Cassazione Civile, Ordinanza n. 35174/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il richiedente aveva proposto domanda di equa riparazione per la non ragionevole durata di un processo penale nel quale aveva rivestito il ruolo di imputato e che si era concluso con sentenza di prescrizione. La Corte d'appello aveva rigettato l'opposizione al decreto monocratico che aveva già respinto la domanda, ritenendo ostativa all'indennizzo la disciplina introdotta dalla legge n. 208/2015, art. 1, comma 777, lett. d), che ha inserito nell'art. 2, comma 2-sexies, l. n. 89/1991 la preclusione per il caso di estinzione del reato per prescrizione, applicabile perché la domanda di equa riparazione era successiva all'entrata in vigore della novella. Il ricorrente ha censurato tale decisione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 2, lett. d), 99 c.p.c., 111 e 117 Cost., in relazione all'art. 6 § 2 CEDU, sostenendo che il diniego dell'indennizzo non poteva fondarsi sul solo dato della prescrizione del reato e che occorreva invece verificare se l'estinzione fosse dipesa da tecniche dilatorie o da strategie abusive del diritto di difesa. Ha inoltre contestato la motivazione della Corte territoriale, ma senza confrontarsi specificamente con il percorso argomentativo adottato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse dato una motivazione puntuale e coerente, fondata sull'applicazione dell'art. 2, comma 2-sexies, l. n. 89/1991, come modificato dalla l. n. 208/2015, e su giurisprudenza di legittimità già conforme. Ha inoltre osservato che i motivi del ricorso si risolvevano in un mero dissenso rispetto alla decisione impugnata, senza rispettare l'onere di specificità imposto dall'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., poiché non individuavano con precisione le norme asseritamente violate né le porzioni della sentenza in contrasto con esse. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità in favore del Ministero e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, comma 2, lett. d), l. n. 89/1991
richiamato dal ricorrente come parametro della domanda di equa riparazione; la Corte non sviluppa una specifica interpretazione della norma nel merito, perché il ricorso è dichiarato inammissibile
art. 2, comma 2-sexies, l. n. 89/1991
costituisce la preclusione all'indennizzo nei casi di estinzione del reato per prescrizione, applicabile alla fattispecie perché la domanda di equa riparazione è successiva alla novella
art. 1, comma 777, lett. d), l. n. 208/2015
norma modificativa che ha introdotto nell'art. 2, comma 2-sexies, l. n. 89/1991 la causa ostativa all'indennizzo
art. 99 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso, ma senza un effettivo confronto specifico con la decisione impugnata
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente come parametro costituzionale
art. 117 Cost.
richiamato dal ricorrente come parametro costituzionale, in relazione all'art. 6 CEDU
art. 6 § 2 CEDU
invocato dal ricorrente a sostegno della tesi secondo cui non sarebbe sufficiente la sola prescrizione del reato per escludere l'indennizzo
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
l'onere di specificità dei motivi del ricorso per cassazione impone di indicare le norme asseritamente violate, esaminarne il contenuto precettivo e raffrontarlo con la sentenza impugnata
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la denuncia di violazione di legge richiede il rispetto dell'onere di specificità e il puntuale confronto con la motivazione della sentenza impugnata
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
impone, in presenza dei presupposti processuali, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo che denunci violazione di legge è inammissibile se non indica in modo specifico la norma asseritamente violata, non ne esamina il contenuto precettivo e non confronta tali precetti con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata.
- Non è sufficiente una generica manifestazione di dissenso rispetto alla decisione di merito: il ricorrente deve attaccare puntualmente la ratio decidendi e dimostrare il contrasto tra la motivazione della sentenza e la norma invocata.
- In materia di equa riparazione, la disciplina sopravvenuta che prevede una preclusione all'indennizzo nei casi di estinzione del reato per prescrizione si applica alle domande proposte dopo l'entrata in vigore della novella.
- La verifica della proponibilità e dell'ammissibilità del ricorso per cassazione richiede un confronto diretto con la motivazione della decisione impugnata, senza demandare alla Corte un'attività esplorativa di individuazione delle norme violate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35124/2021 del 18/11/2021
- ordinanza_civile · 18 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35126/2021 del 18/11/2021
- ordinanza_civile · 18 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35127/2021 del 18/11/2021
- ordinanza_civile · 18 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35128/2021 del 18/11/2021
- ordinanza_civile · 18 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35129/2021 del 18/11/2021
- ordinanza_civile · 18 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35130/2021 del 18/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →