Cassazione Penale, Ordinanza n. 37486/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Nola, aveva solo rideterminato il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la responsabilità dell'imputato per ricettazione in relazione a un fatto accertato il 16 maggio 2017, concernente il trasporto di un'autovettura di provenienza illecita. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) vizio di legge e motivazione per mancata risposta alla doglianza sulla consapevolezza della provenienza delittuosa del bene; 2) vizio di legge e motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante della particolare tenuità ex art. 648, secondo comma, c.p., sostenendo che l'imputato si era limitato al trasporto del veicolo; 3) vizio di motivazione per la mancata derubricazione del fatto nella contravvenzione di cui all'art. 712 c.p.; 4) vizio di legge e motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, valorizzando la incensuratezza dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi fossero meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una specifica critica alle ragioni della sentenza impugnata. Ha inoltre affermato che la motivazione della sentenza d'appello era congrua e non apparente, né manifestamente illogica o contraddittoria. È stata confermata la qualificazione giuridica del fatto come ricettazione, la correttezza del diniego della fattispecie attenuata ex art. 648, secondo comma, c.p. e la legittimità del diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
Il fatto è correttamente sussunto nella ricettazione; l'elemento soggettivo può desumersi dalla condotta complessiva e la fattispecie attenuata del secondo comma richiede una valutazione che tenga conto non solo del valore del bene ma anche del contesto della condotta. Il ricorso che chieda la derubricazione in art. 712 c.p. è infondato quando gli indici fattuali denotano consapevolezza della provenienza illecita.
art. 648, cpv., c.p.
La lieve entità va esclusa se, oltre al valore economico del bene, rileva un contesto criminale organizzato di smontaggio e reimmissione dei pezzi nel mercato.
art. 712 c.p.
Non è configurabile quando la condotta integra la ricettazione e vi sono elementi che evidenziano la consapevolezza dell'illiceità della provenienza del bene.
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche richiedono elementi positivi; il loro diniego è legittimo quando tali elementi mancano e il giudice valorizza quelli ritenuti decisivi.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
I motivi di ricorso per cassazione devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; non possono risolversi in una richiesta di nuovo giudizio di merito.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già vagliate dai giudici di merito senza misurarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- In tema di ricettazione, la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene può essere desunta da indici fattuali sintomatici della condotta, come la fuga all'arrivo delle forze dell'ordine e l'incapacità di spiegare la provenienza del bene trasportato.
- La fattispecie attenuata della ricettazione di particolare tenuità non dipende solo dal valore economico del bene, ma richiede una valutazione complessiva del contesto criminoso in cui la condotta si inserisce; la presenza di una rete organizzata finalizzata allo smontaggio e alla reimmissione dei pezzi nel mercato può escluderla.
- La derubricazione della condotta a incauto acquisto o a fattispecie contravvenzionale è esclusa quando gli elementi probatori indicano la piena riconducibilità del fatto alla ricettazione.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito indica gli elementi ritenuti decisivi e se mancano elementi positivi idonei a fondare un trattamento più favorevole.
- La valutazione della prova e la ricostruzione del fatto appartengono al giudice di merito; in cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio sotto la veste di vizio motivazionale.
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