Sentenza n. 723/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento della delibera di non ammissione al quarto anno del liceo I.I.S. “-OMISSIS-”, emessa dal Consiglio di classe il -OMISSIS-, nonché di tutti gli atti antecedenti, con conseguente risarcimento anche dei danni subiti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera del Consiglio di classe di non ammissione al quarto anno del liceo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso è stato proposto contro la non ammissione del minore al quarto anno, deliberata a seguito delle insufficienze riportate in matematica, scienze integrate e storia, con domanda di annullamento e di risarcimento dei danni. Sono state dedotte: la violazione dell'obbligo di motivazione, poiché il Consiglio di classe non avrebbe considerato la diagnosi di disturbo evolutivo della funzione motoria; la tardiva adozione del Piano Didattico Personalizzato, la sua mancata piena conformità alla documentazione sanitaria, l'assenza di sottoscrizione da parte di alcuni docenti e il mancato monitoraggio e aggiornamento; l'assenza delle firme del presidente e del segretario nel verbale di scrutinio; l'eccessiva brevità dello scrutinio, ritenuta sintomatica di mancata ponderazione della situazione individuale e accompagnata da una motivazione poco chiara e contraddittoria; la mancata organizzazione di adeguati corsi pomeridiani di recupero; l'omessa informazione specifica alla famiglia sulle difficoltà scolastiche del minore.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha escluso il difetto di motivazione, rilevando che la diagnosi riguardava un disturbo della funzione motoria e non cognitiva e che le insufficienze riguardavano esclusivamente profili non collegati alle difficoltà diagnosticate. Quanto al PDP, ha ritenuto giustificata la sua formalizzazione a metà novembre, poiché la documentazione diagnostica era stata trasmessa dalla famiglia soltanto alla fine di agosto, era inizialmente parziale e l'amministrazione aveva sollecitato il completamento del percorso valutativo; inoltre, secondo le Linee guida richiamate, il PDP doveva essere redatto entro i primi tre mesi dell'anno scolastico. La mancata sottoscrizione da parte di alcuni docenti non è stata ritenuta invalidante, non risultando provato che il piano non fosse stato concretamente applicato. Il verbale di scrutinio risultava regolarmente sottoscritto con modalità digitale. La brevità temporale risultante dal verbale è stata spiegata dal funzionamento della piattaforma informatica, poiché la discussione sui voti precedeva l'apertura della fase elettronica di ratifica. È stata ritenuta legittima anche la scelta di non organizzare corsi pomeridiani, essendo previste pause didattiche e attività di recupero in itinere secondo il PTOF, che indicava altresì le ragioni organizzative e territoriali della scelta. Infine, la famiglia era stata informata durante l'anno delle gravi lacune del minore mediante una comunicazione del 16 marzo 2022. La domanda risarcitoria è stata respinta per effetto del rigetto dell'impugnazione. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
L'obbligo di motivazione non imponeva, nel caso concreto, una specifica considerazione della diagnosi motoria, poiché le insufficienze riguardavano profili estranei alla patologia diagnosticata.
art. 2, comma 4, d.P.R. 249/1998
Richiamato dalla parte ricorrente quale fondamento dell'obbligo di considerazione della condizione del minore; la censura è stata ritenuta infondata.
D.M. 5669/2011
Le Linee guida ministeriali sono state interpretate nel senso che il Piano Didattico Personalizzato deve essere redatto entro i primi tre mesi dell'anno scolastico; la sua formalizzazione a novembre è stata quindi ritenuta tempestiva.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Ha disciplinato le modalità dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati unitamente alla disciplina nazionale a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel giudizio contro la non ammissione di uno studente alla classe successiva, l'obbligo di motivazione deve essere valutato in rapporto alla concreta incidenza della condizione diagnostica sul rendimento: non è necessario esplicitare tale condizione quando le insufficienze riguardano esclusivamente profili estranei alla patologia accertata.
- La formalizzazione del Piano Didattico Personalizzato entro i primi tre mesi dell'anno scolastico può ritenersi tempestiva; il ritardo rispetto all'inizio delle lezioni non determina di per sé l'illegittimità del successivo giudizio di non ammissione, soprattutto quando la documentazione diagnostica sia stata trasmessa tardivamente o in modo incompleto.
- La mancata sottoscrizione del Piano Didattico Personalizzato da parte di alcuni docenti costituisce un vizio meramente formale e non invalida il giudizio finale se non è dimostrato che il piano non sia stato concretamente applicato allo studente.
- La durata ridotta della fase elettronica dello scrutinio non dimostra, da sola, la mancata ponderazione del rendimento dello studente quando l'amministrazione spieghi che la discussione collegiale sui voti si è svolta prima della registrazione e ratifica informatica.
- L'amministrazione scolastica non è tenuta a organizzare necessariamente corsi pomeridiani di recupero quando l'offerta formativa preveda legittimamente modalità alternative, quali pause didattiche e recupero in itinere, previamente rese conoscibili alle famiglie.
- L'obbligo di informazione della famiglia sulle difficoltà scolastiche può essere assolto mediante comunicazioni durante l'anno che segnalino in modo sufficientemente specifico le materie interessate e la gravità delle insufficienze.
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