuale diversa ricostruzione deve essere coerente con l'imputazione e non introdurre fatti inediti che pregiudichino il contraddittorio
art. 603, comma 3-bis c.p.p.
Imporre la rinnovazione istruttoria quando la Corte d'appello modifica la valutazione di dichiarazioni decisive già acquisite in primo grado: la Cassazione ha ritenuto violata la norma laddove la Corte d'appello ha cambiato valutazione senza riassumere le prove dichiarative
art. 192, comma 2 c.p.p.
Regole sulla valutazione degli indizi: la Corte evidenzia che la diversa valutazione degli indizi in appello richiede un adeguato confronto e, se incide sulle dichiarazioni decisive, la rinnovazione
art. 172, comma 4 c.p.p.
Regola il dies a quo per il computo dei termini: la Corte ha rigettato l'eccezione di tardività dell'appello del p.m., richiamando la consolidata giurisprudenza sul computo dei termini
art. 629 c.p.
Norma sull'estorsione: la Corte ha confermato l'autonomia del reato di estorsione rispetto ad altre qualificazioni e ha analizzato la qualificazione della minaccia e la sua idoneità a integrare il reato
art. 513-bis c.p.
Delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia: la Corte ha richiamato la distinzione tra tutela della concorrenza e tutela del patrimonio individuale e confermato che i due reati possono coesistere quando sono entrambi integrati
art. 416-bis.1 c.p.
Aggravante del metodo mafioso: la Corte ha precisato che l'aggravante richiede un nesso eziologico e una finalità mafiosa diretta, non una mera evocazione o riferimento alla criminalità organizzata; perciò ha ritenuto inammissibile il ricorso della parte civile sul punto
art. 546 lett. e) c.p.p.
Obbligo di considerare memorie e deduzioni difensive: la Corte ha richiamato la necessità che la Corte d'appello confuti specificamente i punti decisivi dell'assoluzione di primo grado
art. 568, comma 3 c.p.p.
Interesse ad impugnare per la parte civile: la Corte ha ritenuto il ricorso della parte civile generico e privo dell'indicazione dell'interesse concreto derivante dal riconoscimento dell'aggravante
art. 15 c.p.
Principio di specialità e concorso apparente di norme: la Corte ha richiamato la giurisprudenza che impedisce l'assorbimento automatico di reati diversi quando tutelano beni giuridici differenti
art. 6 CEDU
Diritto al giusto processo: evocato in relazione ai profili di rinnovazione istruttoria e al diritto di difesa
Massime di principio
- La Corte d'appello che riforma una sentenza assolutoria è obbligata a fornire una motivazione 'rafforzata': deve confutare punto per punto le ragioni dell'assoluzione e spiegare perché la nuova valutazione è più persuasiva, altrimenti la Cassazione può annullare per vizio motivazionale
- Quando l'appello cambia la valutazione di dichiarazioni decisive rese in primo grado, la Corte d'appello deve, salvo casi eccezionali, procedere alla rinnovazione dell'istruttoria (esame delle fonti dichiarative o altre prove) per garantire il diritto di difesa e il contraddittorio (art. 603 c.p.p.)
- Non è ammessa in appello una 'immutatio facti' che introduca fatti o ricostruzioni nuove non dedotte nell'imputazione o non esplorate nel dibattimento senza darne la possibilità di contraddittorio: ricostruzioni alternative fondate su ipotesi non investigate possono determinare annullamento
- La distinzione tra estorsione e illecita concorrenza è sostanziale: si valutano beni giuridici diversi (patrimonio individuale vs. tutela della concorrenza); entrambi i reati possono coesistere se sono integrati gli elementi di ciascuno
- La riconducibilità di più minacce a un unico tentativo estorsivo dipende da criteri finalistici e di contesto temporale (contestualità): l'identità di fine non sempre determina unitarietà se le minacce sono dirette a soggetti o tempi diversi
- La parte civile che impugna deve indicare concretamente l'interesse processuale derivante dall'atto impugnato (art. 568 c.p.p.); doglianze generiche sull'aggravante senza provare l'effetto sulla responsabilità civile o sul quantum del danno possono essere dichiarate inammissibili
- In caso di utilizzazione di mezzi tecnici (tabulati, video, consulenze), la Corte deve motivare con precisione la valutazione tecnica: se l'appello fa leva su fonti tecniche non vagliate in contraddittorio, può essere necessaria la prova di revisione tecnica o la rinnovazione
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