Sentenza n. 2805/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del provvedimento nota prot. M_D AB05933 REG 2025 -OMISSIS-del 28.02.2025, con la quale veniva comunicata al ricorrente l’esclusione dalla corrispondente aliquota di valutazione per l’avanzamento al grado superiore per il 2025, ai sensi dell’art. 1051, secondo comma, lettera a) del Decreto Legislativo 15 Marzo 2010 n. 66, notificato al ricorrente in data 17.03.2025; b) della Determinazione Dirigenziale prot. M_D AB05933 REG 2025 -OMISSIS- del 18.02.2025, portata a conoscenza del ricorrente soltanto in data 27.03.2025 ed a seguito di istanza di accesso agli atti da Costui presentata; c) del Foglio prot. n. M_D AB05933 REG2024 -OMISSIS-del 17.09.2024 ad oggetto “nulla osta disciplinare per avanzamento anno 2025” portato a conoscenza del ricorrente soltanto in data 27.03.2025 ed a seguito di istanza di accesso agli atti da Costui presentata; d) di ogni altro atto e provvedimento, anche istruttorio, annesso, connesso, presupposto, derivato e/o consequenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 4\9\2025: AVVERSO E PER L’ANNULLAMENTO 1) del decreto dirigenziale prot. M_D AB05933 REG 2025 -OMISSIS-del 11.07.2025 con cui l’Amministrazione ha disposto “in esecuzione dell’ordinanza del T.A.R. Lazio n. -OMISSIS-, la Determinazione Dirigenziale M_D AB05933 REG2025 -OMISSIS- del 18 febbraio 2025, con la quale sono state formate le aliquote di ruolo, riferite alla data del 15 settembre 2024, degli Ufficiali della Marina Militare in servizio permanente effettivo, per i gradi da Capitano di Fregata a Guardiamarina, da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento, a scelta e ad anzianità, per il 2025, è confermata nelle parti in cui si dispone l’esclusione del ricorrente dalla rispettiva aliquota di ruolo, ai sensi dell’articolo 1051, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66”, notificato al sig. -OMISSIS- in data 16.07.2025, 2) della nota prot. n. M_D AB05933 REG 2025 -OMISSIS-del 1.07.2025 con cui l’Amministrazione ha disposto l’annullamento del modello “C” n. 33 compilato per la inclusione nelle aliquote di avanzamento per l’anno 2024, notificato al ricorrente in data 07.07.2025; 3) della nota prot. n. M_D AB05933 REG 2025 -OMISSIS-del 9.07.2025 e di tutti i decreti dirigenziali in essa richiamati e tutti del 25.06.2025, anche se di contenuto ignoto, nella misura in cui non riconoscono al ricorrente il grado di Capitano di Corvetta a far data dal 2020 ed il ruolo di Capitano di Fregata a far data dal 2025; 4) di ogni altro atto e provvedimento, anche istruttorio, annesso, connesso, presupposto, derivato e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione dall'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore per l'anno 2025, nonché gli atti presupposti e il successivo provvedimento di conferma adottato in sede di riesame
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'esclusione dall'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore, disposta ai sensi dell'art. 1051, comma 2, lettera a), d.lgs. n. 66/2010, nonché gli atti presupposti e, con motivi aggiunti, il provvedimento adottato dall'Amministrazione in esecuzione dell'ordinanza cautelare che aveva imposto il riesame della posizione. La vicenda traeva origine da una precedente condanna penale per delitto non colposo. Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 1051 COM, come modificato dalla l. n. 114/2024, sostenendo che il presupposto ostativo non sussistesse più poiché la Corte di cassazione aveva annullato con rinvio la precedente decisione di condanna e la Corte d'appello, in sede di rinvio, aveva dichiarato il non doversi procedere per prescrizione. Ha inoltre dedotto difetto e insufficienza di motivazione, difetto di istruttoria, falsità dei presupposti, travisamento, illogicità, contraddittorietà e sviamento, per non avere l'Amministrazione considerato le sopravvenute vicende penali. Con i motivi aggiunti ha prospettato anche la nullità del nuovo provvedimento per violazione o elusione dell'ordinanza cautelare, nonché l'illegittimità derivata degli ulteriori atti, chiedendo altresì il riconoscimento degli avanzamenti nei gradi superiori con ricostruzione della carriera a decorrere da annualità precedenti.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità per mancata notifica a un controinteressato, rilevando che la procedura di avanzamento per anzianità non era ancora conclusa e che, in tale tipo di procedura, il carattere aperto del ruolo e la sufficienza dei posti disponibili per tutti gli aspiranti escludono, in linea generale, la configurabilità di controinteressati. Nel merito, ha accolto parzialmente il ricorso e i motivi aggiunti. L'art. 1051, comma 2, lettera a), COM, nella formulazione introdotta dalla l. n. 114/2024, considera ostativa all'inserimento nell'aliquota la sussistenza di una sentenza di condanna in primo grado per delitto non colposo, oltre agli altri provvedimenti penali indicati dalla norma; non è più sufficiente il mero rinvio a giudizio