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Sentenza

Sentenza n. 332/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l’annullamento - della nota della Regione Molise n. 191667 del 16 novembre 2022, avente ad oggetto la “relazione attività controlli IRCCS Neuromed – Annualità 2019 – Relazione quota remunerabile 5% del budget”; - di ogni atto in questo richiamato, presupposto e connesso, consequenziale e/o comunque connesso, nella parte in cui pregiudica Neuromed.

Giustizia amministrativa202300023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Nota regionale con richiesta di emissione di una nota di credito per euro 1.876.050,18, relativa allo sforamento del budget sanitario per l’annualità 2019

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La struttura sanitaria ha impugnato la nota regionale con cui, all’esito dei controlli sull’appropriatezza clinico-diagnostica e procedurale-gestionale delle prestazioni rese nell’annualità 2019, la Regione ha contestato l’eccedenza della produzione rispetto al budget assegnato e ha richiesto l’emissione di una nota di credito. Sono stati dedotti carenza di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, violazione dei principi di trasparenza, conoscibilità, proporzionalità e ragionevolezza, retroattività e tardività; inoltre, erroneità dei presupposti e dei saldi, mancata comparazione degli interessi, ingiustizia manifesta e violazione del buon andamento, sul presupposto che la riduzione fosse retroattiva, sproporzionata e penalizzante. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nonché l’inammissibilità per operatività della clausola di salvaguardia e litispendenza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, senza esaminare i motivi di merito. La controversia riguarda esclusivamente la verifica della corretta esecuzione del rapporto di accreditamento e la determinazione dei rapporti di dare e avere connessi alle prestazioni sanitarie rese, sulla base di parametri contrattualmente predeterminati. La richiesta di nota di credito deriva dallo sforamento del budget, non da una rideterminazione autoritativa del budget o da una decurtazione del valore della produzione. Pertanto, la controversia ha contenuto meramente patrimoniale ed è riconducibile allo schema obbligo-pretesa, relativo ad altri corrispettivi, anziché allo schema potere-interesse. Il TAR ha distinto il caso da una precedente controversia nella quale la Regione aveva inciso autoritativamente sull’assetto regolativo del rapporto. Ha indicato il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione e ha disposto che il giudizio possa essere riproposto entro tre mesi dal passaggio in giudicato, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 1.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    c) le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità

    Le controversie sui corrispettivi derivanti dall’attuazione di un rapporto concessorio, caratterizzate da contenuto meramente patrimoniale e dallo schema obbligo-pretesa, appartengono alla giurisdizione ordinaria; la giurisdizione amministrativa permane quando sia contestato l’esercizio autoritativo del potere amministrativo sull’economia del rapporto.

  • art. 11, comma 1, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    In caso di declinatoria di giurisdizione, il giudice amministrativo indica il giudice munito di giurisdizione davanti al quale la controversia può essere riproposta.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La riproposizione della domanda davanti al giudice individuato deve avvenire entro tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato per la trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a prestazioni sanitarie erogate da una struttura privata accreditata, la domanda concernente la debenza e la quantificazione dei corrispettivi secondo parametri già fissati nell’accordo contrattuale appartiene alla giurisdizione ordinaria, perché attiene alla fase attuativa del rapporto e si colloca nello schema obbligo-pretesa.
  • Lo sforamento del budget da parte della struttura accreditata, quando non derivi da una rideterminazione autoritativa del budget o da una modifica unilaterale dell’assetto regolativo del rapporto, integra una questione patrimoniale relativa all’esecuzione del rapporto concessorio e non l’esercizio di un potere amministrativo.
  • Il criterio del petitum sostanziale impone di individuare la giurisdizione in base alla natura effettiva della controversia e dell’atto contestato, non in base alla qualificazione formale dei vizi dedotti dal ricorrente.
  • La giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di pubblici servizi non comprende le controversie concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi, salvo che esse implichino la verifica dell’esercizio autoritativo della pubblica amministrazione sull’intera economia del rapporto concessorio.
  • Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, la controversia può essere riproposta davanti a quest’ultimo entro tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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