Sentenza del 16/01/2017 n. 332 - Comm. Trib. Prov. Milano
DOGANE - RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELLO SPEDIZIONIERE - Consapevolezza - Necessita.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicazione dell'art. 202 del Codice doganale comunitario in caso di introduzione irregolare di merci nel territorio dell'Unione europea. Lo spedizioniere contestava di poter essere chiamato a rispondere automaticamente e in solido con l'importatore per i dazi dovuti, in assenza di prova della propria consapevolezza o colposa ignoranza dell'irregolarità dell'operazione.
La decisione
La responsabilità solidale dello spedizioniere non opera automaticamente per il solo fatto di aver svolto l'attività di spedizione o di aver presentato la dichiarazione doganale. Ai sensi dell'art. 202 del Codice doganale comunitario, è necessario dimostrare che lo spedizioniere sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che l'introduzione della merce era irregolare. In mancanza di tale prova, non può essergli imposto il pagamento solidale dei diritti doganali. La decisione conferma il principio già affermato dalla Cassazione n. 9773/2010.
Norme richiamate
Art. 202 del Codice doganale comunitario
Lo spedizioniere può essere chiamato a rispondere in solido con l'importatore solo qualora si dimostri che ha operato sapendo o potendo sapere, secondo ragione, che l'operazione era irregolare.
La responsabilità solidale dello spedizioniere per l'introduzione irregolare di merci non è automatica, ma richiede la prova concreta della sua consapevolezza effettiva o della possibilità ragionevole di conoscere l'irregolarità.
Cassazione civile, n. 9773/2010
La pronuncia è richiamata come precedente conforme al principio secondo cui la responsabilità dello spedizioniere doganale presuppone la dimostrazione della conoscenza, o della ragionevole conoscibilità, dell'irregolarità.
Massime di principio
- Lo spedizioniere non risponde automaticamente delle irregolarità commesse dall'importatore: l'Amministrazione deve provare un suo coinvolgimento consapevole o una colposa mancata conoscenza.
- La mera attività professionale di presentazione della dichiarazione doganale non basta, da sola, a fondare la responsabilità solidale.
- La verifica deve concentrarsi sulle circostanze concrete dell'operazione, inclusi eventuali elementi anomali che un operatore diligente avrebbe dovuto rilevare.
- In situazioni analoghe, è essenziale distinguere tra semplice intermediazione tecnica e partecipazione consapevole all'irregolarità doganale.
- L'onere probatorio grava sull'Amministrazione che pretende il pagamento solidale; in assenza di elementi specifici sulla conoscenza o ragionevole conoscibilità dell'illecito, la pretesa verso lo spedizioniere non è giustificata.
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