previsto dalla disciplina previgente. L'esclusione costituisce un atto vincolato, ma l'Amministrazione deve verificare concretamente la sussistenza del presupposto legale al momento dell'adozione dell'atto. Nel caso concreto, alla data dell'esclusione, la precedente condanna non costituiva più un presupposto attuale, poiché la sentenza d'appello resa in sede di rinvio aveva dichiarato il non doversi procedere per prescrizione relativamente al reato considerato. L'Amministrazione, non considerando tale sopravvenuta definizione della vicenda penale, ha violato l'art. 1051, comma 2, lettera a), COM ed è incorsa in difetto di istruttoria. Sono stati quindi annullati gli atti nella parte relativa all'esclusione dall'aliquota 2025. Sono state invece respinte le domande dirette a ottenere automaticamente gli avanzamenti nei gradi superiori e la ricostruzione della carriera dal 2013 al 2025: l'annullamento riguardava soltanto la fase preliminare di formazione dell'aliquota 2025 e non poteva sostituirsi alla successiva valutazione di idoneità, rimessa all'organo collegiale competente nell'esercizio della discrezionalità tecnica, né estendersi alle precedenti procedure di avanzamento, i cui atti espulsivi non erano stati tempestivamente impugnati. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 1051, comma 2, lettera a), d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)
Non può essere inserito nell'aliquota di avanzamento o valutato per l'avanzamento il personale militare: a) nei cui confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa …
La disposizione vigente individua nella sentenza di condanna in primo grado per delitto non colposo, e negli altri provvedimenti penali espressamente indicati, il presupposto ostativo all'inserimento nell'aliquota o alla valutazione; l'Amministrazione deve verificarne la sussistenza concreta al momento dell'adozione dell'atto.
art. 1055 d.lgs. n. 66/2010
Nelle procedure di avanzamento per anzianità, la successiva valutazione di idoneità spetta all'organo collegiale competente e non può essere anticipata o sostituita dal giudice mediante il solo annullamento dell'esclusione dall'aliquota.
art. 1057, comma 3, d.lgs. n. 66/2010
Nelle procedure di avanzamento a scelta, la valutazione delle complessive capacità e qualità del militare è rimessa alla discrezionalità tecnica dell'organo collegiale competente.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Il provvedimento di esclusione deve essere sorretto da una motivazione coerente con i presupposti normativi e fattuali effettivamente sussistenti, anche alla luce delle vicende sopravvenute rilevanti.
art. 21-septies l. 7 agosto 1990, n. 241
La dedotta nullità per violazione o elusione dell'ordinanza cautelare non ha condotto a una distinta declaratoria; il giudice ha definito la controversia mediante l'annullamento per violazione dell'art. 1051 COM e difetto di istruttoria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito il presupposto, insieme all'art. 10 del regolamento UE 2016/679, per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Ha costituito il presupposto per la tutela dei dati personali relativi alla vicenda penale mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando una norma preclude l'inserimento di un militare nell'aliquota di avanzamento in presenza di una condanna penale, l'Amministrazione deve verificare che il presupposto penale tipizzato dalla norma sussista concretamente al momento dell'adozione dell'atto; non può fondarsi su una condanna non più attuale per effetto della successiva definizione del giudizio penale.
- La formulazione dell'art. 1051, comma 2, lettera a), del Codice dell'ordinamento militare, introdotta dalla l. n. 114/2024, richiede, per il presupposto considerato, una sentenza di condanna in primo grado per delitto non colposo o altro provvedimento penale espressamente previsto, mentre non è sufficiente il mero rinvio a giudizio previsto dalla disciplina previgente.
- Anche quando l'esclusione dall'aliquota costituisce attività vincolata, l'Amministrazione deve svolgere una verifica istruttoria effettiva e aggiornata sui presupposti legali, considerando le sopravvenienze penali rilevanti anteriori all'adozione del provvedimento.
- L'annullamento dell'esclusione dalla fase preliminare di formazione dell'aliquota non attribuisce automaticamente il diritto alla promozione o alla ricostruzione della carriera: la successiva valutazione di idoneità e, per gli avanzamenti a scelta, la valutazione delle capacità e qualità del militare restano rimesse agli organi competenti nell'esercizio della discrezionalità tecnica.
- Nelle procedure di avanzamento per anzianità, ove il ruolo sia aperto e i posti siano sufficienti per tutti i partecipanti, non sono configurabili controinteressati rispetto all'impugnazione dell'esclusione dalla procedura; negli avanzamenti a scelta, invece, i controinteressati si configurano rispetto all'atto finale di formazione del quadro di avanzamento.
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