Cassazione Penale, Sentenza n. 29355/2023 del 06/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le due imputate hanno impugnato la sentenza di conferma della condanna per tentata rapina aggravata e lesioni; i motivi di ricorso erano: 1) mancata regolare notifica dell'avviso di udienza di appello a Spinelli (notificato al difensore ex art. 161 c.p.p. mentre l'imputata era sottoposta a obbligo di dimora in diversa località); 2) vizio di motivazione perché Spinelli non sarebbe stata a conoscenza che la compagna avesse sottratto la merce (presunta innocenza per mancata consapevolezza del furto); 3) motivazione apparente in ordine alla compatibilità delle lesioni con i fatti e all'attribuzione delle stesse alle imputate; 4) motivazione insufficiente circa la condotta minacciosa e il fatto che i Carabinieri fossero già presenti, rendendo impossibile la volontà di impunità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso congiunto ritenendolo, in massima parte, una rivalutazione in fatto (censure di merito) non consentita in sede di legittimità e, inoltre, generico per non confrontarsi puntualmente con la motivazione della corte di appello. Quanto al primo motivo, la notifica dell'avviso all'avvocato è stata ritenuta regolare ex art. 161 c.p.p.; l'eventuale nullità era di regime intermedio e si è considerata sanata dalla mancata eccezione in udienza da parte del difensore. Sulle censure di merito la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito fosse congrua: la Spinelli era in possesso di una grande borsa nera nella quale erano stati riposti i prodotti non pagati e la borsa era in suo possesso al momento del tentativo di fermo, elemento che giustifica la valutazione della consapevolezza; le lesioni risultavano compatibili con l'azione ascritta a Spinelli. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e le ricorrenti sono condannate al pagamento delle spese processuali e a 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 161 cod. proc. pen.
Consente la notifica dell'avviso di udienza al difensore di fiducia in caso di assenza del destinatario dal domicilio; la Corte ha ritenuto valida tale notifica anche se l'imputata era sottoposta a obbligo di dimora in altra località
art. 179 comma 1 cod. proc. pen.
Norma sulle nullità; la Corte ha qualificato l'irregolare notifica dell'avviso al difensore come nullità a regime intermedio, sanata per mancata tempestiva eccezione
art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Riguarda i casi di inefficacia della notifica per inidoneità a garantire la conoscenza dell'atto: la Corte ha ritenuto che non sussistessero gli estremi per una nullità insanabile nel caso concreto
art. 606 c.p.p.
Limita il sindacato di legittimità alla violazione di legge o a vizi della motivazione sotto profili determinati; la Corte ha richiamato questi limiti per escludere la riesamina di questioni di merito proposte genericamente
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione che si limiti a proporre una versione alternativa dei fatti o censure di merito è, di regola, inammissibile: la Corte di legittimità controlla la legittimità e la completezza logico-giuridica della motivazione, non rivaluta i fatti liberamente.
- La notifica dell'avviso di udienza al difensore di fiducia (art. 161 c.p.p.) è valida quando l'imputato è assente dal domicilio; eventuali nullità di notifica di regime intermedio possono essere ritenute sanate se non eccepite tempestivamente (ad es. alla prima udienza).
- La qualificazione delle prove (es. possesso di una borsa che contiene merce non pagata) e la valutazione della compatibilità delle lesioni sono accertamenti di merito riservati al giudice di merito e difficilmente censurabili in Cassazione se la motivazione è articolata e logica.
- Per ottenere l'ammissione del ricorso in Cassazione è necessario formulare censure specifiche e confrontarsi puntualmente con la motivazione di merito: argomentazioni generiche o la mera riproposizione dei motivi già valutati sono causa di inammissibilità.
- Quando si contesta una nullità formale di notifica, è cruciale eccepirla tempestivamente nel corso del processo (in particolare nella prima udienza utile), altrimenti si rischia la sanatoria della nullità.
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