Sentenza del 04/02/2015 n. 990 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - Raddoppio dei termini - Obbligo di denuncia penale - Giudizio di prognosi postuma - Compete al Giudice Tributario anche in assenza di effettiva presentazione della denuncia ovvero di esercizio dell'azione penale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato ritenuto legittimo il raddoppio dei termini, poiché risultava provata la presentazione della denuncia penale alla Procura e la relativa denuncia era stata allegata al fascicolo processuale. La verifica giudiziale resta limitata all'esistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia e non si estende all'accertamento della responsabilità penale.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di applicare il raddoppio dei termini per l'accertamento IVA in presenza di fatti astrattamente configurabili come reato. Il giudice tributario deve effettuare una prognosi postuma, verificando se, sulla base degli elementi disponibili, sussistessero i presupposti che imponevano al pubblico ufficiale di presentare denuncia penale. Tale verifica è necessaria anche se la denuncia non è stata effettivamente presentata o se non è stata esercitata l'azione penale. L'Amministrazione deve provare i presupposti dell'obbligo di denuncia, mentre il giudice tributario non deve accertare la concreta commissione del reato.
Norme richiamate
Art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972
terzo comma dell'art. 57 del d.P.R. n. 633/1972
La disposizione consente il raddoppio dei termini di accertamento quando, in relazione alle violazioni contestate, sussistono fatti che impongono la denuncia penale. L'Amministrazione deve dimostrare tali presupposti se il contribuente li contesta.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini non richiede necessariamente l'effettiva presentazione della denuncia penale né l'esercizio dell'azione penale: è sufficiente che, secondo una valutazione effettuata ex post, sussistessero i presupposti per l'obbligo di denuncia.
- In caso di contestazione, l'onere della prova grava sull'Amministrazione finanziaria, che deve dimostrare l'esistenza degli elementi idonei a fondare l'obbligo di denuncia e quindi l'applicazione del termine più lungo.
- Il giudice tributario deve verificare soltanto la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, senza accertare se il reato sia stato effettivamente commesso o se l'imputato sia penalmente responsabile.
- La prova della presentazione della denuncia penale e della sua acquisizione al fascicolo costituisce un elemento idoneo a legittimare il raddoppio dei termini, purché siano comunque ravvisabili i presupposti sostanziali dell'obbligo di denuncia.
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