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Parere

Parere n. 1828/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto dal dott. -OMISSIS- -OMISSIS- contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la revocazione del decreto del Presidente della Repubblica del 14 aprile 2023, udito il parere n. 2198/2022 del 29 dicembre 2022, con il quale è stato deciso il ricorso proposto il 20 marzo 2022 avverso il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2020, adottato in conformità del parere del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 13 febbraio 2020, di esclusione dal concorso, per titoli ed esami, a due posti di Consigliere di Stato (indetto con d.P.C.S. del 15 aprile 2019, in G.U., IV^ Serie Speciale, n. 33 del 26 aprile 2019) e avverso ogni altro atto presupposto o consequenziale.

Giustizia amministrativa202301178

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario per revocazione del decreto del Presidente della Repubblica del 14 aprile 2023, relativo all’esclusione del ricorrente dal concorso per due posti di Consigliere di Stato

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha chiesto la revocazione, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., del decreto presidenziale del 14 aprile 2023, che aveva respinto il ricorso straordinario contro il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2020, di esclusione dal concorso per titoli ed esami a due posti di Consigliere di Stato, bandito il 15 aprile 2019. Ha dedotto, in fase rescindente, l’omesso esame della censura di intempestività dell’esclusione e dei profili relativi alla dispensa dal servizio, sostenendo che il ricorso concernente quest’ultima avrebbe dovuto essere trattato congiuntamente; in fase rescissoria ha chiesto l’accoglimento del ricorso originario. L’esclusione era motivata dalla mancanza, alla scadenza del termine per presentare la domanda (27 maggio 2019), del requisito dello status di magistrato ordinario con almeno quattro anni di anzianità, poiché il ricorrente era stato dispensato dal servizio con decorrenza dal 29 dicembre 2006.

Il parere

La Sezione ritiene il ricorso per revocazione inammissibile, perché non ricorre un errore di fatto revocatorio. Tale errore deve consistere in una svista percettiva immediatamente rilevabile dagli atti, decisiva e causalmente determinante per la decisione; non coincide con un errore valutativo o interpretativo, né con l’omesso esame di una questione quando la decisione è comunque sorretta da un’autonoma ratio decidendi. La precedente decisione aveva fondato l’esclusione sulla mancanza dello status professionale richiesto, dato che la dispensa dal servizio, disposta con decorrenza dal 29 dicembre 2006 e mai caducata, permaneva efficace; tale ragione assorbiva la censura sulla tempestività dell’esclusione e rendeva comunque non decisivo l’eventuale omesso esame. Anche la doglianza concernente la mancata riunione con il ricorso sulla dispensa è infondata ai fini revocatori: la riunione è facoltativa e discrezionale ai sensi dell’art. 70 c.p.a.; i relativi provvedimenti hanno natura ordinatoria e non decisoria e, in ogni caso, l’errore ipotizzato sarebbe di diritto, non di fatto. La Sezione dà inoltre atto che il contraddittorio è stato garantito mediante la trasmissione della relazione dell’Amministrazione al ricorrente, che non ha presentato controdeduzioni. Il parere è quindi nel senso della dichiarazione d’inammissibilità. È disposto l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente in caso di riproduzione o diffusione del parere.

Osservazioni

Primo motivo — Omesso esame della censura di intempestività

La censura non configura un errore di fatto revocatorio. La legittimità dell’esclusione era autonomamente fondata sulla mancanza del requisito professionale alla data di scadenza del termine per la domanda; tale ratio assorbe la questione della tempestività e rende comunque non decisivo l’eventuale omesso esame.

Secondo motivo — Omesso esame dei profili relativi alla dispensa e mancata riunione dei ricorsi

La riunione di più ricorsi è una scelta facoltativa e discrezionale del giudice ai sensi dell’art. 70 c.p.a.; i provvedimenti sulla riunione sono ordinatori e privi di valenza decisoria, quindi non sindacabili in sede di gravame. L’eventuale errore prospettato sarebbe comunque un errore di diritto, non un errore percettivo revocatorio.

