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Sentenza

Sentenza n. 14073/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento: - del decreto del Direttore del Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano n. 10686/2023 del 15.6.2023, recante “Importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022”, pubblicato sul portale istituzionale della Provincia Autonoma di Bolzano e non comunicato, e dei relativi allegati parti integranti del decreto medesimo e sostitutivi dell'Allegato A del decreto n. 24408/2022: Allegato 1 – Individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici - ANNO 2015; Allegato 1 – Individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici - ANNO 2016; Allegato 1 – Individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici - ANNO 2017; Allegato 1 – Individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici - ANNO 2018; - Allegato 2; - “ove occorrer possa”, degli atti istruttori e ricognitivi, inclusa la determina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige n. 2023-A-000832 del 12.6.2023, con cui sono stati nuovamente certificati i fatturati relativi agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, richiamata nel decreto n. 10686/2023, “di contenuto allo stato non conosciuto”; - “se ed in quanto occorrer possa”, del Decreto DG del Dipartimento Salute, Banda larga e Cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano n. 24408/2022 del 12 dicembre 2022, recante “Fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022”; - dell'Elenco delle quote di payback a carico delle singole aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015 – 2018, allegato A alla predetta determinazione; - della determinazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige n. 2022-A-001321 del 30 novembre 2022, recante certificazione dei dati di spesa per dispositivi medici degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, risultanti nel citato Allegato A; - “ove occorra”, della comunicazione di avvio del procedimento pubblicata sul sito Internet della Provincia autonoma di Bolzano; nonché, in quanto atti che costituiscono il presupposto di quelli sopra indicati: - del Decreto adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022, recante Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 216 del 15 settembre 2022; - del Decreto adottato dal Ministro della Salute in data 6 ottobre 2022, recante Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 251 del 26 ottobre 2022; - dell'Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78”; - della Nota esplicativa sul Ripiano dispositivi medici 2015-2018 adottata in data 5 agosto 2022 dalla Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute; - di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere all’azienda di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa, ivi inclusa, “ove occorrer possa”, l'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14.9.2022 e l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28.9.2022.

Giustizia amministrativa202315095

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali e provinciali di determinazione del fatturato e della quota di payback per dispositivi medici relativa agli anni 2015-2018

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il decreto della Provincia Autonoma di Bolzano relativo alla determinazione dell'importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015-2018, unitamente agli atti istruttori e ricognitivi, alle determinazioni dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige sulla certificazione dei dati di spesa, agli atti statali presupposti, alle linee guida ministeriali, all'accordo in Conferenza Stato-Regioni, alla circolare ministeriale e agli ulteriori atti connessi. Il testo della sentenza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché la controversia è stata definita in rito a seguito della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Nel corso dell'udienza del 22 maggio 2026 il difensore della società ricorrente ha dichiarato che la propria assistita non aveva più interesse alla definizione della lite. Il Collegio ha preso atto della dichiarazione e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, c.p.a. Non vi è stata una decisione sulla legittimità degli atti impugnati né sui motivi di ricorso. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in considerazione del complesso della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale della definizione della controversia in presenza della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • La dichiarazione resa in giudizio dalla parte ricorrente circa la sopravvenuta perdita dell'interesse alla decisione giustifica la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, senza esame dei motivi di illegittimità dedotti.
  • In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non deve pronunciarsi sulla legittimità degli atti impugnati né sulle questioni di merito sottoposte dalle parti.
  • La regolazione delle spese in caso di sopravvenuta carenza di interesse può essere effettuata mediante compensazione, quando le circostanze complessive della vicenda lo giustifichino.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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