Sentenza n. 4709/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento - dell’ordinanza dell’Area Tecnica del Comune di Sant’Angelo Romano, n. 4 del 19/02/2024, notificata in data 20/02/2024, di “(…) demolizione e ripristino dello Stato dei luoghi immobile censito al N.C.E.U. al fg 16 part. 264 D.P.R. 2001 n. 380 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Art. 27”; - per quanto occorrer possa della nota prot. 6932 del 10/07/2023 con la quale è stato comunicato l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7, L. 241/1990 e s.m.i. finalizzato all’annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies, comma 2 bis, della medesima legge dei p.d.C. n. 16/06 e 17/07; - per quanto occorrer possa della nota prot. 1641 del 12/02/2024 con la quale è stato comunicato l’annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies, comma 2 bis, della medesima legge dei p.d.C. n. 16/06 e 17/07; - di ogni altro atto, presupposto, connesso o consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica dei ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, nonché gli atti connessi relativi all'annullamento in autotutela di permessi di costruire
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza dell'Area Tecnica del Comune di Sant'Angelo Romano che disponeva la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, nonché, per quanto occorresse, la comunicazione di avvio e il successivo provvedimento di annullamento in autotutela dei permessi di costruire n. 16/06 e n. 17/07. Dal testo non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
La decisione
Nel corso del giudizio il Comune ha adottato un provvedimento di annullamento in autotutela dell'ordinanza di demolizione e ripristino e del provvedimento relativo alla precedente comunicazione di annullamento in autotutela dei permessi di costruire. Il TAR ha ritenuto che tale annullamento sopravvenuto abbia integralmente soddisfatto la pretesa azionata, consistente nell'annullamento degli atti impugnati, e ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate, tenuto conto della natura della controversia, delle dichiarazioni rese in udienza e dei precedenti della Sezione relativi ai medesimi provvedimenti.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La controversia può essere definita quando il sopravvenuto mutamento della situazione di fatto o di diritto soddisfa integralmente la pretesa azionata; nel caso concreto, l'annullamento in autotutela degli atti impugnati ha determinato il soddisfacimento della richiesta di annullamento.
art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990
È richiamato quale base normativa dell'annullamento in autotutela adottato dal Comune sui provvedimenti oggetto del giudizio; il testo non espone ulteriori valutazioni sui presupposti sostanziali dell'autotutela.
art. 7 l. 241/1990
È richiamato in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela; il giudice non esamina specificamente la relativa disciplina.
Massime di principio
- La sopravvenuta eliminazione in autotutela di tutti i provvedimenti impugnati, quando soddisfa integralmente la pretesa di annullamento fatta valere dal ricorrente, consente al giudice amministrativo di dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che l'interesse sostanziale dedotto in giudizio sia stato integralmente soddisfatto dall'amministrazione mediante un atto sopravvenuto, non essendo sufficiente la mera modifica parziale della situazione controversa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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