Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 04/02/2015 n. 990 - Comm. Trib. Prov. Milano

ACCERTAMENTO - Raddoppio dei termini - Obbligo di denuncia penale - Giudizio di prognosi postuma - Compete al Giudice Tributario anche in assenza di effettiva presentazione della denuncia ovvero di esercizio dell'azione penale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato ritenuto legittimo il raddoppio dei termini, poiché risultava provata la presentazione della denuncia penale alla Procura e la relativa denuncia era stata allegata al fascicolo processuale. La verifica giudiziale resta limitata all'esistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia e non si estende all'accertamento della responsabilità penale.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la possibilità di applicare il raddoppio dei termini per l'accertamento IVA in presenza di fatti astrattamente configurabili come reato. Il giudice tributario deve effettuare una prognosi postuma, verificando se, sulla base degli elementi disponibili, sussistessero i presupposti che imponevano al pubblico ufficiale di presentare denuncia penale. Tale verifica è necessaria anche se la denuncia non è stata effettivamente presentata o se non è stata esercitata l'azione penale. L'Amministrazione deve provare i presupposti dell'obbligo di denuncia, mentre il giudice tributario non deve accertare la concreta commissione del reato.

Norme richiamate

  • Art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972

    terzo comma dell'art. 57 del d.P.R. n. 633/1972

    La disposizione consente il raddoppio dei termini di accertamento quando, in relazione alle violazioni contestate, sussistono fatti che impongono la denuncia penale. L'Amministrazione deve dimostrare tali presupposti se il contribuente li contesta.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini non richiede necessariamente l'effettiva presentazione della denuncia penale né l'esercizio dell'azione penale: è sufficiente che, secondo una valutazione effettuata ex post, sussistessero i presupposti per l'obbligo di denuncia.
  • In caso di contestazione, l'onere della prova grava sull'Amministrazione finanziaria, che deve dimostrare l'esistenza degli elementi idonei a fondare l'obbligo di denuncia e quindi l'applicazione del termine più lungo.
  • Il giudice tributario deve verificare soltanto la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, senza accertare se il reato sia stato effettivamente commesso o se l'imputato sia penalmente responsabile.
  • La prova della presentazione della denuncia penale e della sua acquisizione al fascicolo costituisce un elemento idoneo a legittimare il raddoppio dei termini, purché siano comunque ravvisabili i presupposti sostanziali dell'obbligo di denuncia.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.