Requisiti dell’errore di fatto revocatorio

L’errore revocatorio deve consistere in un’immediata e oggettiva svista percettiva sul contenuto materiale degli atti, essere decisivo e costituire la ragione essenziale della decisione. Non rientrano in tale nozione gli errori valutativi o interpretativi, l’incompleto apprezzamento delle prove o le questioni risolte attraverso un esame critico della documentazione.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    l’errore di fatto revocatorio consiste nell’erronea percezione del contenuto materiale degli atti del processo (in una svista, in un errore di lettura, nel c.d. abbaglio dei sensi), a causa del quale il decidente abbia fondato il proprio convincimento su di un falso presupposto di fatto.

    La revocazione per errore di fatto è ammessa per una svista percettiva sul contenuto materiale degli atti, non per contestare valutazioni, interpretazioni o apprezzamenti probatori; l’errore deve inoltre essere immediatamente rilevabile e decisivo.

  • art. 70 d.lgs. 104/2010

    la riunione di più ricorsi attiene ad una scelta facoltativa e discrezionale del giudice, come si desume dalla formulazione testuale dell'art. 70 del D.Lgs. n. 104/2010, con la conseguenza che i provvedimenti adottati al riguardo hanno carattere meramente ordinatorio, sono privi di valenza decisoria e restano conseguentemente insindacabili in sede di gravame

    La riunione dei ricorsi costituisce una facoltà discrezionale del giudice; la decisione sulla riunione è ordinatoria, non decisoria e non è impugnabile come statuizione di merito.

  • art. 19, primo comma, n. 3, come modificato dall’art. 18, comma 2, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51

    il parere n. 2198/2022 del 30 dicembre 2022, in conformità del quale è stato emesso il revocando decreto del Presidente della Repubblica, ha ritenuto legittimo il provvedimento di esclusione del ricorrente dal concorso de quo per la carenza – alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda (27 maggio 2019) – del requisito concernente lo status di magistrato ordinario con almeno quattro anni di anzianità

    Per il concorso in questione il requisito dello status di magistrato ordinario con almeno quattro anni di anzianità doveva sussistere alla scadenza del termine di presentazione della domanda; la dispensa dal servizio non caducata comportava la mancanza dello status richiesto.

  • art. 1, comma 2, del bando di concorso indetto con d.P.C.S. 15 aprile 2019

    il parere n. 2198/2022 del 30 dicembre 2022, in conformità del quale è stato emesso il revocando decreto del Presidente della Repubblica, ha ritenuto legittimo il provvedimento di esclusione del ricorrente dal concorso de quo per la carenza – alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda (27 maggio 2019) – del requisito concernente lo status di magistrato ordinario con almeno quattro anni di anzianità

    Il bando richiedeva il possesso del requisito professionale indicato alla data di scadenza per la presentazione della domanda.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente parere, all’oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni altro dato idoneo ad identificarlo.

    La disposizione è richiamata quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente nelle riproduzioni e diffusioni del parere.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente parere, all’oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni altro dato idoneo ad identificarlo.

    La disposizione è richiamata insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati quale fondamento dell’ordine di oscurare gli elementi identificativi del ricorrente.

Massime di principio

  • L’errore di fatto che consente la revocazione deve consistere in una svista percettiva sul contenuto materiale degli atti, immediatamente rilevabile senza indagini ermeneutiche; non comprende l’errore valutativo, l’interpretazione delle prove o la soluzione di una questione giuridica.
  • L’errore revocatorio è decisivo solo quando la diversa soluzione della controversia si impone come conseguenza necessaria sul piano logico-giuridico e l’errore costituisce la ragione essenziale della decisione; la presenza di un’autonoma ratio decidendi non viziata esclude tale decisività.
  • L’omesso esame di una censura non determina revocabilità per errore di fatto quando la decisione è comunque sostenuta da un’autonoma ragione giuridica che assorbe la questione omessa.
  • La riunione di più ricorsi è rimessa alla scelta discrezionale del giudice; i provvedimenti che la dispongono o la negano hanno natura ordinatoria e non decisoria e non sono sindacabili in sede di gravame.

Revocazione del decreto presidenziale sull’esclusione dal concorso per Consigliere di Stato

Il parere riguarda un ricorso straordinario per revocazione proposto contro il decreto del Presidente della Repubblica del 14 aprile 2023, che aveva respinto il ricorso contro l’esclusione da un concorso per due posti di Consigliere di Stato. La Sezione Prima ritiene il ricorso per revocazione inammissibile.

Vicenda e precedente decisione

Il ricorrente era stato escluso con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2020, adottato in conformità al parere del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 13 febbraio 2020. Il concorso, per titoli ed esami, era stato indetto con d.P.C.S. del 15 aprile 2019 e il termine per la presentazione delle domande scadeva il 27 maggio 2019.

L’esclusione era motivata dalla mancanza del requisito dello status di magistrato ordinario con almeno quattro anni di anzianità, previsto dall’art. 19, primo comma, n. 3, come modificato dall’art. 18, comma 2, del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51, e dall’art. 1, comma 2, del bando. Il ricorrente era stato dispensato dal servizio con decorrenza dal 29 dicembre 2006, in forza del decreto del Ministero della giustizia del 28 novembre 2007, parzialmente modificato il 20 giugno 2008; il provvedimento di dispensa non era stato caducato.

Con il parere n. 2198/2022 del 29 dicembre 2022, la Sezione aveva ritenuto infondato il ricorso originario, richiamando anche le precedenti decisioni sui profili relativi alla dispensa e alle esclusioni da analoghi concorsi. Il decreto presidenziale del 14 aprile 2023 era stato emanato in conformità a tale parere.

Motivi di revocazione

Il ricorrente ha invocato l’art. 395, n. 4, c.p.c., lamentando, in fase rescindente, l’omesso esame della censura di intempestività dell’esclusione e dei profili di doglianza relativi alla dispensa dal servizio. Ha inoltre contestato la mancata trattazione congiunta del ricorso sulla dispensa e di quello sull’esclusione; in fase rescissoria ha chiesto l’accoglimento del ricorso originario.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dedotto l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. La relazione dell’Amministrazione è stata trasmessa al ricorrente il 9 marzo 2026, senza che questi depositasse osservazioni o controdeduzioni; la Sezione ha dato atto del rispetto del contraddittorio.

Criteri per l’errore di fatto revocatorio

La Sezione ribadisce che l’errore revocatorio consiste in un’erronea percezione del contenuto materiale degli atti, come una svista o un errore di lettura che conduca il decisore a fondarsi su un falso presupposto fattuale. Deve essere immediatamente rilevabile, senza argomentazioni induttive o particolari indagini ermeneutiche, e deve essere decisivo: la diversa soluzione deve imporsi come necessaria sul piano logico-giuridico.

Non costituiscono errore revocatorio l’inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali, le anomalie del ragionamento probatorio o la risoluzione della questione mediante canoni interpretativi o esame critico della documentazione. Si tratta, al più, di errori valutativi o di diritto, non deducibili con la revocazione. La Sezione richiama, tra le altre, Cons. Stato, sez. VII, 4 febbraio 2026, n. 938; 24 marzo 2026, n. 2467; 10 novembre 2025, n. 8709.

Valutazione dei motivi

La censura sulla tempestività dell’esclusione non integra un errore revocatorio. La precedente decisione aveva individuato un’autonoma ragione dell’esclusione nella mancanza, alla scadenza del termine per la domanda, dello status professionale richiesto, in conseguenza della dispensa dal servizio mai caducata. Questa ratio assorbe la questione della tempestività; anche ipotizzando un’omissione, essa non sarebbe decisiva perché non potrebbe travolgere l’autonoma motivazione della decisione.

Anche la doglianza sulla mancata riunione dei ricorsi non è idonea a fondare la revocazione. In base all’art. 70 d.lgs. 104/2010, la riunione è una scelta facoltativa e discrezionale del giudice; i provvedimenti in materia sono ordinatori, privi di valenza decisoria e insindacabili in sede di gravame. In ogni caso, l’eventuale errore prospettato riguarderebbe il diritto, non la percezione materiale degli atti.

Esito e tutela dei dati personali

La Sezione esprime parere nel senso che il ricorso straordinario per revocazione sia dichiarato inammissibile. Dispone inoltre che, in ogni ipotesi di riproduzione o diffusione del parere, siano oscurate le generalità del ricorrente e ogni altro dato idoneo a identificarlo, ai sensi dell’art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dell’art. 6, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaRevocazione e opposizione di terzoConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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