Cassazione Civile, Ordinanza n. 23825/2023 del 04/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (sanzionato)
La controversia
La controversia trae origine da un verbale di contestazione elevato dalla Polizia Municipale e dalla successiva ordinanza-ingiunzione del Prefetto, con cui era stata irrogata una sanzione amministrativa. Il destinatario della sanzione aveva proposto opposizione, sostenendo che il procedimento prefettizio fosse tardivo perché le deduzioni e gli atti non erano stati trasmessi nei termini di cui agli artt. 203, comma 2, e 204, comma 1, del Codice della strada. Il Tribunale, in riforma del primo giudice, aveva invece ritenuto che quei termini avessero natura cumulativa e non autonoma, con rilevanza solo del termine complessivo di 180 giorni. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) la violazione di legge per avere il Tribunale negato la perentorietà dei singoli termini di 60 e 120 giorni e riconosciuto solo quella del termine totale; 2) la nullità della sentenza per errata liquidazione delle spese, sia del primo grado, perché l’amministrazione si era difesa con funzionario delegato e non poteva ottenere diritti e onorari di avvocato, sia dell’appello, perché il valore della controversia non era indeterminato ma corrispondeva all’importo della sanzione, con conseguente applicazione di uno scaglione più basso.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, confermando l’orientamento secondo cui i termini di cui agli artt. 203 e 204 C.d.S. sono perentori nel loro complesso e non autonomamente presi singolarmente. Ha invece accolto il secondo motivo: ha ritenuto illegittima la condanna alle spese del primo grado in favore dell’amministrazione, perché questa era comparsa personalmente a mezzo di funzionario delegato e non risultava depositata una nota spese per costi effettivamente sostenuti; ha inoltre corretto la liquidazione delle spese dell’appello, osservando che il valore della causa era determinato dall’importo della sanzione (euro 186,02) e non era indeterminato, con conseguente rideterminazione delle spese secondo il corretto scaglione. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e, decidendo nel merito, ha eliminato la condanna del ricorrente alle spese di primo grado e ridotto le spese d’appello a euro 125,00 oltre accessori. Le spese del giudizio di legittimità sono state dichiarate irripetibili nei confronti dell’amministrazione intimata.
Norme richiamate
art. 203 C.d.S.
Il termine di 60 giorni ivi previsto non ha autonomia perentoria rispetto all’intero procedimento, ma concorre con quello dell’art. 204 C.d.S. a formare un termine complessivo perentorio di 180 giorni.
art. 204 C.d.S.
Il termine di 120 giorni per l’adozione dell’ordinanza ingiunzione si cumula con quello dell’art. 203 C.d.S. e non rileva isolatamente ai fini della decadenza del potere amministrativo.
art. 380 bis.1 c.p.c.
La trattazione del ricorso è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 384 c.p.c.
La causa è stata decisa nel merito perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Nel procedimento sanzionatorio del Codice della strada, i termini previsti per la trasmissione degli atti e per l’adozione dell’ordinanza prefettizia devono essere letti come scansioni di un procedimento unitario: la decadenza del potere amministrativo si valuta sul termine complessivo, non sul singolo segmento procedimentale.
- Ai fini della liquidazione delle spese di lite in favore dell’amministrazione, se l’ente sta in giudizio personalmente o mediante funzionario delegato non possono essere riconosciuti diritti e onorari di avvocato, salvo che risultino e siano documentate spese effettivamente sostenute.
- Quando il valore della controversia coincide con l’importo della sanzione amministrativa, esso non è indeterminato ma va parametrato a tale importo ai fini della liquidazione delle spese.
- In presenza di un errore solo sulla quantificazione delle spese e senza necessità di ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito sulla sola statuizione economica.
- L’accoglimento solo di parte dei motivi può giustificare la compensazione o la dichiarazione di irripetibilità delle spese del giudizio di legittimità nei confronti dell’amministrazione intimata.
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