Cassazione Civile, Ordinanza n. 38080/2021 del 02/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consumatore)
La controversia
Un consumatore aveva acquistato da una concessionaria una vettura nuova/di consumo che, secondo quanto dedotto, presentava fin da subito problemi al motore: il motore si spegneva a basso regime e non ripartiva immediatamente. Il veicolo era stato portato in riparazione ed era rimasto fermo a lungo, facendo venir meno l’interesse all’acquisto. L’acquirente aveva agito contro venditore e produttore chiedendo la risoluzione per vizi/difetto di conformità e il risarcimento del danno da fermo tecnico. Il tribunale aveva rigettato la domanda e la corte d’appello aveva confermato, ritenendo non provata l’esistenza originaria del vizio. In cassazione il ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 129 e 130 del codice del consumo e dell’art. 2697 c.c., per avere la corte confuso difetto di costruzione e difetto di conformità e per avere addossato al consumatore un onere probatorio non dovuto; violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul difetto di conformità; violazione dell’art. 115 c.p.c. per mancata valorizzazione di documenti e mail provenienti dalla controparte; violazione dell’art. 345 c.p.c. per l’asserita errata declaratoria di inammissibilità di un motivo di appello; violazione degli artt. 1494, 1223 e 1226 c.c. e dell’art. 135 codice del consumo per omessa pronuncia sul danno autonomamente spettante al consumatore.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendoli fondati, e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, nel caso di vendita di bene di consumo, si applica primariamente la disciplina del codice del consumo; il difetto di conformità manifestatosi entro sei mesi dalla consegna beneficia della presunzione di esistenza originaria prevista dall’art. 132, comma 3, con conseguente agevolazione probatoria a favore del consumatore. La decisione di merito è stata quindi ritenuta errata nella parte in cui aveva preteso dal consumatore la prova dell’origine del difetto, anziché verificare l’adempimento dell’onere probatorio gravante sul venditore. Gli ulteriori motivi sono rimasti assorbiti dall’accoglimento dei primi due.
Norme richiamate
art. 128 d.lgs. n. 206 del 2005
Individua l’ambito di applicazione della disciplina del codice del consumo per la vendita di beni di consumo, intesa come vendita di qualsiasi bene mobile da parte di un venditore professionale.
art. 129 d.lgs. n. 206 del 2005
Richiamato come norma sulla conformità del bene al contratto; la Corte lo colloca nella disciplina speciale applicabile prioritariamente alla vendita di beni di consumo.
art. 130 d.lgs. n. 206 del 2005
Tutela il consumatore per i difetti di conformità e per i vizi originari del bene consegnato.
art. 132, comma 3, d.lgs. n. 206 del 2005
Stabilisce una presunzione iuris tantum di esistenza originaria del difetto di conformità quando il vizio si manifesta entro sei mesi dalla consegna, con inversione/attenuazione dell’onere probatorio a favore del consumatore.
art. 2697 c.c.
Richiamato per il riparto dell’onere della prova; la Corte ha ritenuto errato porre sul consumatore la prova dell’origine del difetto nelle ipotesi regolate dal codice del consumo.
art. 112 c.p.c.
Invocato per omessa pronuncia; il motivo è rimasto assorbito dall’accoglimento dei primi due motivi.
art. 115 c.p.c.
Invocato in relazione alla valutazione dei documenti e delle presunte ammissioni della controparte; motivo assorbito.
art. 345 c.p.c.
Invocato per la ritenuta inammissibilità di un motivo di appello; motivo assorbito.
art. 1494 c.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai rimedi e al risarcimento per vizi della cosa venduta; non esaminato per assorbimento.
art. 1223 c.c.
Richiamato dal ricorrente per la liquidazione del danno risarcibile; non esaminato per assorbimento.
art. 1226 c.c.
Richiamato dal ricorrente per la liquidazione equitativa del danno; non esaminato per assorbimento.
art. 135 codice del consumo
Richiamato dal ricorrente in punto di danno autonomamente spettante al consumatore; non esaminato per assorbimento.
Massime di principio
- Nella vendita di un bene di consumo da parte di un venditore professionale, la disciplina speciale del codice del consumo prevale su quella codicistica ordinaria, che opera solo in via residuale per gli aspetti non regolati dalla normativa speciale.
- Quando il difetto di conformità si manifesta entro sei mesi dalla consegna, opera una presunzione iuris tantum di esistenza originaria del difetto; il consumatore deve allegare il vizio, mentre grava sul venditore la prova contraria della conformità del bene o della regolarità del processo di produzione/consegna.
- È erroneo rigettare la domanda del consumatore assumendo che egli debba provare l’origine del difetto, se la fattispecie ricade nel perimetro applicativo dell’art. 132, comma 3, del codice del consumo.
- L’accoglimento di un motivo che investe il nucleo della ratio decidendi, relativo al riparto dell’onere probatorio e all’applicazione della disciplina speciale, può rendere assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
- La corretta qualificazione della domanda come azione per difetto di conformità, e non come mera garanzia codicistica per vizi, incide direttamente sul regime probatorio e sul giudizio di fondatezza della pretesa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37911/2021 del 02/12/2021
- ordinanza_civile · 2 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37912/2021 del 02/12/2021
- ordinanza_civile · 2 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37913/2021 del 02/12/2021
- ordinanza_civile · 2 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37914/2021 del 02/12/2021
- ordinanza_civile · 2 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37915/2021 del 02/12/2021
- ordinanza_civile · 2 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37916/2021 del 02/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →