Cassazione Civile, Ordinanza n. 19743/2026 del 14/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un ingegnere aveva convenuto in giudizio un comune chiedendo la determinazione e il pagamento di compensi professionali per attività di progettazione, integrazione/suppletive, consulenza idrologica e idraulica, redazione della VIA e rimborso di spese connesse a una parcella. In subordine aveva chiesto l'indennizzo per ingiustificato arricchimento. Il comune aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che il rapporto andasse ricondotto al pubblico impiego e, comunque, aveva contestato la validità del preteso incarico per difetto di forma scritta, nonché il quantum. Il tribunale aveva escluso il credito contrattuale per mancanza di forma scritta, ma aveva accolto la domanda ex art. 2041 c.c. ritenendo che il professionista avesse svolto attività ulteriori e utili all'ente senza altro rimedio azionabile. In appello il comune aveva insistito sulla natura pubblicistica del rapporto e, soprattutto, sulla non residualità dell'azione di arricchimento, deducendo che il professionista avrebbe avuto altro strumento di tutela. La corte d'appello aveva accolto l'appello del comune e rigettato integralmente la domanda, ritenendo che mancasse il requisito della residualità dell'azione ex artt. 2041 e 2042 c.c., con ordine di restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado. In cassazione il professionista ha dedotto, in sintesi: violazione delle norme sul thema decidendum e sul giudicato per asserita pronuncia d'ufficio sulla sussidiarietà; violazione del contraddittorio per avere la corte introdotto d'ufficio il tema dell'art. 23 d.l. 66/1989; omesso esame di documenti sulla copertura in bilancio delle competenze; errata applicazione della disciplina sugli enti locali e sul debito fuori bilancio; omessa pronuncia sul suo appello autonomo relativo alle ulteriori attività e alla quantificazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi, secondo e quinto motivi e inammissibili il terzo e il quarto. Ha affermato che la questione della residualità dell'azione di arricchimento era stata già devoluta dal comune in appello e che la disciplina richiamata dall'art. 23 d.l. 66/1989 era stata ritualmente introdotta nel giudizio. Ha inoltre rilevato che le doglianze sull'omesso esame delle risultanze documentali e sull'erronea applicazione delle norme contabili miravano in realtà a ottenere una diversa valutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità. Quanto al quinto motivo, ha escluso l'omessa pronuncia, poiché l'appello autonomo del professionista era rimasto assorbito dal rigetto della pretesa principale. La sentenza impugnata è stata quindi confermata, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2041 c.c.
L'azione di arricchimento senza causa è ammessa solo in via residuale; se il creditore ha a disposizione altro rimedio giuridico, essa non è proponibile contro l'ente
art. 2042 c.c.
La residualità costituisce requisito di ammissibilità dell'azione di indebito arricchimento e va verificata in concreto
art. 23, comma 4, d.l. n. 66/1989
La Corte lo richiama come norma sulla spesa degli enti locali e sul possibile rapporto diretto tra prestatore e funzionario/amministratore in caso di obbligazioni assunte senza le prescritte formalità
art. 191 d.lgs. n. 267/2000
È richiamato quale disciplina trasfusa della materia degli impegni di spesa e dei debiti fuori bilancio degli enti locali
art. 194 d.lgs. n. 267/2000
Il debito fuori bilancio può essere riconosciuto solo espressamente dall'organo competente e nei limiti dell'utilità effettivamente conseguita
art. 16 R.D. n. 2240/1923
Per i rapporti negoziali con la pubblica amministrazione è necessaria la forma scritta ad substantiam
art. 21 L.R. n. 19/1972
È evocato dal comune come criterio di quantificazione del compenso nei rapporti riferiti a dipendenti pubblici
art. 20 L.R. n. 21/1973
È evocato come criterio di liquidazione del compenso in misura percentuale sull'importo dei lavori
art. 101, comma 2, c.p.c.
La Corte esclude la violazione del contraddittorio perché la questione era già stata introdotta dalle difese avversarie
art. 112 c.p.c.
Non vi è omessa pronuncia quando il punto è assorbito dalla decisione su una questione logicamente pregiudiziale
art. 132 c.p.c.
La motivazione è ritenuta sufficiente e non meramente apparente
art. 360 c.p.c.
I motivi sono stati scrutinati distinguendo tra violazioni di legge, nullità della sentenza e censure di fatto inammissibili in cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
È applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 2909 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di giudicato, ma ritenuto non violato
artt. 99, 115 e 116 c.p.c.
Richiamati dal ricorrente, ma le censure si risolvono in una richiesta di nuova valutazione del merito
Massime di principio
- L'azione di arricchimento senza causa è proponibile solo se il preteso depauperato non disponga di un'altra azione tipica o di altro rimedio giuridico idoneo a soddisfare la sua pretesa; la sussidiarietà va accertata in concreto con riguardo al quadro normativo applicabile.
- Nei rapporti con la pubblica amministrazione la mancanza di un contratto scritto e di un valido impegno di spesa impedisce di fondare la pretesa su un titolo contrattuale; tuttavia ciò non comporta automaticamente l'ammissibilità dell'azione ex art. 2041 c.c., se l'ordinamento prevede un diverso canale di tutela.
- La questione della residualità dell'azione di arricchimento può essere esaminata dal giudice d'appello quando sia devoluta dall'impugnazione della parte soccombente; non vi è pronuncia ultra petita se la decisione si colloca nel perimetro delle censure formulate.
- L'omesso esame rilevante ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. non coincide con la semplice difformità di valutazione del materiale istruttorio: è necessario che il giudice abbia completamente trascurato un fatto storico decisivo, non già che abbia attribuito alle prove un significato diverso da quello auspicato dalla parte.
- Non sussiste omessa pronuncia quando il capo di domanda o l'appello incidentale risultano assorbiti dalla soluzione di una questione pregiudiziale incompatibile con ulteriori esami di merito.
- Per il riconoscimento del debito fuori bilancio da parte dell'ente locale è richiesta una espressa deliberazione dell'organo competente; non basta un comportamento concludente o una generica utilità dell'opera per rendere esperibile l'azione di arricchimento contro l'ente.
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