Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28709/2021 del 18/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (controparte)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento con cui venivano rettificati i dati catastali relativi a quattro unità immobiliari di proprietà della contribuente. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo parzialmente il ricorso introduttivo; la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva poi dichiarato inammissibile l'appello della contribuente per tardività, ritenendo decorso il termine lungo semestrale decorrente dal deposito della sentenza di primo grado e insussistenti i presupposti per la rimessione in termini. La contribuente ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 112 e 153, comma 2, c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che la richiesta di rimessione in termini sarebbe stata sostanzialmente rigettata senza un esame nel merito e che la Corte di appello avrebbe escluso la rimessione oltre la verifica dell'errore scusabile. In prossimità dell'udienza, però, la ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c., sottoscritto dalla parte e dal difensore; la società resistente si opponeva chiedendo le spese.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia rituale al ricorso per cassazione. Ha affermato che la rinuncia in cassazione non ha natura accettizia, sicché l'assenza di accettazione della controparte non impedisce l'estinzione del processo. Poiché la parte intimata non si era costituita, la Corte ha ritenuto che non vi fosse onere di notifica o comunicazione della rinuncia. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità e dando atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato solo nei limiti indicati dalla disciplina richiamata, ma escluso in concreto dalla Corte per la rinuncia. Non è stata resa decisione sul motivo di merito, perché il processo si è estinto per rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata, in relazione alla dedotta omissione di pronuncia sulla richiesta di rimessione in termini.

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente quale fondamento della rimessione in termini per errore scusabile; la Corte dà atto del motivo ma non decide nel merito per effetto della rinuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale indicata per veicolare la censura di violazione di legge.

  • art. 390 c.p.c.

    È la norma che disciplina la rinuncia al ricorso per cassazione; la Corte ne riconosce la ritualità e l'efficacia estintiva.

  • artt. 390 e ss. c.p.c.

    La Corte applica la disciplina della rinuncia al ricorso in cassazione, rilevando che essa comporta l'estinzione del giudizio.

  • art. 306 c.p.c.

    È esclusa la sua applicazione al giudizio di cassazione, perché la rinuncia al ricorso per cassazione non ha carattere accettizio.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte richiama il principio secondo cui il raddoppio del contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    Richiamato nel dispositivo quale parametro del contributo unificato eventualmente dovuto.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    È richiamata quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se rituale, determina l'estinzione del giudizio anche senza accettazione della controparte, perché nel giudizio di legittimità non opera il carattere accettizio della rinuncia previsto per altre sedi processuali.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione fa venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e consolida il giudicato sulla decisione impugnata.
  • In mancanza di costituzione dell'intimato, non vi è onere di notifica o comunicazione della rinuncia al ricorso.
  • Il raddoppio del contributo unificato previsto per il ricorrente soccombente non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la disciplina ha carattere eccezionale e si riferisce solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.