Sentenza n. 1561/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del porto d’armi per uso caccia
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della Questura di Cosenza deducendo: violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 39, 42 e 43 del r.d. n. 773/1931 (TULPS); difetto di istruttoria e carenza di motivazione; eccesso di potere per illogicità manifesta; contraddittorietà del provvedimento. Il diniego era fondato su tre elementi: una segnalazione del 2006 per minacce e lesioni personali, relativa a una querela successivamente rimessa; una segnalazione del 2015 per un incidente di caccia, nel quale il richiedente si era accidentalmente sparato a un piede mentre prendeva una sigaretta; e una segnalazione del 2020 per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità. Il ricorrente contestava la rilevanza di tali fatti, anche in ragione della remissione della querela, e sosteneva l’inadeguatezza dell’istruttoria e della motivazione amministrativa.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha affermato che, in materia di porto d’armi, l’Amministrazione esercita una valutazione discrezionale, globale, indiziaria e preventiva sull’affidabilità del richiedente e sul possibile abuso delle armi. Le tre segnalazioni, considerate complessivamente, sono state ritenute sufficienti a sostenere il giudizio di inidoneità: l’incidente di caccia evidenziava imprudenza, imperizia e negligenza nell’uso dell’arma; il deferimento per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità rafforzava il giudizio di inaffidabilità; la querela per minacce e lesioni, pur rimessa e non sfociata in un procedimento penale, poteva essere valorizzata in chiave preventiva e indiziaria. Il primo motivo è stato respinto perché l’Amministrazione aveva effettuato una valutazione globale del possibile abuso delle armi. Il secondo è stato respinto perché dagli atti risultava espletata l’istruttoria e considerati gli elementi presenti negli archivi dell’Amministrazione. Il terzo è stato respinto perché la prognosi di possibile abuso non deve necessariamente fondarsi su episodi direttamente connessi all’uso delle armi, potendo derivare anche da fatti significativi relativi alla personalità del richiedente. Il quarto è stato respinto poiché ogni procedimento di concessione o rinnovo del porto d’armi è autonomo e non può essere censurato per contraddittorietà rispetto a precedenti valutazioni, anche quando queste non comprendevano tutti gli episodi successivamente considerati. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 11 r.d. n. 773/1931 (TULPS)
Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate; la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione autonoma.
art. 39 r.d. n. 773/1931 (TULPS)
Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate; la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione autonoma.
art. 42 r.d. n. 773/1931 (TULPS)
Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate; la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione autonoma.
art. 43 r.d. n. 773/1931 (TULPS)
Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate; la decisione valorizza la discrezionalità amministrativa e la valutazione globale, indiziaria e preventiva dell’affidabilità del richiedente ai fini del possibile abuso delle armi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel procedimento di rilascio o rinnovo del porto d’armi, l’Amministrazione può fondare il giudizio di inidoneità su una valutazione complessiva, discrezionale, indiziaria e preventiva dell’affidabilità del richiedente e del possibile abuso delle armi.
- La prognosi di possibile abuso delle armi non deve necessariamente derivare da episodi direttamente connessi all’utilizzo dell’arma, potendo essere desunta anche da fatti significativi concernenti la personalità, l’osservanza delle prescrizioni dell’Autorità e l’affidabilità complessiva del richiedente.
- Anche fatti non sfociati in procedimenti penali, compresa una querela successivamente rimessa, possono essere considerati dall’autorità di pubblica sicurezza quali elementi indiziari nell’ambito della valutazione preventiva sull’affidabilità del richiedente.
- La valutazione amministrativa in materia di porto d’armi deve essere sorretta da un’istruttoria che consideri globalmente le circostanze risultanti dagli archivi dell’Amministrazione; la presenza di più elementi convergenti può giustificare il diniego anche in assenza di una condanna penale.
- Ogni procedimento di rilascio o rinnovo del porto d’armi ha carattere autonomo e non è necessariamente vincolato dalle valutazioni compiute in precedenti procedimenti, soprattutto quando siano emersi nuovi elementi rilevanti.
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