Ordinanza n. 262/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del giudizio di idoneità alla guida emesso dalla Commissione Medica Locale (CML) n. 1 di Milano in sede di rinnovo della patente di guida categorie A/B, consegnato a mani in data 10.12.2025, nella parte in cui limita la validità del titolo a un solo anno (sino al 10.12.2026), anziché mantenere la validità quinquennale prevista dall’art. 126 del Codice della Strada; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, che incida sfavorevolmente nella sfera giuridico patrimoniale e sociale del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di idoneità alla guida della Commissione Medica Locale n. 1 di Milano, nella parte in cui ha limitato a un anno la validità del rinnovo della patente, fino al 10 dicembre 2026
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di idoneità alla guida emesso in occasione del rinnovo della patente di categoria A/B, deducendo che la Commissione Medica Locale avrebbe illegittimamente limitato la validità del titolo a un solo anno, anziché riconoscere la validità quinquennale prevista dall'art. 126 del Codice della strada. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell'efficacia dell'atto. L'ASST ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva; il TAR ha ritenuto tale eccezione infondata, considerando, in base all'orientamento richiamato, la Commissione medica quale organo tecnico regionale, anche in ragione della competenza regionale alla nomina dei componenti.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Pur ritenendo, a un primo sommario esame, infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'ASST, ha escluso la sussistenza del necessario periculum in mora: il rinnovo della patente conserva efficacia fino al 10 dicembre 2026, sicché non è stato ravvisato un pregiudizio imminente tale da giustificare la sospensione dell'atto. La decisione cautelare non definisce il merito della controversia sulla legittimità della limitazione annuale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 126 Codice della strada
validità quinquennale prevista dall’art. 126 del Codice della Strada
La disposizione è invocata dal ricorrente quale parametro della durata ordinaria della validità della patente; il TAR non ha deciso nel merito la questione di conformità della limitazione annuale.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare; il rigetto è motivato dall'assenza del periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, insieme alla normativa privacy europea e nazionale, a sostegno dell'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'atto presuppone la sussistenza di un pericolo di danno concreto e imminente; tale requisito non ricorre quando l'efficacia dell'atto contestato permane per un periodo ancora significativo e non è prospettato un pregiudizio attuale di intensità cautelarmente rilevante.
- La Commissione medica competente in materia di idoneità alla guida può essere qualificata come organo tecnico regionale quando la sua composizione proviene da professionalità eterogenee e la nomina dei componenti rientra nella competenza regionale; tale qualificazione incide sulla legittimazione passiva dell'ente regionale o sanitario di riferimento.
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