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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22130/2021 del 03/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2003, contestando, ai fini Irpef, Irap e Iva, la non deducibilità dei costi documentati da fatture emesse da una ditta terza per servizi di trasporto, scarico e facchinaggio. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; la CTR aveva poi rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo deducibili i costi sulla base della presenza di rivenditori autorizzati da servire, delle dichiarazioni del titolare della ditta emittente le fatture e della ritenuta sussistenza dei requisiti di certezza, inerenza, oggettiva determinabilità e congruità. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell'obbligo motivazionale ex art. 36 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR non avesse affrontato il vero tema controverso, cioè l'incertezza delle fatture quanto a natura, quantità e qualità delle prestazioni e il conseguente onere probatorio in capo alla contribuente; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova; 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 109 TUIR e dell'art. 21 d.P.R. 633/1972 in tema di deducibilità dei costi e contenuto della fattura.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che la CTR aveva offerto una motivazione solo apparente e meramente assertiva: le circostanze valorizzate (pluralità di rivenditori da servire, rapporto decennale con il trasportatore, generico richiamo a certezza, inerenza e congruità dei costi, incidenza del 3% sui ricavi) non erano idonee a dimostrare, con elementi certi e precisi, l'effettività delle prestazioni fatturate, in presenza di fatture prive di indicazioni sufficientemente specifiche. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    La sentenza del giudice tributario deve essere sorretta da una motivazione effettiva; la sua mancanza o apparenza integra un error in procedendo denunciabile in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per dedurre la nullità della sentenza per violazione dell'obbligo di motivazione.

  • art. 360-bis c.p.c.

    L'eccezione di inammissibilità ex art. 360-bis è stata ritenuta non pertinente, poiché presuppone una decisione conforme alla giurisprudenza di legittimità e non una mera carenza di specificità del motivo.

  • art. 2697 c.c.

    Quando l'Amministrazione contesta costi fondati su fatture generiche o incerte, grava sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esistenza delle operazioni e la deducibilità dei relativi esborsi.

  • art. 109, comma 4, lett. b), TUIR

    I costi e le spese non imputati al conto economico sono deducibili solo se risultano da elementi certi e precisi; la prova deve essere concreta e non affidata a mere affermazioni o presunzioni generiche.

  • art. 21, comma 2, lett. g), d.P.R. n. 633/1972

    La fattura deve indicare natura, qualità e quantità dei beni o servizi oggetto dell'operazione; se tali indicazioni mancano o sono incerte, la fattura perde idoneità probatoria e il contribuente deve dimostrare l'effettività della prestazione.

  • art. 21 d.P.R. n. 633/1972

    La funzione della fattura è quella di documentare operazioni fiscalmente rilevanti e consentire i controlli dell'Amministrazione finanziaria.

  • art. 109 d.P.R. n. 917/1986

    È richiamato come norma sulla deducibilità dei costi, che esige requisiti di certezza, determinabilità e inerenza, da provare con elementi concreti.

Massime di principio

  • Se l'Amministrazione contesta la deducibilità di costi perché le fatture sono generiche o incomplete, il contribuente deve fornire prova concreta dell'effettiva esecuzione delle prestazioni e della riferibilità dei costi all'attività d'impresa.
  • La fattura, per avere piena idoneità probatoria, deve contenere indicazioni sufficientemente specifiche su natura, qualità e quantità della prestazione; in difetto, non basta a giustificare la deduzione del costo.
  • Una motivazione che si limiti a formule generiche sulla certezza, inerenza e congruità del costo, senza indicare gli elementi fattuali da cui tali requisiti sono desunti, è motivazione apparente e determina la cassazione della sentenza.
  • Nel giudizio tributario, l'assolvimento dell'onere della prova va verificato in modo rigoroso quando la pretesa fiscale si fonda sull'incertezza documentale delle operazioni annotate in fattura.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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